LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.   266,   con
particolare riferimento all'art. 7;
  Visto  il  comma  129  dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, cosi' come modificato dal comma 2 dell'art. 1 del  decreto-legge
20  giugno 1996, n. 323, nonche' il comma 5 dello stesso art. 1 dello
stesso decreto-legge;
  Visto l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 1996, n.  377,  recante
disposizioni urgenti in materia di farmaci e sanita';
  Visto  il proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, con il quale
si e' data attuazione, tra  l'altro,  alla  disposizione  di  cui  ai
citati  comma  2 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, nonche' le successive integrazioni e modificazioni adottate  con
i provvedimenti 12 luglio 1996 e 17 luglio 1996;
  Ritenuto   di   dover   provvedere   all'integrazione   dei  citati
provvedimenti 9, 12 e 17  luglio  1996  sulla  base  delle  decisioni
adottate nella riunione del 22 luglio 1996;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  L'elenco  di  cui all'allegato 1 al proprio provvedimento in data 9
luglio  1996,  contenente  le  specialita'  medicinali  che   restano
classificate nelle classi a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della
legge  24  dicembre  1993, n. 537, e, a decorrere dal 15 luglio 1996,
sono poste in vendita al  prezzo  a  fianco  di  ciascuna  confezione
indicato,  e'  integrato  con  le  specialita'  medicinali  riportate
nell'allegato  A  al  presente  provvedimento,  di   cui   fa   parte
integrante.