IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia previdenziale, dirette a dare attuazione alle
sentenze della Corte costituzionale, nonche' a disciplinare la tutela
previdenziale dei lavoratori autonomi e parasubordinati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri   delle   finanze,   del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   e   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
        Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale
                  n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994
  1.  Il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui
trattamenti    pensionistici   erogati   dagli   enti   previdenziali
interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
pubblico,  aventi  libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
annualita',  sulla  base  degli  elenchi  riepilogativi  che gli enti
provvederanno  annualmente  ad  inviare  al Ministero del tesoro. Con
decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei
titoli  di  Stato,  ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i
criteri  di  assegnazione  dei  medesimi  sulla  base  della  vigente
normativa  agli  aventi  diritto,  anche  se residenti all'estero, da
effettuare  tramite  l'ente  previdenziale  competente.  Gli  importi
residuali   eccedenti   il  predetto  taglio  minimo  sono  liquidati
direttamente  dai  predetti  enti. L'emissione dei titoli, per l'anno
1996, non puo' superare l'importo di lire 3.135 miliardi.
  2.  Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 1
spetta  ai  soli  soggetti  interessati  e  ai loro superstiti aventi
titolo  alla  pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996.
La   verifica   annuale  del  requisito  reddituale  per  il  diritto
all'integrazione  del trattamento e' effettuata non solo in relazione
ai  redditi  riferiti  all'anno  1983,  ma  anche  con riferimento ai
redditi  degli  anni  successivi.  Nella  determinazione dell'importo
maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono  gli interessi e la
rivalutazione  monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora
da   rimborsarsi,  sono  dovuti  gli  interessi  nella  misura  della
variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di
operai  ed  impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli
enti  ne  terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui
al comma 1.
  3.  I  giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto  aventi  ad  oggetto le questioni di cui al presente articolo
sono  dichiarati  estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra
le  parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato
restano privi di effetto.
  4.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo,
valutato per il triennio 1996-1998, in lire 3.276 miliardi per l'anno
1996  e  in  lire 4.675 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e
1998,  si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per il 1996, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.