IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 5 e 6  della  legge  13  maggio  1983,  n.  198,
recante  l'adeguamento  alla  normativa  comunitaria della disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno  1983,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme
per il funzionamento del comitato di  cui  all'art.  5  della  citata
legge n. 198/1983;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 dicembre 1958, registrato alla
Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio  n.
89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959,
recante  le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla  Corte
dei  conti  il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374,
concernente   la   determinazione   delle   aliquote   d'imposta   di
fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte
dei  conti  il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con  il
quale  l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato
nella misura del 10 per cento;
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  30 agosto 1993,
coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n.  427,  che
disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione
sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  luglio  1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216  del  15  settembre  1994,  concernente  le
condizioni   e   le   modalita'   di   applicazione  dell'imposta  di
fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;
  Visto il decreto ministeriale  21  giugno  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  152  del  1  luglio  1995,  concernente  la
variazione della tariffa di vendita  al  pubblico  dei  fiammiferi  e
rideterminazione  delle  aliquote  di  imposta  di  fabbricazione sui
fiammiferi con decorrenza 1 luglio 1995;
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   284  del  5  dicembre  1995,  concernente
l'iscrizione della tariffa  di  vendita  al  pubblico  di  tre  nuovi
fiammiferi  e  determinazione  delle  loro  aliquote  di  imposta  di
fabbricazione;
  Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 31  maggio  1996
dalla   commissione   di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;
  Viste le richieste di iscrizione in tariffa di tre  nuovi  tipi  di
fiammiferi, effettuate dalla societa' P. Erre Italia S.a.s., con sede
in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157;
  Viste  le  proposte  presentate  in data 12 aprile e 26 giugno 1996
dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;
  Considerata  l'esigenza  di procedere all'iscrizione in tariffa dei
tre nuovi tipi di fiammiferi  di  cui  sopra  denominati  "KM  Camino
Maxi",  "KM  Europa"  e "KM Casa" prodotti dalla fabbrica KM Zundholz
International Karl Muller Gmbh di Meckesheim/Germany;
  Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di
procedere alla revisione della tariffa di vendita al pubblico  di  un
tipo  di fiammifero ed alla rideterminazione delle aliquote d'imposta
di fabbricazione su  tutti  i  fiammiferi  di  normale  produzione  e
pubblicitari omaggio e nominativi commercializzati in Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, i nuovi tipi di
condizionamento  di  fiammifero,  denominati  "KM  Camino  Maxi", "KM
Europa" e "KM Casa" le cui caratteristiche sono cosi' determinate:
    a) "KM Camino Maxi" - scatola di cartoncino a  tiretto  passante,
contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
  Caratteristiche del fiammifero:
   lunghezza senza capocchia: mm 195;
   lunghezza con capocchia: mm 200;
   diametro: mm 5;
   tolleranza massima misure: 4%;
   diametro capocchia minimo: mm 4;
   diametro capocchia massimo: mm 6;
   capocchia  accendibile  solo  su  striscia  impregnata  di fosforo
amorfo.
  Caratteristiche della scatola:
   dimensioni esterne: mm 220 x 65 x 22;
   grammatura cartoncino: g 400 al mq;
   ruvido: striscie sui due lati di mm 220 x 22;
   tolleranza del contenuto: 3%;
    b)  "KM  Casa"  -  scatola  di  cartoncino  a  tiretto  passante,
contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
  Caratteristiche del fiammifero:
   lunghezza senza capocchia: mm 47;
   lunghezza con capocchia: mm 48;
   diametro: mm 2,2 x 2,2;
   tolleranza massima misure: 2%;
   diametro capocchia minimo: mm 2,5;
   diametro capocchia massimo: mm 3,5;
   capocchia  accendibile  solo  su  striscia  impregnata  di fosforo
amorfo.
  Caratteristiche della scatola:
   dimensioni esterne: mm 57 x 56 x 23;
   grammatura cartoncino: g 400 al mq;
   ruvido: striscie sui due lati di mm 57 x 22;
   tolleranza del contenuto: 4%;
    c) "KM Europa" - bustina di cartoncino contenente  20  fiammiferi
di legno paraffinati amorfi.
  Caratteristiche del fiammifero:
   lunghezza: 1a fila mm 55,2 - 2a fila mm 47;
   lunghezza con capocchia: 1a fila mm 56,2 - 2a fila mm 48;
   larghezza: mm 4 x 1,2;
   tolleranza massima misure: 2%;
   diametro capocchia minimo: mm 2,5;
   diametro capocchia massimo: mm 3;
   capocchia  accendibile  solo  su  striscia  impregnata  di fosforo
amorfo.
  Caratteristiche della scatola:
   dimensioni esterne: mm 50 x 55 x 5;
   grammatura cartoncino: g 260 al mq;
   ruvido: striscia di mm 50 x 8.
  I prezzi di vendita al  pubblico  per  i  suddetti  nuovi  tipi  di
fiammiferi  e  la  relativa  aliquota d'imposta di fabbricazione sono
stabiliti nelle misure indicate negli articoli 2  e  3  del  presente
decreto.
  Le   caratteristiche   comuni   delle  marche  contrassegno  per  i
fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del  decreto  ministeriale
22  dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per le marche
contrassegno da applicare su ciascun condizionamento  di  "KM  Camino
Maxi", "KM Casa" e "KM Europa".
  All'art.  1,  paragrafo  II,  dello  stesso decreto ministeriale 22
dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti  i  seguenti
numeri:
   50)  colore "rosso-giallo", con legenda "KM Camino Maxi" in basso,
per la scatola di cartoncino "KM Camino Maxi" con  45  fiammiferi  di
legno paraffinato amorfo;
   51)  colore  "rosso pompeiano" con legenda "KM Casa" in basso, per
la scatola di cartoncino  "KM  Casa"  con  100  fiammiferi  di  legno
paraffinato amorfo;
   52)  colore  "verde-grigio", con legenda "KM Europa" in basso, per
la bustina di cartoncino "KM  Europa"  contenente  20  fiammiferi  di
legno paraffinato amorfo.
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui
nuovi tipi di fiammifero "KM Camino Maxi", "KM Casa" e  "KM  Europa",
rispettivamente,  le marche indicate all'art. 1 ai numeri 18, 22 e 30
del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.