1.  Il  testo  unico  in  materia bancaria e creditizia (d.lgs. n.
385/1993) ha attribuito alla Banca d'Italia il potere di impartire  -
in conformita' delle deliberazioni del CICR - istruzioni di carattere
generale   aventi   a   oggetto   l'adeguatezza   patrimoniale  e  il
contenimento del rischio, nelle  sue  diverse  configurazioni,  delle
banche e dei gruppi bancari.
   Con propria delibera del 12 gennaio 1994 il CICR e' intervenuto su
tali  materie.  Conseguentemente,  e'  stato emanato nel febbraio del
1994 il 107 aggiornamento della circolare n. 4 del 29 marzo 1988, con
il quale la Banca d'Italia ha disciplinato la materia del  patrimonio
di  vigilanza  e  del  coefficiente  di  solvibilita'  individuale  e
consolidato.
   Vengono  ora  apportate  alcune  modifiche  alla   disciplina   di
vigilanza, coerenti con le linee definite dal CICR, volte ad adeguare
la  normativa  italiana  alle  recenti innovazioni introdotte in sede
internazionale e ad eliminare alcune differenze di trattamento  delle
banche  italiane rispetto alla banche dei paesi dell'Unione Europea e
del Gruppo dei Dieci.
   2.   Le   innovazioni   derivanti   dal    quadro    regolamentare
internazionale  riguardano  innanzitutto l'adeguamento alla direttiva
96/10 che ammette, ai fini del calcolo degli equivalenti creditizi  e
coerentemente   con  le  indicazioni  del  Comitato  di  Basilea,  la
compensazione  contrattuale  per  le   operazioni   che   determinano
l'insorgere di rischi connessi con l'andamento dei prezzi di mercato.
   In  particolare,  viene  previsto  che  le  banche, in presenza di
accordi di compensazione, applichino immediatamente la metodologia di
calcolo stabilita dalla direttiva e sottopongano alla Banca  d'Italia
gli schemi contrattuali, corredati dei necessari pareri giuridici. La
Banca   d'Italia  si  riserva  di  intervenire  qualora  ravvisi  che
l'accordo di compensazione non determina un'effettiva  riduzione  del
rischio di credito.
   Sono  stati  inoltre  recepiti  due  emendamenti  all'Accordo  sul
Capitale di Basilea: il primo prevede  la  modifica  dei  fattori  di
conversione   (c.d.   matrice   degli   "add-ons")   per  il  calcolo
dell'esposizione creditizia futura delle attivita' di  rischio  fuori
bilancio, con l'inclusione di nuove categorie di contratti (su titoli
di capitale, su metalli preziosi e su altre merci).
   Il  secondo  emendamento  dispone  che  non possa essere applicata
alcuna ponderazione preferenziale per i paesi che abbiano concluso un
accordo di ristrutturazione del proprio debito sovrano  negli  ultimi
cinque  anni;  pertanto,  nei  confronti  delle controparti di questi
paesi si applica sempre la ponderazione piena (100 per cento).
   3.  Tra  le  modifiche  alla  disciplina  sul  patrimonio,  assume
particolare  rilievo la possibilita' di compensare le minusvalenze su
titoli con tutte le plusvalenze sia del portafoglio immobilizzato sia
di quello  di  negoziazione;  in  precedenza,  la  compensazione  era
ammessa   solo   all'interno  del  portafoglio  immobilizzato  e  per
categorie omogenee di titoli.
   Viene  inoltre  consentito  di  non  dedurre  dal  patrimonio   di
vigilanza  le  partecipazioni  in societa' bancarie e finanziarie che
escludano in maniera certa la possibilita' di  doppia  computabilita'
(c.d.  "double  gearing").  Tale facolta' e' riconosciuta qualora, in
virtu'   di  clausole  statutarie  o  contrattuali,  sia  esclusa  la
possibilita' di  indebitamento  della  societa'  emittente  ovvero  i
valori  mobiliari  emessi  non  siano  considerati  nel patrimonio di
vigilanza della societa' stessa.
   Un ulteriore intervento ha riguardato i finanziamenti  finalizzati
all'acquisto  di  titoli  rappresentativi  di prestiti subordinati di
propria emissione, che  vengono  equiparati  al  riacquisto  di  tali
strumenti  e  pertanto  dedotti dal patrimonio di vigilanza. La Banca
d'Italia si riserva inoltre di richiedere la deduzione  di  ulteriori
elementi  che,  per  le  loro caratteristiche, possano determinare un
"annacquamento" del patrimonio.
   4. In materia di coefficiente di solvibilita', viene eliminata  la
maggiore ponderazione per le sofferenze ed estesa a questi crediti la
possibilita' di beneficiare della "traslazione del rischio".
   L'omogeneizzazione  del  trattamento dei crediti in sofferenza con
gli altri impieghi e' conseguente all'applicazione dei  piu'  precisi
criteri  introdotti  dalla disciplina sui bilanci bancari. Essa viene
inoltre accompagnata dal rafforzamento  del  sistema  informativo  di
vigilanza   e   sara'   seguita   dalla   definizione   di  procedure
organizzative per una piu' efficace azione di monitoraggio  da  parte
degli  organi  decisionali  delle  banche sulla qualita' degli attivi
bancari.
   Viene infine previsto  che  le  banche  rendano  nota  alla  Banca
d'Italia   la   struttura   tecnico-giuridica   delle  operazioni  di
cartolarizzazione dei crediti che intendono porre in essere; la Banca
d'Italia valuta se queste comportino un effettivo  trasferimento  dei
rischi  su  altri  soggetti,  stabilendo  eventualmente uno specifico
trattamento ai fini del coefficiente di solvibilita'.
   Le allegate istruzioni  danno  luogo  a  una  nuova  versione  del
capitolo  XII  (parte  riservata  agli  enti  creditizi).  Attesa  la
rilevanza che assumono  anche  per  i  soggetti  esterni  al  sistema
bancario,  le  nuove  disposizioni  saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
   La  previsione  normativa  che  consente  anche  ai   crediti   in
sofferenza   di   beneficiare  della  "traslazione  del  rischio"  ha
determinato la necessita' di intervenire anche sulla sezione  IV  del
capitolo XXIV.
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   Considerati  i  progetti di revisione segnaletica gia' in atto, le
innovazioni  normative  saranno  recepite   dalle   segnalazioni   di
vigilanza  riferite  al  30  giugno 1997, salvo quelle concernenti la
nuova ponderazione dei crediti in sofferenza e la matrice dei fattori
di conversione (matrice degli  "add-ons"),  per  le  quali  la  prima
rilevazione e' prevista per il 31 dicembre 1996.
                                                Il Governatore: FAZIO