1. Il testo unico in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385/1993) ha attribuito alla Banca d'Italia il potere di impartire - in conformita' delle deliberazioni del CICR - istruzioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio, nelle sue diverse configurazioni, delle banche e dei gruppi bancari. Con propria delibera del 12 gennaio 1994 il CICR e' intervenuto su tali materie. Conseguentemente, e' stato emanato nel febbraio del 1994 il 107 aggiornamento della circolare n. 4 del 29 marzo 1988, con il quale la Banca d'Italia ha disciplinato la materia del patrimonio di vigilanza e del coefficiente di solvibilita' individuale e consolidato. Vengono ora apportate alcune modifiche alla disciplina di vigilanza, coerenti con le linee definite dal CICR, volte ad adeguare la normativa italiana alle recenti innovazioni introdotte in sede internazionale e ad eliminare alcune differenze di trattamento delle banche italiane rispetto alla banche dei paesi dell'Unione Europea e del Gruppo dei Dieci. 2. Le innovazioni derivanti dal quadro regolamentare internazionale riguardano innanzitutto l'adeguamento alla direttiva 96/10 che ammette, ai fini del calcolo degli equivalenti creditizi e coerentemente con le indicazioni del Comitato di Basilea, la compensazione contrattuale per le operazioni che determinano l'insorgere di rischi connessi con l'andamento dei prezzi di mercato. In particolare, viene previsto che le banche, in presenza di accordi di compensazione, applichino immediatamente la metodologia di calcolo stabilita dalla direttiva e sottopongano alla Banca d'Italia gli schemi contrattuali, corredati dei necessari pareri giuridici. La Banca d'Italia si riserva di intervenire qualora ravvisi che l'accordo di compensazione non determina un'effettiva riduzione del rischio di credito. Sono stati inoltre recepiti due emendamenti all'Accordo sul Capitale di Basilea: il primo prevede la modifica dei fattori di conversione (c.d. matrice degli "add-ons") per il calcolo dell'esposizione creditizia futura delle attivita' di rischio fuori bilancio, con l'inclusione di nuove categorie di contratti (su titoli di capitale, su metalli preziosi e su altre merci). Il secondo emendamento dispone che non possa essere applicata alcuna ponderazione preferenziale per i paesi che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione del proprio debito sovrano negli ultimi cinque anni; pertanto, nei confronti delle controparti di questi paesi si applica sempre la ponderazione piena (100 per cento). 3. Tra le modifiche alla disciplina sul patrimonio, assume particolare rilievo la possibilita' di compensare le minusvalenze su titoli con tutte le plusvalenze sia del portafoglio immobilizzato sia di quello di negoziazione; in precedenza, la compensazione era ammessa solo all'interno del portafoglio immobilizzato e per categorie omogenee di titoli. Viene inoltre consentito di non dedurre dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie che escludano in maniera certa la possibilita' di doppia computabilita' (c.d. "double gearing"). Tale facolta' e' riconosciuta qualora, in virtu' di clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa la possibilita' di indebitamento della societa' emittente ovvero i valori mobiliari emessi non siano considerati nel patrimonio di vigilanza della societa' stessa. Un ulteriore intervento ha riguardato i finanziamenti finalizzati all'acquisto di titoli rappresentativi di prestiti subordinati di propria emissione, che vengono equiparati al riacquisto di tali strumenti e pertanto dedotti dal patrimonio di vigilanza. La Banca d'Italia si riserva inoltre di richiedere la deduzione di ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio. 4. In materia di coefficiente di solvibilita', viene eliminata la maggiore ponderazione per le sofferenze ed estesa a questi crediti la possibilita' di beneficiare della "traslazione del rischio". L'omogeneizzazione del trattamento dei crediti in sofferenza con gli altri impieghi e' conseguente all'applicazione dei piu' precisi criteri introdotti dalla disciplina sui bilanci bancari. Essa viene inoltre accompagnata dal rafforzamento del sistema informativo di vigilanza e sara' seguita dalla definizione di procedure organizzative per una piu' efficace azione di monitoraggio da parte degli organi decisionali delle banche sulla qualita' degli attivi bancari. Viene infine previsto che le banche rendano nota alla Banca d'Italia la struttura tecnico-giuridica delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti che intendono porre in essere; la Banca d'Italia valuta se queste comportino un effettivo trasferimento dei rischi su altri soggetti, stabilendo eventualmente uno specifico trattamento ai fini del coefficiente di solvibilita'. Le allegate istruzioni danno luogo a una nuova versione del capitolo XII (parte riservata agli enti creditizi). Attesa la rilevanza che assumono anche per i soggetti esterni al sistema bancario, le nuove disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La previsione normativa che consente anche ai crediti in sofferenza di beneficiare della "traslazione del rischio" ha determinato la necessita' di intervenire anche sulla sezione IV del capitolo XXIV. * * * Considerati i progetti di revisione segnaletica gia' in atto, le innovazioni normative saranno recepite dalle segnalazioni di vigilanza riferite al 30 giugno 1997, salvo quelle concernenti la nuova ponderazione dei crediti in sofferenza e la matrice dei fattori di conversione (matrice degli "add-ons"), per le quali la prima rilevazione e' prevista per il 31 dicembre 1996. Il Governatore: FAZIO