Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Sistemi  urbani - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori pari a quattro unita', su un organico
complessivo di sessantaquattro unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna -
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria,  ed  al  trattamento  di  integrazione  salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
M.A.I.A., con sede in Roma e unita' nazionali di Roma, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  39  ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a trecentosette unita', su un organico
complessivo di settecentottantasei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  M.A.I.A.  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria,  ed  al  trattamento  di  integrazione  salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con   decreto   ministeriale   24   giugno  1996  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 4 ottobre 1994 al 29  gennaio  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Siemens  Nixdorf  informatica,  con  sede  in
Milano  e  unita'  di  Bologna,  Firenze,  L'Aquila, Milano, Napoli e
Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  sessantasei  unita', su un organico
complessivo di millenove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf  informatica  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria,   ed  al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 24 giugno 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  5  aprile  1994 al 4 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Etnoteam Adriatica,  con  sede  in  Camerano  (Ancona)  e  unita'  di
Camerano  (Ancona),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
quarantanove  unita',  su  un  organico complessivo di sessantacinque
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.   Etnoteam   Adriatica   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 giugno 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Green
Fire,  con  sede  in  Senerchia  (Avellino)  e  unita'  di  Senerchia
(Avellino),   per   i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  26,80 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
ventisette unita', su un organico complessivo di quaranta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Green Fire - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dall'11 luglio 1995 al 10 luglio 1996, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Derbit,  con  sede  in  Castenaso  (Bologna)  e  unita'  di Castenaso
(Bologna),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  39  ore  settimanali  a  29,25  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
undici unita', su un organico complessivo di cinquantotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Derbit  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Terme
di Salsomaggiore, con sede in Salsomaggiore Terme (Parma) e unita' di
Salsomaggiore  Terme  (Parma),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 18 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
centocinquanta    unita',    su    un    organico    complessivo   di
quattrocentodieci unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Terme  di  Salsomaggiore  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 giugno 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE -
Hardware e software engineering, con sede  in  Baranzate  di  Bollate
(Milano)  e  unita'  di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per  7
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 10 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  ventinove  unita',  su  un organico
complessivo di trentasei unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 16296 del 14 dicembre 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.  HSE  -  Hardware  e  software
engineering - a corrispondere i  particolari  benefici  previsti  dai
commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n.
1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Grafiche  Suppi,  con sede in Milano e unita' di Baranzate di Bollate
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero massimo di lavoratori pari a tre unita', su un organico
complessivo di ventuno unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Suppi - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Red
Antonio Rossi e Figlio, con sede in  Magenta  (Milano)  e  unita'  di
Magenta  (Milano),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
quarantatre  unita',  su  un  organico  complessivo  di  cinquantadue
unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 16724 del 16 febbraio 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Red Antonio Rossi e Figlio - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 maggio 1995 al 30 aprile 1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.
Transbeton,  con  sede  in Egna (Bolzano) e unita' di Egna (Bolzano),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  quattordici  unita',  su un
organico complessivo di diciannove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  Transbeton - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 aprile 1995 al 9 aprile 1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Casa
del   bambu',   con  sede  in  Sant'Ippolito  (Pesaro)  e  unita'  di
Sant'Ippolito (Pesaro), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per 12 mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
ventinove unita', su un organico complessivo di trentacinque unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casa del bambu' - a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 giugno 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
S.I.T.E.,  con  sede  in  Bologna  e unita' di Teramo, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  24
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 27,84 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  ottantasette unita', su un organico
complessivo di duemilacinquecentodue unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  S.I.T.E.  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale 24 giugno  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  gennaio 1994 al 4 luglio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT -
Costruzioni impianti telefonici dal 1 gennaio 1994 CEIT impianti, con
sede in Pescara e unita' di Montesilvano (Pescara) e Pescara,  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 28 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a ottantacinque unita', su un organico
complessivo di ottantacinque unita'.
   Solo per i lavoratori ex CIT.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  CIT  -  Costruzioni   impianti
telefonici   dall'1-1-1994   CEIT   impianti   -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 dicembre 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse,
con sede in Perugia e unita' di Pierantonio (Perugia), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  24
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 27 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  ventisette  unita',  su un organico
complessivo di ventinove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Iesse  -  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 giugno 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 gennaio 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Elettromeccanica  Perta,  con  sede in Cornaredo (Milano) e unita' di
Cornaredo (Milano), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
dieci unita', su un organico complessivo di diciassette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.  Elettromeccanica  Perta  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo,
con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti)  e  unita'  di  S.  Giovanni
Teatino  (Chieti),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
venticinque unita', su un organico complessivo di trenta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Nobo  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n.  1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Alfa,
con sede in Ponte S. Giovanni (Perugia) e unita' di Ponte S. Giovanni
(Perugia),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
cinquanta unita', su un organico complessivo di settanta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Alfa  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno  1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Italintimo,  con  sede in Milano e unita' di Bernate Ticino (Milano),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori pari a ventuno unita', su un organico
complessivo di settanta unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italintimo  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 giugno 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  25 luglio 1994 al 24 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.N.T.
Produzione nastri tecnici, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera)
e  unita'  di  Macchia  di  Ferrandina (Matera), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  12  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a ottanta  unita',  su  un  organico  complessivo  di
centoquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. - Produzione nastri tecnici - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 16 maggio 1995 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riva
Hydroart, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  19  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a centonove unita', su  un  organico  complessivo  di
trecentonovantuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Riva Hydroart - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Idross,  con  sede in Catanzaro e unita' di Catanzaro, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  21
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo   di   lavoratori  pari  a  trenta  unita',  su  un  organico
complessivo di trentasei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Idross  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 giugno 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.
Bianchi Enzo di Alberto Guerrieri, con  sede  in  Milano,  unita'  di
Milano,  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 22 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 35 unita', su un
organico complessivo di n. 37 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bianchi Enzo di Alberto  Guerrieri
a  corrispondere  i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 agosto 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Manifatture  Euroflex,  con  sede  in  Corropoli  (Teramo), unita' di
Corropoli (Teramo), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 9 unita', di qualifica impiegatizia, su un organico complessivo di
n. 76 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Manifatture   Euroflex   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Lazzaroni  D.  &  C., con sede in Saronno (Varese), unita' di Saronno
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unita', su un organico
complessivo di n. 166 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Lazzaroni  D.  &  C.  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 giugno 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Colucci Appalti, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), unita' di
Piedimonte Matese (Caserta),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 37,5 ore settimanali a 27 ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 21 unita', su un organico complessivo di n. 21 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colucci Appalti - a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3  del  decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei
lavoratori  dipendenti  interessati  addetti  alla  unita'  di  mensa
aziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate in cui vi e'
stato l'intervento della  Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o
straordinaria  presso  la  societa'  appaltante  anch'essa di seguito
indicata:   S.r.l.   Resthotel   International   Mensa   c/o   Kuwait
Raffinazione  e  Chimica,  con  sede  in  Segrate (Milano), unita' di
Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  n.  15  unita',  su  un
organico complessivo di n. 15 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Resthotel International Mensa c/o
Kuwait Raffinazione e  Chimica,  -  a  corrispondere  il  particolare
beneficio  previsto  dal  comma  4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile
1996, n. 180, nei limiti finanziari posti  al  comma  stesso,  tenuto
conto  dei  criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con decreto ministeriale 24 giugno 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  4 settembre 1995 al 3 marzo 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  dicembre  1984,  n.  863, nella misura ivi prevista
dall'art. 6, comma 3 del  decreto-legge  2  aprile  1996,  n.180,  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia, con
sede in Pontenure (Piacenza), unita' di Montesarchio (Benevento), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40  ore  settimanali  a  21 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n.  23  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 23 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia - a corrispondere
il  particolare  beneficio  previsto  dal  commai  4,  art.   6   del
decreto-legge  2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale   24   giugno  1996  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 4 luglio 1995  al  9  gennaio  1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n.
300,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleifici del
Tirreno, con sede in Aprilia (Latina), unita'  di  Aprilia  (Latina),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 27 unita', su un organico complessivo
di n. 31 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Oleifici  del  Tirreno   -   a
corrispondere  il  particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6
del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari  posti
dal  comma  stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla  Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 19 giugno 1995 al 18 giugno 1996, la  corresponsione  del
trattamento   di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n.  300,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla Scicali & Molino "La Cartotecnica", con
sede in Catania, unita' di Catania, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 14 unita', su un organico complessivo di n. 17 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  Scicali & Molini "La Cartotecnica" - a
corrispondere il particolare  beneficio  previsto  dal  comma  4  del
decreto-legge  3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3  del  decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo,  con  sede  in  S.  Giovanni
Teatino (Chieti), unita' di S. Giovanni Teatino (Chieti), per i quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
12 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a 22,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo
di n. 26 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nobo  -  a  corrispondere   il
particolare  beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge
3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte  dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale   24   giugno  1996  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 1 aprile 1994 al 27  febbraio  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Santi Confezioni, con sede  in  Azzano  Mella
(Brescia),  unita'  di  Azzano  Mella (Brescia), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 23,28 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 108 unita', di cui 30 part-time da 20
a  11,6  ore  medie  settimanali e 2 part-time da 30 a 17,4 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 144 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santi Confezioni - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno   1996   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Centro
Commerciale Battisti, con sede in Piacenza, unita' di Piacenza, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a
27,5  ore  medie settimanali per n. 79 unita' su 106 in organico, per
il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 dicembre 1995.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno   1996   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Copco
Italia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unita'  di  Cinisello
Balsamo  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali a 30 ore medie settimanali per n. 97
unita' su 376 in organico, per il periodo dal 4  maggio  1995  al  30
aprile 1996.
   Con  decreto  ministeriale  24 giugno 1996 e' autorizzata, periodo
dal  1  agosto  1994  al  31  luglio  1995,  la  corresponsione   del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.V.C. Italia
gia' Enichem Anic, con sede  in  Venezia,  unita'  di  Porto  Torrese
(Sassari),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di lavoro nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a n. 71 unita', di cui 22 giornalieri da 39 a 33  ore
medie  settimanali e 49 turnisti da 36 a 32 ore medie settimanali, su
un organico complessivo di n. 13.715 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto sopra disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla E.V.C.  Italia  gia'  Enichem  Anic  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Enichem  Fibre,  con  sede  in  Palermo  e  unita'  di  Porto Torrese
(Sassari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero  massimo  di
lavoratori  pari a n. 94 unita', di cui 60 giornalieri da 39 a 33 ore
medie settimanali e 34 turnisti da 36 a 32 ore medie settimanali,  su
un organico complessivo di n. 13715 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Enichem Fibre - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, legge 20 maggio  1993,
n.  148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1995 al 4 giugno  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Agricoltura   (gia'  Enichem),  con  sede  in  Palermo  e  unita'  di
Manfredonia  (Foggia), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  diciassette  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di lavoro nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a n. 302 unita', di cui 97 giornalieri da 39 a  12,45
ore  medie  settimanali  e  205  turnisti  da  36  a  11,45 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura  (gia'  Enichem)  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Enichem  Elastomeri,  con  sede  in  Milano e unita' di Porto Torrese
(Sassari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero  massimo  di
lavoratori  pari a n. 49 unita', di cui 31 giornalieri da 39 a 33 ore
medie settimanali e 18 turnisti da 36 a 32 ore medie settimanali,  su
un organico complessivo di n. 13715 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Enichem   Elastomeri  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4,  legge
20  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 giugno 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 5 giugno 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Agricoltura   (gia'  Enichem),  con  sede  in  Palermo  e  unita'  di
Manfredonia (Foggia), per i quali e' stato stipulato un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  diciassette  mesi,  la riduzione
massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 315 unita', di cui 101 giornalieri da 39 a 12,45
ore  medie  settimanali  e  214  turnisti  da  36  a  11,45 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura  (gia'  Enichem)  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Isaf,
con  sede in Palermo e unita' di Gela (Caltanissetta), per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori pari a n. 37 unita', di cui 2
giornalieri da 39 a 19,30 ore medie settimanali e 35 turnisti da 36 a
15,45 ore medie settimanali, su un  organico  complessivo  di  n.  65
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Isaf  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, legge 20 maggio  1993,
n.  148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Fosfotec,  con  sede  in  Palermo e unita' di Crotone, per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 210 unita', di
cui 38 giornalieri da 39 a 13 ore medie settimanali e 182 turnisti da
36 a 12 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Fosfotec  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 giugno 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Enichem Augusta Industriale, con sede in Milano  e  unita'  di  Porto
Torres  (Cagliari),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di lavoro nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a n. 33 unita', di cui 11 giornalieri da 39 a 33  ore
medie  settimanali e 12 turnisti da 36 a 32 ore medie settimanali, su
un organico complessivo di n. 13715 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto dall'art. 1,quanto
sopra  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Enichem
Augusta Industriale - a corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art.  5
del   decreto-legge   20   maggio   1993,   n.  148,  convertito  con
modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,  tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il per
il periodo dal 2 agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Enichem, con sede in Milano e unita' di Porto Torres (Sassari), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 849 unita', di
cui  705  giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e 144 turnisti
da 36 a 32,30 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n.
13715 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di quanto sopra disposto quanto sopra in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.   Enichem   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  giugno 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 15 agosto 1994 al 31 marzo 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Agricoltura   (gia'  Enichem),  con  sede  in  Palermo  e  unita'  di
Manfredonia (Foggia), per i quali e' stato stipulato un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  diciassette  mesi,  la riduzione
massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero  massimo  di
lavoratori  pari a n. 387 unita', di cui 43 giornalieri da 39 a 12,45
ore medie settimanali  e  344  turnisti  da  36  a  11,45  ore  medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto  quanto  sopra  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Agricoltura (gia'
Enichem) - a corrispondere i particolari benefici previsti dai  commi
2  e  4  nei  limiti  di  cui  al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei lavoratori,
sospesi a decorrere  dal  1  luglio  1992,  dipendenti  della  S.r.l.
Imprese  riunite  Nord,  con  sede in Milano, impegnata nei lavori di
ammodernamento della stazione  ferroviaria  di  Milano  Nord-Cadorna,
cantiere   di   Garbagnate,   e'   prorogata  la  corresponsione  del
trattamento ordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1993  al
2 luglio 1993.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 3
luglio 1993 al 28 luglio 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13 giugno 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997,  la  corresponsione
del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui all'art. 1, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n.  180,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  f.lli  Municchi,  con  sede in
Arezzo, unita' di Arezzo, per i quali e' stato stupulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
64 unita', su un organico complessivo di 70 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. f.lli Municchi, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del  decreto-legge
2  aprile 996, n. 180, nei limiti finanziari, posti dal comma stesso,
tenuto conto  dei  criteri  di  priorita',  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio  1996 in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio  n.
24.
   Con  decreto  ministeriale  13 giugno 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996, la corresponsione  del
trattamento   di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n.  180,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Florio Floriano & figli, con sede
in Foggia, unita' di Foggia, Lesina (Foggia) e  San  Marco  in  Lamis
(Foggia), per i quali e' stato stupulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unita', su  un  organico
complessivo di 40 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Florio  Floriano  &  figli,  a
corrispondere  il  particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6
del decreto-legge 2 aprile 996, n. 180, nei limiti finanziari,  posti
dal  comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in  premessa  indicato,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  13 giugno 1996, e' autorizzata, per il
periodo dall'8 novembre 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello
macchine  utensili,  con  sede in Minerbe (Verona), unita' di Minerbe
(Verona), per i quali e' stato stupulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un organico complessivo di
143 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Riello  macchine  utensili,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di   priorita',
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 16 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Esi
stampa  medica,  con  sede  in S. Donato Milanese (Milano), unita' S.
Donato Milanese (Milano), per i quali e' stato stupulato un contratto
di solidarieta' che  stabilisce,  per  diciotto  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
42  unita', di cui 2 part-time da 30 a 22,30 ore medie settimanali; 1
part-time da  23  a  18,45  ore  medie  settimanali  su  un  organico
complessivo di 46 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esi stampa medica, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto conto  dei  criteri  di  priorita',  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  21 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Vesmoda, con sede in Montichiari  (Brescia),  unita'  di  Montichiari
(Brescia),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  22  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
67 unita', su un organico complessivo di 74 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Vesmoda,  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita',  individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  13 giugno 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 4 aprile 1995 al 3 aprile  1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ivers-Lee  Italia, con sede in Caronno Pertusella (Varese), unita' di
Caronno Pertusella (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
38 unita', su un organico complessivo di 51 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Ivers-Lee Italia, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto conto  dei  criteri  di  priorita',  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Legatoria BPM, con sede in Milano, unita' di Milano, per i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 14 unita', su un organico complessivo di
18 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Legatoria BPM, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto conto  dei  criteri  di  priorita',  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  13 giugno 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 29 novembre 1994 al 31 ottobre  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Due
Palme,  con sede in Vighizzolo di Cantu' (Como), unita' di Vighizzolo
di Cantu' (Como), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unita',  su  un  organico
complessivo di 67 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Due  Palme,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita',  individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  13 giugno 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 26 dicembre 1993 al 25 giugno 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R.
Buta,  con  sede  in  Villanova  di  Cepagatti  (Pescara),  unita' di
Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
29 unita', su un organico complessivo di 33 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.C.R. Buta, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto conto  dei  criteri  di  priorita',  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 4 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabel
industria tessile, con sede in Rivanazzano (Pavia), unita' di  Buglio
in  Monte  (Sondrio),  Rivanazzano  (Pavia), Rovellasca (Como), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di lavoratori pari a 6 unita', su un organico complessivo di
306 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Gabel  industria  tessile,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di   priorita',
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.
La.I.Ca.  Lavanderia  industriale  Casiraghi,  con  sede  in  Cologno
Monzese  (Milano), unita' di Cologno Monzese (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per  8
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 66 unita', su un organico complessivo di
68 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s.  La.I.Ca.  Lavanderia  industriale
Casiraghi,  a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita',  individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti  in  data  23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  13 giugno 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Termoelettra, con sede in Pomezia (Roma), unita' di  Pomezia  (Roma),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori  pari  a  24  unita',  su  un  organico
complessivo di 29 unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 17613 del 16 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Termoelettra, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita',  individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    Con  decreto  ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  RDB
edilizia,  con  sede  in Pontenure (Piacenza), unita' di Montesarchio
(Benevento),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  21  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
23 unita', su un organico complessivo di 23 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. RDB edilizia, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto conto  dei  criteri  di  priorita',  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in  favore  dei  lavoratori  interessati  addetti  alla
unita'  di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate
in cui vi e' stato l'intervento  della  Cassa  integrazione  guadagni
ordinaria  o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di
seguito indicata S.r.l.  Resthotel  international  mensa  c/o  Kuwait
raffinazione  e  chimica,  con  sede  in  Segrate (Milano), unita' di
Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Resthotel international mensa c/o
Kuwait raffinazione e chimica, a corrispondere i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art.  5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,  tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita',  individuati  nel decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  13 giugno 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 dicembre  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Idrotecna  gruppo  Iritecna,  con sede in Roma, unita' di Roma, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 21 unita', su un organico complessivo di
74 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Idrotecna  gruppo  Iritecna, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di   priorita',
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla  unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Resthotel international  unita'
c/o  Enichem,  con  sede  in  Segrate  (Milano),  unita' di Mensa c/o
Enichem di Brindisi, per i quali e' stato stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  35  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
19 unita', su un organico complessivo di 28 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Resthotel international unita'
mensa c/o Enichem, a corrispondere i  particolari  benefici  previsti
dai  commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   148,   convertito   con
modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita', individuati nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.