Con decreto ministeriale 7 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 maggio 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Palermo: imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova casa Circondariale di Palermo. Lavoratori licenziati dal 30 maggio 1993 e dal 30 maggio 1994. Comitato tecnico del 19 aprile 1996. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, e' prorogato dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, e' ulteriormente prorogato dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994. E' altresi' autorizzata per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dal 30 maggio 1994 dalle imprese di cui all'art. 1. Il trattamento speciale di disocccupazione e' ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, e' ulteriormente prorogato dal 30 maggio 1995 al 29 agosto 1995 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 1 luglio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Napoli: imprese impegnate nella realizzazione del completamento 3 fabbricati comprendenti 200 alloggi in Napoli-Secondigliano. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, e' prorogato dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, e' ulteriormente prorogato dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, e' ulteriormente prorogato dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, e' ulteriormente prorogato dal 1 luglio 1996 al 30 settembre 1996 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 aprile 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Trapani: imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'impianto di dissalazione e potabilizzazione dell'acqua di mare ad integrazione dell'approvvigionamento idropotabile di Trapani e del progetto integrativo ed esecutivo dei lavori di costruzione della condotta. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: Favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione e' ulteriormente prorogato dal 18 aprile 1996 al 17 luglio 1996 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 agosto 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Agrigento: imprese impegnate nei lavori per la derivazione potabile del Lago Garcia per gli acquedotti Montescuto Ovest e Favara di Burgio. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 31 agosto 1994 al 28 febbraio 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione e' ulteriormente prorogato dal 1 settembre 1996 al 30 novembre 1996 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 27 aprile 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Potenza: imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'adduttore "Traversa di Trivigno - Diga di Acerenza - III lotto in agro di Tolue - Prog. 14/8270/A1". Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 27 ottobre 1995 al 26 aprile 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 27 aprile 1996 al 26 ottobre 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 27 ottobre 1996 al 26 aprile 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 27 aprile 1997 al 26 luglio 1997 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 marzo 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Caltanissetta/Butera: imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada a S.V. Caltanissetta-Gela, compresa tra le contrade Moddanesi e Carrubba in territorio del comume di Butera. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui al medesimo articolo 1, per il periodo dal 31 marzo 1995 al 30 settembre 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 1 aprile 1997 al 30 giugno 1997 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 17 gennaio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Agrigento: imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'asse urbano delle zone industriali e portuali e delle zone turistiche del comune di Porto Empedocle I-II-III stralcio. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 17 gennaio 1995 al 16 luglio 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 17 gennaio 1996 al 16 luglio 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 17 luglio 1996 al 16 gennaio 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 17 gennaio 1997 al 16 aprile 1997 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 marzo 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Siracusa: imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del tratto tra le stazioni di Targia e Siracusa e di una prima fase dello scalo Pantanelli. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disuccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, al medesimo per il periodo dal 31 marzo 1995 al 30 settembre 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 1 aprile 1997 al 30 giugno 1997 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 24 maggio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Isernia: imprese impegnate nel I tronco della strada a S.V. Isernia-Castel di Sangro, I lotto. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 24 maggio 1995 al 23 novembre 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 24 novembre 1995 al 23 maggio 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 24 maggio 1996 al 23 novembre 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 24 novembre 1996 al 23 maggio 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 24 maggio 1997 al 23 agosto 1997 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 13 gennaio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Agrigento: imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione, riconversione, adeguamento e rifacimento degli impianti idrici, elettrici e fognanti dell'ospedale psichiatrico di Agrigento. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 13 luglio 1996 al 12 gennaio 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 13 gennaio 1997 al 12 aprile 1997 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 28 dicembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Busachi (Oristano): imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Tirso in localita' "Sa Cantonera" nel territorio di Busachi e delle connesse opere della costruzione di una variante SS 388 e del viadotto e variante S.P. 11. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 28 dicembre 1996 al 27 marzo 1997 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 19 dicembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Avellino: imprese impegnate nella trasformazione in pressione dell'acquedotto del Serino ed opere integrative connesse. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 19 dicembre 1994 al 18 giugno 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 19 giugno 1995 al 18 dicembre 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 19 dicembre 1995 al 18 giugno 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 19 giugno 1996 al 18 dicembre 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 19 dicembre 1996 al 18 marzo 1997 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 12 maggio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Acerenza-Genzano di Lucania (Potenza): imprese impegnate nella costruzione della galleria di adduzione Acerenza-Genzano di Lucania. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 12 maggio 1995 all'11 novembre 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 12 novembre 1995 all'11 maggio 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 12 maggio 1996 all'11 novembre 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 12 maggio 1997 all'11 agosto 1997 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 novembre 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Napoli: imprese impegnate nella realizzazione della "cittadella postale" nello ambito del Centro direzionale di Napoli. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1994 al 28 febbraio 1995 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 21 ottobre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Agrigento: imprese impegnate nella realizzazione reti idriche dipendenti dal serbatoio Castello - IV lotto alimentazione dei distretti di Borgo Bonsignore e fondovalle. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 21 ottobre 1994 al 20 aprile 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 21 ottobre 1995 al 20 aprile 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 21 aprile 1996 al 20 ottobre 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 21 ottobre 1996 al 20 gennaio 1997 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 25 novembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Lagonegro (Potenza): imprese impegnate nei lavori di risanamento dei viadotti "Caduti sul lavoro" e "Pecorone". Comitato tecnico del 2 maggio 1996. Favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 25 maggio 1996 al 24 novembre 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 25 novembre 1996 al 24 febbraio 1997 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 14 giugno 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Furnari Patti (Messina): imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio ferroviario tratto Terme Vigliatore-Patti in localita' Furnari Patti. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 14 dicembre 1994 al 13 giugno 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 14 giugno 1996 al 13 settembre 1996 (limite massimo). Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 14 marzo 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Lavello (Potenza): imprese impegnate nei lavori di completamento del lotto 1 di Lavello, - 2 stralcio, da Tartaro dei Rosati al km 57 della s.s. n. 93; lavori di costruzione del lotto unico di S. Lucia - dall'incrocio con s.p. 65 alla s.s. n. 93. Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 settembre 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 14 settembre 1995 al 13 marzo 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 14 marzo 1996 al 13 settembre 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 14 settembre 1996 al 13 marzo 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 14 marzo 1997 al 13 giugno 1997 (limite massimo). Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 18 mesi, a decorrere dal 12 agosto 1991, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Napoli: imprese impegnate nella realizzazione di 244 alloggi in Poggioreale (Napoli). Comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 12 agosto 1991 all'11 febbraio 1992. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 12 febbraio 1992 all'11 agosto 1992. Il trattamento speciale di disoccupazione e' ulteriormente prorogato dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993 (limite massimo). Con decreto ministeriale 28 giugno 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 3 agosto 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Palermo: imprese impegnate nel primo pacchetto opere funzionali. Comitato tecnico del 31 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 3 febbraio 1994 al 2 agosto 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 3 agosto 1994 al 2 novembre 1994 (limite massimo). Con decreto ministeriale 2 luglio 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 gennaio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Lecce: imprese impegnate nel progetto s.s. n. 613 tronco stradale Brindisi-Lecce. Comitato tecnico del 19 aprile 1996 e del 25 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 30 gennaio 1996 al 29 luglio 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui soprae' ulteriormente prorogato dal 30 luglio 1996 al 29 gennaio 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 30 gennaio 1997 al 29 aprile 1997 (limite massimo).