AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 55, e 12 aprile 1996, n. 192". I DD.LL. n. 55/1996 e n. 192/1996, di contenuto pressiche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996 e n. 137 del 13 giugno 1996). Art. 1. 1. I posti in soprannumero, rispetto alla dotazione di diritto ed agli eventuali posti aggiuntivi, assegnati o da assegnare nell'anno accademico 1995-1996, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ai laureati in medicina e chirurgia, sotto condizione del conseguimento, da parte di questi ultimi, dell'abilitazione all'esercizio professionale entro il primo semestre del primo anno di corso, sono riassorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime nell'anno accademico 1996-1997. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolante.
Riferimenti normativi: - Il D.L. n. 257/1991 reca: "Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)". Si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2 (Programmazione). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', sentite le regioni e le province autonome, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facolta' di medicina e chirurgia, e con il Ministro del tesoro, e' determinato, ogni tre anni, il numero degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacita' ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le universita', in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita'. 2. In relazione alla programmazione di cui al comma 1, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanita', determina il numero dei posti per ciascuna scuola le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 7, tenuto conto delle ricerche delle facolta' di medicina e della disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni. Il predetto decreto e' adottato su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale. 3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, per ogni singola specializzazione e' stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo e' determinato con il decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2. 4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio della scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi, puo' autorizzare l'espletamento delle attivita' pratiche previste dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle attivita' di servizio, a condizione che le predette attivita' siano coerenti con il programma del corso di studio".