AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato della relativa nota, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 55,
e  12  aprile  1996,  n.  192". I DD.LL. n. 55/1996 e n. 192/1996, di
contenuto pressiche' analogo al  presente  decreto,  non  sono  stati
convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono  stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996 e n.
137 del 13 giugno 1996).
                               Art. 1.
  1. I posti in soprannumero, rispetto alla dotazione di  diritto  ed
agli  eventuali  posti aggiuntivi, assegnati o da assegnare nell'anno
accademico  1995-1996,  nell'ambito  dei   posti   risultanti   dalla
programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto
1991,  n.  257, ai laureati in medicina e chirurgia, sotto condizione
del conseguimento,  da  parte  di  questi  ultimi,  dell'abilitazione
all'esercizio professionale entro il primo semestre del primo anno di
corso,  sono  riassorbiti  e portati in detrazione dalla ripartizione
alle scuole medesime nell'anno accademico 1996-1997.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, si provvede con quote a
carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolante.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il D.L. n. 257/1991 reca: "Attuazione della direttiva
          n. 82/76/CEE del Consiglio del  26  gennaio  1982,  recante
          modifica  di precedenti direttive in tema di formazione dei
          medici specialisti, a norma  dell'art.  6  della  legge  29
          dicembre   1990,  n.  428  (Legge  comunitaria  1990)".  Si
          trascrive il testo del relativo art. 2:
             "Art. 2 (Programmazione). - 1. Con decreto del  Ministro
          della  sanita',  sentite le regioni e le province autonome,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e tecnologica, sentite le facolta' di
          medicina  e  chirurgia,  e  con  il Ministro del tesoro, e'
          determinato, ogni tre anni, il numero degli specialisti  da
          formare  sulla  base  delle  esigenze  sanitarie del Paese,
          tenuto conto  delle  capacita'  ricettive  delle  strutture
          universitarie e di quelle convenzionate con le universita',
          in  relazione  al  contenuto  specifico  della formazione e
          delle  risorse   finanziarie   comunque   acquisite   dalle
          universita'.
             2.  In  relazione alla programmazione di cui al comma 1,
          il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e
          tecnologica,  sentito  il Ministro della sanita', determina
          il numero dei posti per ciascuna scuola  le  cui  strutture
          siano  corrispondenti  ai  requisiti  previsti dall'art. 7,
          tenuto conto delle ricerche delle facolta'  di  medicina  e
          della  disponibilita'  di  idonee strutture acquisite anche
          attraverso convenzioni. Il predetto decreto e' adottato  su
          parere  del  comitato  consultivo di medicina del Consiglio
          universitario nazionale.
             3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione
          di cui al comma 1, per  ogni  singola  specializzazione  e'
          stabilita  una  riserva  di  posti,  non superiore al 5%, a
          favore dei medici dell'amministrazione militare. Il  numero
          dei  posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai
          Paesi in via di sviluppo e' determinato con il  decreto  di
          cui  al  comma  1,  d'intesa  con  il Ministro degli affari
          esteri. La ripartizione tra le  singole  scuole  dei  posti
          riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2.
             4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i
          candidati  devono  aver  superato  le  prove  di ammissione
          previste dall'ordinamento della scuola.
             5. Restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'art.  2,
          comma  quinto,  del decreto del Presidente della Repubblica
          10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio della scuola,  d'intesa
          con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi,
          puo'  autorizzare  l'espletamento  delle attivita' pratiche
          previste dall'ordinamento della  scuola  nell'ambito  delle
          attivita'   di  servizio,  a  condizione  che  le  predette
          attivita' siano coerenti con  il  programma  del  corso  di
          studio".