IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di lavori socialmente utili e di interventi a
sostegno del reddito;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare disposizioni in materia previdenziale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                   Disposizioni per l'attivazione
                    dei lavori socialmente utili
  1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili,
il  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e' incrementato ai sensi del
comma  4  e,  in  attesa  della revisione della disciplina sui lavori
socialmente  utili,  a  questi ultimi trova applicazione la normativa
previgente  a  quella  recata  dall'articolo  14 del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della
tempestivita'  degli interventi per la promozione e l'attivazione dei
lavori socialmente utili:
    a)   per   gli   enti  locali  spetta  alla  giunta  assumere  le
deliberazioni in materia di promozione di progetti;
    b)    per    gli    enti    locali,    la    giunta,    ai   fini
dell'approvvigionamento  di  quanto  strettamente  necessario  per la
immediata   operativita'   dei   progetti,   puo'  ricorrere,  previa
autorizzazione    del    commissario   del   Governo,   a   procedure
straordinarie,  anche  in  deroga  alle normative vigenti in materia,
fermo  restando  quanto  previsto dalla normativa in materia di lotta
alla criminalita' organizzata;
    c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente
utili  e'  tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le
disposizioni  dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
esclusione  del  comma 4 del medesimo articolo, nonche' dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
    d)  la  commissione  regionale  per  l'impiego  e, per i progetti
interregionali,  la  commissione  centrale per l'impiego, provvedono,
anche  attraverso  apposite  sottocommissioni,  all'approvazione  del
progetto  entro  venti giorni, decorsi i quali il medesimo si intende
approvato,  sempre  che  entro  tale  termine non venga comunicata al
soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie;
    e)  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale puo'
disporre,  in  considerazione della specificita', anche territoriale,
dell'emergenza    occupazionale,    modalita'    straordinarie    per
l'assegnazione  dei  lavoratori  ai  lavori  socialmente  utili,  ivi
compresa  l'adozione  di  criteri  quali  il carico familiare, l'eta'
anagrafica e il luogo di residenza;
    f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel
termine  previsto  nel  progetto,  il  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale,  sentito  il  Ministro  dell'interno, designa un
commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.
  2.  Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti
norme  dell'articolo  14  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
comma  1,  relativamente  ai soggetti promotori e gestori, nonche' ai
soggetti  utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal
comma  3  del  presente  articolo;  comma  7.  Per l'assegnazione dei
lavoratori  si  tiene conto della corrispondenza tra la capacita' dei
lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si
consente  che,  per  i  progetti  formulati  con  riferimento a crisi
aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente
a   gruppi  di  lavoratori  espressamente  individuati  nel  progetto
medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente: "Ai fini
dell'utilizzazione  in  lavori  socialmente  utili  l'iscrizione agli
elenchi  ed  albi  di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della
legge  23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il
soggetto  interessato,  con dichiarazione resa ai sensi della legge 4
gennaio  1968,  n.  15,  attesti  che  all'iscrizione non corrisponde
l'esercizio della relativa attivita' professionale.".
  3.  All'articolo  14  del  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, al
comma  3,  il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale importo
puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per
un  numero  di  ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento
previdenziale  o  sussidio  spettante."; il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
  "  4.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1 che non fruiscono di alcun
trattamento  previdenziale  possono  essere impegnati nell'ambito del
progetto  per  non  piu'  di  dodici  mesi  e  per  essi  puo' essere
richiesto,  a  carico  del  fondo  di cui al comma 7, un sussidio non
superiore   a   lire   800.000   mensili.   Il  sussidio  e'  erogato
dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale (INPS) e per esso
trovano  applicazione  le  disposizioni  in materia di mobilita' e di
indennita'   di   mobilita'.   Ai  lavoratori  medesimi  puo'  essere
corrisposto,  dai  soggetti  proponenti  o  utilizzatori,  un importo
integrativo  di  detti  trattamenti,  per  le  giornate  di effettiva
esecuzione delle prestazioni.".
  4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il
finanziamento  dei  piani per l'inserimento professionale dei giovani
privi  di  occupazione  di  cui  all'articolo 15 del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di
lire  669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno
1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi
a  decorrere  dall'anno  1998.  Nell'ambito delle disponibilita', per
l'anno  1995,  un  importo  non  inferiore  al  quaranta per cento e'
ripartito  a  livello regionale in relazione al numero dei lavoratori
di  cui  al  comma  5  e  all'articolo  3  e le relative risorse sono
impegnate  per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi
lavoratori.
  5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e
4,  nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti
di  mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui
all'articolo   1   del   decreto-legge  26  novembre  1993,  n.  478,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio
1995  i  trattamenti  di  cassa  integrazione  salariale, i quali non
abbiano  piu'  titolo  a  fruire  per ulteriori periodi di alcuno dei
predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per
cento  dell'importo  mensile di cui alla lettera a) del secondo comma
dell'articolo  unico  della  legge  13  agosto  1980,  n.  427,  come
sostituito  dall'articolo  1,  comma  5,  del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994,  n.  451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente
ai  periodi  di  loro  occupazione  in  lavori socialmente utili, nei
progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a
carico  del  Fondo  per  l'occupazione  di cui al comma 4, nei limiti
delle  risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma. I
lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di
mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
  6.  Fino  al  31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non
siano  utilizzati  in  lavori  socialmente  utili  e'  corrisposto un
sussidio fissato:
    a)  per  il  periodo  dal  1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella
misura  del  70  per  cento  dell'ultimo  trattamento di integrazione
salariale,  di  mobilita'  ovvero  di disoccupazione speciale fruito;
tale  misura non puo' essere comunque superiore all'importo derivante
dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
    b)  per  il  periodo  dal  1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella
misura  del  64  per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30
per cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo
del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
  7.   Per   consentire  una  migliore  utilizzazione  delle  risorse
finanziarie  comunitarie,  statali o regionali mirate alla formazione
professionale,  il  sussidio  di  cui  al  comma  5  viene erogato ai
lavoratori  di  cui  al  medesimo comma e all'articolo 3, anche per i
periodi  di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi
di   formazione   approvati   prima  del  31  maggio  1995,  sino  al
completamento  dei  corsi  e  comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
Detti  lavoratori  nei trenta giorni successivi il termine dei corsi,
possono  essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con
fruizione  del  sussidio  previsto  dal  comma  5  per un periodo che
sommato  a  quello  del  corso di formazione non puo' superare dodici
mesi.
  8.  Per  il  periodo  dal  1  giugno  al  31 luglio 1995 gli uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero
le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  ovvero  le agenzie per
l'impiego,  invitano  i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3
non  ancora  occupati  in  lavori socialmente utili, a partecipare ad
attivita'  di  selezione  ed  orientamento ai sensi e per gli effetti
dell'articolo  6,  comma  5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili.
Per  tale  periodo,  previa attestazione da parte dei predetti uffici
della  partecipazione  alle  attivita'  predette,  e' riconosciuto al
lavoratore  il  sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in
cui  i  lavoratori  non  siano ancora occupati nei lavori socialmente
utili   alla   data  del  1  agosto  1995  il  predetto  sussidio  e'
riconosciuto  per  un  ulteriore  periodo  e comunque non oltre il 30
settembre  1995.  Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione
di  cui  al  comma  4,  nei  limiti  delle  risorse  preordinate alle
finalita' di cui al medesimo comma.
  9.  Per  i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione
le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita',
ivi  compreso,  per  i  periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il
riconoscimento  d'ufficio  di  cui  al  comma 9 dell'articolo 7 della
legge  23  luglio  1991,  n.  223.  Per  i sussidi imputati a periodi
successivi  a  tale  data e per quelli di cui al comma 3, il predetto
riconoscimento  rileva  ai  soli fini dell'acquisizione dei requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento.
  10.  Per  consentire  la  prosecuzione dell'utilizzazione in lavori
socialmente  utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero
cessino  i  trattamenti  di  cassa  integrazione  o  di mobilita', ai
medesimi  compete  il  sussidio  di  cui  ai  commi  3  e  5  fino al
completamento  del progetto e comunque per un periodo non superiore a
12  mesi  a  decorrere  dalla  predetta  cessazione, a condizione che
questa  fattispecie  rientri tra i criteri e le priorita' determinate
dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei
limiti  delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti
utilizzatori  comunicano  alla commissione regionale per l'impiego la
prosecuzione   dell'impegno  di  questi  lavoratori  nel  progetto  e
segnalano  alla  competente  sede territoriale dell'INPS l'elenco dei
lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento
di  integrazione  salariale  e  mobilita'.  Dal  giorno successivo la
scadenza  di  detti trattamenti e fino alla data di completamento del
progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare
il  sussidio.  Quest'ultima  provvede  altresi'  a segnalare all'ente
utilizzatore,    ai    fini   della   determinazione   dell'eventuale
integrazione  al  sussidio,  la data di cessazione del trattamento di
integrazione salariale ovvero di mobilita'.
  11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4,
approvati  entro  il  31  luglio  1995, sono avviati con priorita' ai
lavori   socialmente  utili  i  lavoratori  di  cui  al  comma  5  ed
all'articolo  3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al
31  dicembre  1995  concorrono  con  i  predetti  lavoratori  anche i
lavoratori  iscritti  nelle liste di mobilita' nelle aree di cui agli
obiettivi  n.  1  e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio
del  20  luglio  1993,  per  i  quali  il trattamento di mobilita' e'
scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31
maggio  1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che
non  abbiano  piu'  diritto  all'indennita'  di  mobilita'.  Essi, se
avviati  per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono
il  sussidio  di  cui  al  comma 5; se avviati per progetti approvati
successivamente  alla  predetta  data, per essi trova applicazione la
disposizione  di  cui  all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  come  modificato  dal  comma  3 del presente
articolo.  Ai  predetti  lavoratori si applica la disposizione di cui
all'articolo  6,  comma  5-ter,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.  Vengono  avviati  ai  lavori socialmente utili i lavoratori che
dichiarino  alle  sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di
residenza  la  loro  disponibilita',  con esclusione dei soggetti che
abbiano   gia'   dichiarato   detta  disponibilita'  in  applicazione
dell'articolo  27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
  12.  I  periodi  di  utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili
costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per
questi  ultimi,  sia  richiesta  la  medesima professionalita' con la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
  13.  I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di
mobilita'   fino  alla  maturazione  del  diritto  alla  pensione  di
anzianita'  o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  ai  sindaci  dei  comuni di residenza dei
predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttamente
questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti
della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma
1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  14.  Per  i  disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di
cui  all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni  e  integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2,
della  legge  8  agosto  1991,  n. 274, e continua per essi a trovare
applicazione  quanto  previsto  dall'articolo  2 della legge 6 agosto
1975,  n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione  di  cui  all'articolo  4, comma 2, della legge 8 agosto
1991,  n.  274,  non  trova altresi' applicazione nei confronti degli
addetti  ai  lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale
ed  idraulico-agraria  assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo
restando  per  essi  quanto  previsto  dall'articolo  6, comma primo,
lettera  a),  della  legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di
questi  ultimi  lavoratori  continuano  ad  applicarsi  le  norme sul
collocamento ordinario.
  15.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi
per  l'anno  1996,  in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire
691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
    a)  quanto  a  lire  342  miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti  iscritti  sui  capitoli  1176  e  3664  dello  stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
medesimo  anno,  rispettivamente,  per  lire  129 miliardi e lire 213
miliardi;  quanto  a  lire  482,6  miliardi per l'anno 1996, e a lire
514,3   miliardi   a   decorrere   dall'anno  1997,  a  carico  dello
stanziamento  iscritto  sul  capitolo  1176  dello  stesso  stato  di
previsione  per  l'anno  1996  e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi;
    b)   quanto  a  lire  200  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in conto residui dei
capitoli  5069,  5879  e 7893 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e della programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma
5-ter,  del  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge  28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno
1995,  le modalita' e procedure di ripartizione previste dal medesimo
articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96;   quanto   a   lire   200  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente  utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui
al   capitolo   191   dello   stato   di   previsione   della   spesa
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato per lo stesso
anno;   quanto   a  lire  141  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita' della gestione di cui
all'articolo  25  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi
per  l'anno  1997  e  a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini  del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
  16.  Le  somme  di  cui  al  comma  15,  lettera  b),  sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per essere riassegnate anche
nell'anno  successivo  ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  17.  Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il
sussidio  a  carico  del  Fondo di cui al comma 4 e' pari, fino al 31
gennaio  1996, a L. 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili.
Fermo  restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda
i  sussidi,  per  i  lavoratori  in  esso  impegnati,  le agenzie per
l'impiego  possono  modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i
progetti gia' approvati, per adeguarne le modalita' organizzative, in
conseguenza   dei   meccanismi   di   calcolo  del  sussidio  di  cui
all'articolo  14,  comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
come  modificato  dal  comma  3,  che  per essi viene applicato dal 1
febbraio 1996.
  18.   I   progetti  di  lavoro  socialmente  utile  possono  essere
presentati  dalle  cooperative  sociali  di cui alla legge 8 novembre
1991,  n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito
dell'attivita'  ordinaria  delle  cooperative  medesime.  I  progetti
possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa.
Essi   possono   essere   approvati   quando  ricorrano  le  seguenti
condizioni:
    a)  l'attivita'  della  cooperativa  deve essere stata avviata da
almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi
dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991;
    b)  il  numero  dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30
per  cento  o  il  15  per  cento  dei lavoratori, dipendenti e soci,
rispettivamente  per  le  cooperative  di  cui  alle  lettere a) e b)
dell'articolo 1 della predetta legge;
    c)  non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei
dodici  mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative
sociali  che  abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile
ai  sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando
almeno  il  50  per  cento  dei  lavoratori  impegnati sulla base del
precedente  progetto  sia  stato  assunto  ovvero sia diventato socio
lavoratore.
  19.  I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti
a  partecipare ad attivita' di orientamento organizzate dalle agenzie
per  l'impiego  o  dalle  sezioni  circoscrizionali ad intervalli non
inferiori  a  tre  mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette
attivita',  che  saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli
enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i
lavoratori  continuano  a  percepire  il  medesimo  sussidio  ad essi
spettante durante i lavori socialmente utili.
  20.  Dal  1  gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di
cui  al  comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente
utili,  e  non destinate al finanziamento dei progetti gia' approvati
nel  1995,  sono  ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello
regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti gia'
approvati  nel  1995  e  al  numero  dei  disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui
all'articolo  1,  comma  1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali
per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del
comma  2,  determinano  criteri  e  priorita'  nell'assegnazione  dei
soggetti,  tenendo  conto  in  particolare  del  criterio del maggior
bisogno   e  delle  professionalita'  acquisite  nell'attuazione  dei
progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo
non   inferiore   al   15  per  cento  delle  risorse  assegnate  per
l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente
predisposti  per  i  lavoratori  di cui alla legge 23 luglio 1991, n.
223,  articolo  25,  comma  5,  lettera a), cosi' come modificato dal
comma  2,  che  non  abbiano  fruito  di  trattamenti di integrazione
salariale o di mobilita'. Le predette commissioni potranno utilizzare
anche  le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione
da  parte  delle  regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini
dell'applicazione  del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei
progetti  di  lavori  socialmente  utili  approvati  utilizzando tali
risorse  competono,  con  l'applicazione  della  disciplina di cui al
presente  articolo,  il  sussidio  di  cui  al  comma  3 e i relativi
benefici   accessori;  l'erogazione  sara'  effettuata  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
  21.  Allo  scopo  di  creare  le necessarie ed urgenti opportunita'
occupazionali  per  i  lavoratori  impegnati  in  progetti  di lavori
socialmente   utili,   i   soggetti  promotori  di  cui  al  comma  1
dell'articolo   14   del   decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
possono  costituire  societa'  miste  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che
il  personale dipendente delle predette societa' sia costituito nella
misura  del  60  per  cento da lavoratori gia' impegnati nei predetti
progetti e nella misura del 20 per cento da soggetti aventi titolo ad
esservi impegnati. La partecipazione alle predette societa' miste e',
comunque,   consentita  a  cooperative  formate  da  lavoratori  gia'
impegnati   in  progetti  di  lavori  socialmente  ultili.  Con  tali
societa',  in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i
predetti  soggetti  promotori  possono  stipulare,  anche in deroga a
norme  di  legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non
superiore  a  36  mesi,  aventi  esclusivamente  ad oggetto attivita'
uguali,  analoghe  o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti
di  lavori  socialmente  utili, precedentemente promossi dai medesimi
soggetti promotori.
  22. Il Fondo di cui al comma 4 e' incrementato di lire 350 miliardi
per  l'anno  1996. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato a
contrarre  mutui  quindicennali  con  la  Cassa  depositi e prestiti,
nell'ambito  dei  mutui  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  1 del
decreto-legge  1  luglio  1996,  n. 344. Le somme derivanti dai mutui
sono   versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo  dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
  23.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla
base   degli   elementi   forniti  dalle  commissioni  regionali  per
l'impiego,   riferisce  semestralmente  alle  competenti  commissioni
parlamentari  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
sull'andamento  dell'utilizzo  dei  lavoratori  impegnati  in  lavori
socialmente utili e fruitori del sussidio di cui al comma 3 ripartiti
per eta', sesso, professionalita' ed anzianita' contributiva. Analoga
comunicazione   e'   resa   per   i  lavoratori  collocati  in  cassa
integrazione guadagni straordinaria.