LA CONFERENZA PERMANENTE
                     PER I RAPPORTI TRA LO STATO
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO
  Visto  l'art.  12  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, istitutiva
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il
termine Conferenza;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  dicembre  1989,  n.  418,  che
individua e precisa le competenze della Conferenza;
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante:  "Misure
urgenti  per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive
nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e  dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  n.  691/1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35/1995 che dispone, tra  l'altro,  che
la  Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, 3, 3-bis e 9 dello stesso decreto-legge n. 691/1995;
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1995,  n.  154,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  30  giugno  1995,  n.  265,  recante:
"Ulteriori interventi in favore delle  zone  alluvionate  negli  anni
1993-1994";
  Visto  l'art.  5,  comma  6-bis,  del decreto-legge n. 154/1995 nel
testo introdotto  dalla  legge  30  giugno  1995,  n.  265,  che,  ad
integrazione  dell'art.  5 del decreto-legge n. 691/1994, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, dispone, tra l'altro,  che
la  Conferenza e' autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non
superiore  a  40  miliardi  di  lire,  ad  estendere   alle   imprese
industriali,   artigianali   e   commerciali  della  regione  Toscana
danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e  a  quelle
delle  regioni  Piemonte,  Liguria,  Emilia-Romagna,  Molise e Veneto
danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993  e  del  maggio-luglio
1994, i benefici previsti dall'art. 3-bis della legge n. 35/1995 alle
medesime condizioni e con le medesime modalita';
  Visto  il  decreto-legge  29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1996,  n.  74,   recante:
"Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi
calamitosi  del  1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti
alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile";
  Visto l'art. 11, comma  2,  del  decreto-legge  n.  560/1995,  come
modificato dalla legge di conversione n. 74/1996, che modifica l'art.
5,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  n.  154/1995,  convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 265/1995;
  Visto in particolare l'art. 11, comma 2,  lettera  c),  del  citato
decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.  74/1/996  che  autorizza, tra l'altro, la Conferenza ad estendere
alle imprese industriali, artigianali  e  commerciali  delle  regioni
Piemonte,  Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle
alluvioni  del  maggio-luglio   1994,   alle   imprese   industriali,
artigianali e commerciali, nonche' alle cooperative di trasformazione
dei  prodotti  agricoli  della  regione  Toscana,  danneggiate  dalle
avversita' atmosferiche dell'ottobre-novembre  1992,  del  comune  di
Genova danneggiate dalle avversita' atmosferiche del settembre 1991 e
della  regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992, contributi fino
al 30 per cento del valore  dei  danni  subiti  da  beni  immobili  e
mobili,  nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa;
per detti benefici la Conferenza provvede alla  determinazione  delle
modalita'  di  accertamento  dei  danni, fissando un termine entro il
quale  le  imprese  danneggiate  devono  presentare  la  domanda   di
ammissione   a  contributo  nonche'  i  criteri  e  le  procedure  di
assegnazione delle risorse;
  Vista la nota prot. n. 00435 U.L. del 13 marzo 1996 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile - ha chiarito che la previsione di cui all'art. 11,  comma  2,
lettera   c),   del   decreto-legge   n.  560/1995,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  74/1996,  relativa   alle   imprese
cooperative  di trasformazione dei prodotti agricoli sia applicabile,
oltre che alle imprese della  regione  Toscana  anche  a  quelle  del
comune  di  Genova  e della regione Lombardia per il periodo indicato
dallo stesso art. 11, comma 2, lettera c);
  Visto  il  combinato  disposto  dell'art.  5,  comma   6-bis,   del
decreto-legge n. 154/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.  265/1995,  e  dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n.
560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996,  che
fissa  in  complessive  lire  60 miliardi il limite di spesa entro il
quale la Conferenza e' autorizzata ad estendere  i  benefici  di  cui
allo stesso art. 11, comma 2;
  Ritenuta  l'urgenza  di  dare  attuazione al disposto dell'art. 11,
comma 2, lettera c), dei decreto-legge  29  dicembre  1995,  n.  560,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  I legali rappresentanti delle imprese di cui all'art. 11, comma
2,  lettera  c),  del  decreto-legge  29  dicembre  1995,   n.   560,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione
del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
presentano  alla  Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  ed
artigianato  nel  cui  territorio di competenza e' situato l'immobile
danneggiato, domanda di ammissione a contributo corredata da:
   dichiarazione resa ai sensi della legge 4  gennaio  1968,  n.  15,
redatta  secondo  il  fac-simile  che  si  riporta  in  allegato 1 al
presente atto e ne forma parte integrante;
   copia  di  segnalazione  o  denuncia  a  suo  tempo  eventualmente
presentata dall'impresa danneggiata ad una pubblica amministrazione.
  2.  La  Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato
accerta l'iscrizione, alla data dell'evento di cui all'art. 11, comma
2,  lettera  c),  del  decreto-legge  n.  560/1995,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge n. 74/1996, dell'impresa richiedente nel
registro delle ditte o nell'albo delle  imprese  artigiane  e,  entro
dieci  giorni  dalla  data  di  presentazione della domanda di cui al
comma 1, sulla base della documentazione di cui allo stesso comma  1,
rilascia  al legale rappresentante dell'impresa stessa l'attestazione
di impresa danneggiata.
  3. L'Unioncamere coordina la rilevazione dei danni di cui al  comma
1, provvede alla aggregazione dei dati su base territoriale dei danni
ai   beni  immobili  ed  ai  beni  mobili  e,  entro  il  termine  di
sessantacinque giorni dalla data di pubblicazione del  presente  atto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, trasmette alla
Conferenza le relative risultanze.
  4. Sulla base della rilevazione dei dati di  cui  al  comma  3,  la
Conferenza,  con  proprio  provvedimento,  determina il riparto delle
risorse finanziarie disponibili, nonche' i criteri e le procedure  di
assegnazione delle stesse.