LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza; Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; Visto l'art. 5 del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995 che dispone, tra l'altro, che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 9 dello stesso decreto-legge n. 691/1995; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"; Visto l'art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che, ad integrazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, dispone, tra l'altro, che la Conferenza e' autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del maggio-luglio 1994, i benefici previsti dall'art. 3-bis della legge n. 35/1995 alle medesime condizioni e con le medesime modalita'; Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile"; Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 560/1995, come modificato dalla legge di conversione n. 74/1996, che modifica l'art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 154/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/1995; Visto in particolare l'art. 11, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1/996 che autorizza, tra l'altro, la Conferenza ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994, alle imprese industriali, artigianali e commerciali, nonche' alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversita' atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992, del comune di Genova danneggiate dalle avversita' atmosferiche del settembre 1991 e della regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992, contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa; per detti benefici la Conferenza provvede alla determinazione delle modalita' di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo nonche' i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse; Vista la nota prot. n. 00435 U.L. del 13 marzo 1996 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - ha chiarito che la previsione di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, relativa alle imprese cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli sia applicabile, oltre che alle imprese della regione Toscana anche a quelle del comune di Genova e della regione Lombardia per il periodo indicato dallo stesso art. 11, comma 2, lettera c); Visto il combinato disposto dell'art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 154/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/1995, e dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, che fissa in complessive lire 60 miliardi il limite di spesa entro il quale la Conferenza e' autorizzata ad estendere i benefici di cui allo stesso art. 11, comma 2; Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto dell'art. 11, comma 2, lettera c), dei decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74; Delibera: Art. 1. 1. I legali rappresentanti delle imprese di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presentano alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato nel cui territorio di competenza e' situato l'immobile danneggiato, domanda di ammissione a contributo corredata da: dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, redatta secondo il fac-simile che si riporta in allegato 1 al presente atto e ne forma parte integrante; copia di segnalazione o denuncia a suo tempo eventualmente presentata dall'impresa danneggiata ad una pubblica amministrazione. 2. La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato accerta l'iscrizione, alla data dell'evento di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, dell'impresa richiedente nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane e, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, sulla base della documentazione di cui allo stesso comma 1, rilascia al legale rappresentante dell'impresa stessa l'attestazione di impresa danneggiata. 3. L'Unioncamere coordina la rilevazione dei danni di cui al comma 1, provvede alla aggregazione dei dati su base territoriale dei danni ai beni immobili ed ai beni mobili e, entro il termine di sessantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, trasmette alla Conferenza le relative risultanze. 4. Sulla base della rilevazione dei dati di cui al comma 3, la Conferenza, con proprio provvedimento, determina il riparto delle risorse finanziarie disponibili, nonche' i criteri e le procedure di assegnazione delle stesse.