LA CONFERENZA PERMANENTE
                     PER I RAPPORTI TRA LO STATO
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO
  Visto l'art. 12 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  istitutiva
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il
termine Conferenza;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  dicembre  1989,  n.  418,  che
individua e precisa le competenze della Conferenza;
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,
recante: "Interventi  urgenti  a  favore  delle  zone  colpite  dalle
eccezionali  avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima decade del mese di novembre 1994", con il quale sono stati, tra
l'altro,  individuati  interventi  per  la  riparazione   dei   danni
conseguenti a detti eventi alluvionali;
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante:  "Misure
urgenti  per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive
nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e  dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994";
  Visto  l'art.  5,  comma 1, del decreto-legge n. 691/1995 nel testo
modificato dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che stabilisce che la
Conferenza provvede all'attuazione delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 1, 2, 3, 3-bis e 9 della legge stessa;
  Visto  l'art.  6,  comma  1,  della  citata  legge  n. 35/1995, che
prescrive  che,  per  la  realizzazione   di   ulteriori   interventi
ricompresi  tra  quelli  indicati  all'art. 3 della legge n. 22/1995,
concernenti le  opere  pubbliche  di  interesse  regionale  e  locale
ubicate   nei   territori  delle  regioni  danneggiate  dagli  eventi
alluvionali  del  novembre  1994,  le  regioni  e  gli  enti   locali
interessati,  sulla  base  delle  determinazioni  adottate  da questa
Conferenza, sono autorizzati a  contrarre  mutui  ventennali  con  la
Cassa depositi e prestiti, entro il complessivo importo di lire 1.400
miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1995,  n. 154, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  giugno  1995,  n.   265,   recante:
"Ulteriori  interventi  in  favore  delle zone alluvionate negli anni
1993-1994";
  Visto l'art. 1  del  decreto-legge  n.  154/1995,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 265/1995, che dispone, tra l'altro, che
per  essere  ammessi ai benefici di cui all'articolo 4 della legge 25
luglio 1994, n. 471, come modificato dal medesimo art. 1 della  legge
n.   265/1995,   i  legali  rappresentanti  degli  enti  territoriali
interessati presentano alla Cassa  depositi  e  prestiti  domanda  di
mutuo  redatta  in  coerenza  con i piani di ripristino e prevenzione
approvati dalle regioni competenti, previo parere  dell'Autorita'  di
bacino,  in coerenza con le determinazioni della Conferenza in ordine
al riparto dell'importo disponibile ed alle modalita' e procedure;
  Visto  l'art.  2, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge n
154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che
dispone che possano beneficiare dei contributi  di  cui  all'art.  1,
commi  1 e 2, della legge n. 35/1995 rispettivamente i proprietari di
immobili, anche ad uso non abitativo, che siano  andati  distrutti  o
per  i  quali non vi sia possibilita' di recupero ed i proprietari di
immobili,  "anche   ad   uso   non   abitativo,   danneggiati   anche
limitatamente all'unica via di accesso";
  Visto  l'art.  3  della citata legge n. 265/1995, con il quale sono
stati integralmente sostituiti i commi 2 e 3 dell'art 1  della  legge
n.  22/1995  e, in particolare, sono stati individuati gli interventi
finanziabili  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  entro  il  limite
complessivo  di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale
carico dello Stato e sono state altresi' definite  le  competenze  in
materia di questa Conferenza;
  Visto  il  decreto-legge  28  agosto  1995, n. 364, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  1995,  n,  438,   recante:
"Ulteriori  disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre
1994";
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n.  560,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  26  febbraio  1996,  n.  74,  recante:
"Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi
calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni  riguardanti  precedenti
alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11
novembre  1994,  con  il  quale e' stato dichiarato fino al 30 giugno
1995 lo stato di emergenza nei comuni delle  regioni  Valle  d'Aosta,
Piemonte,   Liguria,  Lombardia,  Emilia-Romagna,  Veneto  e  Toscana
colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994;
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994);
  Vista la propria deliberazione del  22  dicembre  1994,  registrata
dalla  Corte  dei  conti  in  data  26 gennaio 1995 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995) con la quale e'  stata
data  attuazione  al  disposto  dell'art.  5, comma 2, della legge n.
35/1995, nonche' sono state dettate prime disposizioni in ordine alla
ricognizione  dell'ammontare  dei  danni  subiti  dagli  immobili  di
proprieta'  privata, alla misura ed al soggetto competente ad erogare
gli acconti da corrispondere ai  privati  ed  all'individuazione  dei
soggetti  competenti  a rilasciare le attestazioni previste dal comma
1, lettera e), del ricordato art. 5;
 Vista la propria deliberazione del 12 gennaio 1995, registrata dalla
Corte dei conti in data 26 gennaio 1995  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  39  del  16 febbraio 1995), con la quale, tra l'altro,
sono stati stabiliti criteri e modalita' per  la  determinazione,  la
concessione  e  la erogazione dei contributi previsti dall'art. 1 del
decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 35/1995;
  Vista la propria deliberazione  del  2  febbraio  1995,  registrata
dalla  Corte  dei  conti  in  data  11  marzo  1995 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995), con la quale sono  state
adottate  modifiche  ed integrazioni alla citata deliberazione del 12
gennaio 1995;
  Vista  la  propria  deliberazione  del  2 febbraio 1995, registrata
dalla Corte dei  conti  in  data  11  marzo  1995  (pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  73 del 28 marzo 1995), con la quale e' stata
approvata una circolare interpretativa della citata deliberazione del
12 gennaio 1995;
  Vista la propria deliberazione del 2 marzo 1995,  registrata  dalla
Corte  dei  conti  in  data  17 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1995), con la quale sono state  adottate
ulteriori modificazioni ed integrazioni alla richiamata deliberazione
del 12 gennaio 1995;
  Vista  la  propria deliberazione del 2 marzo 1995, registrata dalla
Corte dei conti in data 17  marzo  1995  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 74 del 29 marzo 1995), con la quale, ai sensi dell'art.
6, comma 1, del decreto-legge n. 691, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge n. 35/1995, sono state assunte determinazioni in materia
di opere pubbliche, di interesse regionale e locale, danneggiate;
  Vista la propria deliberazione del 4 aprile 1995, registrata  dalla
Corte  dei  conti  in  data 19 aprile 1995 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995), con la quale e' stata  approvata
una  circolare  interpretativa della citata deliberazione del 2 marzo
1995 in materia di opere pubbliche, di interesse regionale e  locale,
danneggiate;
  Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1995, registrata dalla
Corte  dei  conti  in  data 28 luglio 1995 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 19 agosto  1995),  recante:  "Determinazioni  ai
sensi  dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154,
recante: 'Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli
anni 1993-1994'.";
  Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1995, registrata dalla
Corte dei conti in data 28 luglio  1995  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  193  del  19 agosto 1995), recante: "Determinazioni ai
sensi dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n.  154,  recante:
"Ulteriori  interventi  in  favore  delle zone alluvionate negli anni
1993-1994";
  Vista la propria deliberazione del 3 agosto 1995, registrata  dalla
Corte  dei  conti in data 8 settembre 1995 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  221  del  21  settembre  1995),  recante:   "Ulteriori
modifiche   ed   integrazioni   alla   deliberazione  adottata  dalla
Conferenza  Stato  -  Regioni  in  data  12  gennaio   1995   nonche'
individuazione  di criteri per l'attuazione del disposto dell'art. 2,
commi 1-quater e 1-quinquies, e 5,  comma  7,  del  decreto  legge  3
maggio 1995, n. 154, introdotto in sede di conversione dalla legge 30
giugno 1995, n. 265";
  Vista  la  propria  deliberazione del 15 settembre 1995, registrata
dalla Corte dei conti in  data  3  novembre  1995  (pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del 4 dicembre 1995), con la quale sono
state, tra l'altro, apportate altre modifiche  ed  integrazioni  alla
richiamata   deliberazione  del  12  gennaio  1995,  disposte  alcune
correzioni  di  errori  materiali  intervenuti  nella  stesura  della
deliberazione  adottata  da questa Conferenza in data 3 agosto 1995 e
dettate alcune disposizioni finanziarie;
  Visto l'art. 4 della citata deliberazione del 15 settembre 1995 con
il  quale  la  Segreteria di questa Conferenza e' stata delegata alla
stesura di un testo coordinato delle disposizioni sinora adottate  da
questa  Conferenza medesima in attuazione delle norme di legge di cui
alle premesse del presente atto in materia  di  interventi  a  favore
delle zone alluvionate nella prima decade del mese di novembre 1994;
  Vista  la  propria  deliberazione  del 23 novembre 1995, registrata
dalla Corte dei conti in data  30  novembre  1995  (pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del 4 dicembre 1995), con la quale, tra
l'altro,  e'  stata  apportata  una   modifica   al   fac-simile   di
dichiarazione   sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  allegato  alla
richiamata deliberazione del 15 settembre 1995;
  Vista la propria deliberazione del  23  novembre  1995,  registrata
dalla  Corte  dei  conti  in  data 13 dicembre 1995 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1995), recante: "Attuazione
del disposto dell'art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 19  dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, recante: "Misure  urgenti  per  la  ricostruzione  e  la
ripresa   delle   attivita'   produttive  nelle  zone  colpite  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali  nella
prima decade del mese di novembre 1994";
  Vista  la  propria  deliberazione  del 21 dicembre 1995, registrata
dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 1996, nonche'  il  relativo
avviso  di  errata-corrige (pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1996 e n. 65 del 18 marzo 1996), recante:
"Disciplina per  il  riparto  dei  finanziamenti,  la  concessione  e
gestione   di  contributi  destinati  a  soggetti  beneficiari  delle
provvidenze di cui all'art. 5, commi 7, 7-bis e 8-bis, della legge 30
giugno 1995, n. 265, ed agli articoli 1, comma 1, e 1-ter,  comma  3,
della legge 27 ottobre 1995, n. 438";
  Vista  la  propria deliberazione del 14 marzo 1996, registrata alla
Corte dei conti in data 20 maggio 1996, recante: "Riparto per  l'anno
1996  della  somma di lire 111 miliardi da assegnare per le finalita'
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.
691,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.
35";
 Vista la propria deliberazione dell'11 aprile 1996, registrata dalla
Corte dei conti in data 20 maggio 1996, recante:  "Determinazioni  ai
sensi dell'art. 8, comma 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.
560,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.
74, recante "Interventi  urgenti  a  favore  delle  zone  colpite  da
eccezionali  eventi  calamitosi  del  1995  e  ulteriori disposizioni
riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti  in  materia
di protezione civile";
  Considerato  che  le leggi n. 265/1995 e n. 438/1995 hanno disposto
parziali utilizzazioni della  disponibilita'  di  lire  200  miliardi
assegnata  con  l'art.  4  della richiamata deliberazione adottata da
questa Conferenza in data 2 marzo 1995;
  Vista la nota prot. n. 21256 del 13 marzo  1996  con  la  quale  il
Ministero  del tesoro ha comunicato le proprie osservazioni in merito
allo schema di  testo  coordinato  predisposto  dalla  segreteria  di
questa   conferenza   in   attuazione   dell'art.   4   della  citata
deliberazione del 15 settembre 1995;
  Vista  la propria deliberazione dell'11 aprile 1996 con la quale, a
parziale  modifica  di  quanto  disposto  dal  citato  art.  4  della
deliberazione   del  15  settembre  1995,  la  segreteria  di  questa
conferenza e' stata delegata alla  stesura  di  un  testo  coordinato
delle  deliberazioni  adottate  sino alla data dell'11 aprile 1996 in
materia di provvidenze a  favore  delle  zone  colpite  dagli  eventi
alluvionali  verificatisi  nella  prima  decade  del mese di novembre
1994;
  Ritenuta l'opportunita', stante la complessita'  e  l'articolazione
della  normativa  intervenuta;  di  procedere,  ai  soli  fini di una
maggiore intelligibilita', all'adozione di un testo coordinato
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1. E' approvato, nella forma che riportata in allegato al  presente
atto  ne  costituisce  parte  integrante,  il  testo coordinato delle
delibere, adottate da questa Conferenza in materia  di  interventi  a
favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nella
prima decade del mese di novembre 1994, rispettivamente nelle date 22
dicembre  1994,  12  gennaio  1995,  2 febbraio 1995, 2 marzo 1995, 4
aprile 1995, 13 luglio 1995, 3 agosto 1995,  15  settembre  1995,  23
novembre  1995,  21  dicembre  1995,  14  marzo 1996 e 11 aprile 1996
meglio individuate nelle premesse.
  2. Il presente atto e'  trasmesso  al  Ministero  dell'interno  per
l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di
competenza, al Ministero del tesoro per l'inoltro alla cassa depositi
e prestiti, al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato per
l'inoltro alle camere di commercio, industria ed artigianato, nonche'
al  dipartimento  per  gli  affari  regionali  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri perche', per  il  tramite  dei  commissari  di
Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.
  3.  Il  presente atto, soggetto al controllo preventivo della Corte
dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 18 giugno 1996
                                                 Il Presidente
                                                   BASSANINI
Il segretario
   CARPANI
 Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1996
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 376