LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza; Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994", con il quale sono stati, tra l'altro, individuati interventi per la riparazione dei danni conseguenti a detti eventi alluvionali; Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 691/1995 nel testo modificato dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che stabilisce che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 9 della legge stessa; Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 35/1995, che prescrive che, per la realizzazione di ulteriori interventi ricompresi tra quelli indicati all'art. 3 della legge n. 22/1995, concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle determinazioni adottate da questa Conferenza, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, entro il complessivo importo di lire 1.400 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"; Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 154/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/1995, che dispone, tra l'altro, che per essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1994, n. 471, come modificato dal medesimo art. 1 della legge n. 265/1995, i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano alla Cassa depositi e prestiti domanda di mutuo redatta in coerenza con i piani di ripristino e prevenzione approvati dalle regioni competenti, previo parere dell'Autorita' di bacino, in coerenza con le determinazioni della Conferenza in ordine al riparto dell'importo disponibile ed alle modalita' e procedure; Visto l'art. 2, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge n 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che dispone che possano beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 35/1995 rispettivamente i proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilita' di recupero ed i proprietari di immobili, "anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso"; Visto l'art. 3 della citata legge n. 265/1995, con il quale sono stati integralmente sostituiti i commi 2 e 3 dell'art 1 della legge n. 22/1995 e, in particolare, sono stati individuati gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato e sono state altresi' definite le competenze in materia di questa Conferenza; Visto il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n, 438, recante: "Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994"; Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, con il quale e' stato dichiarato fino al 30 giugno 1995 lo stato di emergenza nei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994); Vista la propria deliberazione del 22 dicembre 1994, registrata dalla Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995) con la quale e' stata data attuazione al disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 35/1995, nonche' sono state dettate prime disposizioni in ordine alla ricognizione dell'ammontare dei danni subiti dagli immobili di proprieta' privata, alla misura ed al soggetto competente ad erogare gli acconti da corrispondere ai privati ed all'individuazione dei soggetti competenti a rilasciare le attestazioni previste dal comma 1, lettera e), del ricordato art. 5; Vista la propria deliberazione del 12 gennaio 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995), con la quale, tra l'altro, sono stati stabiliti criteri e modalita' per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995; Vista la propria deliberazione del 2 febbraio 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 11 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995), con la quale sono state adottate modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione del 12 gennaio 1995; Vista la propria deliberazione del 2 febbraio 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 11 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1995), con la quale e' stata approvata una circolare interpretativa della citata deliberazione del 12 gennaio 1995; Vista la propria deliberazione del 2 marzo 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 17 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1995), con la quale sono state adottate ulteriori modificazioni ed integrazioni alla richiamata deliberazione del 12 gennaio 1995; Vista la propria deliberazione del 2 marzo 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 17 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1995), con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, sono state assunte determinazioni in materia di opere pubbliche, di interesse regionale e locale, danneggiate; Vista la propria deliberazione del 4 aprile 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 19 aprile 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995), con la quale e' stata approvata una circolare interpretativa della citata deliberazione del 2 marzo 1995 in materia di opere pubbliche, di interesse regionale e locale, danneggiate; Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 28 luglio 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1995), recante: "Determinazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante: 'Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994'."; Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 28 luglio 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1995), recante: "Determinazioni ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"; Vista la propria deliberazione del 3 agosto 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 8 settembre 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 1995), recante: "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato - Regioni in data 12 gennaio 1995 nonche' individuazione di criteri per l'attuazione del disposto dell'art. 2, commi 1-quater e 1-quinquies, e 5, comma 7, del decreto legge 3 maggio 1995, n. 154, introdotto in sede di conversione dalla legge 30 giugno 1995, n. 265"; Vista la propria deliberazione del 15 settembre 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 3 novembre 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1995), con la quale sono state, tra l'altro, apportate altre modifiche ed integrazioni alla richiamata deliberazione del 12 gennaio 1995, disposte alcune correzioni di errori materiali intervenuti nella stesura della deliberazione adottata da questa Conferenza in data 3 agosto 1995 e dettate alcune disposizioni finanziarie; Visto l'art. 4 della citata deliberazione del 15 settembre 1995 con il quale la Segreteria di questa Conferenza e' stata delegata alla stesura di un testo coordinato delle disposizioni sinora adottate da questa Conferenza medesima in attuazione delle norme di legge di cui alle premesse del presente atto in materia di interventi a favore delle zone alluvionate nella prima decade del mese di novembre 1994; Vista la propria deliberazione del 23 novembre 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 30 novembre 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1995), con la quale, tra l'altro, e' stata apportata una modifica al fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' allegato alla richiamata deliberazione del 15 settembre 1995; Vista la propria deliberazione del 23 novembre 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 13 dicembre 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1995), recante: "Attuazione del disposto dell'art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"; Vista la propria deliberazione del 21 dicembre 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 1996, nonche' il relativo avviso di errata-corrige (pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1996 e n. 65 del 18 marzo 1996), recante: "Disciplina per il riparto dei finanziamenti, la concessione e gestione di contributi destinati a soggetti beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 5, commi 7, 7-bis e 8-bis, della legge 30 giugno 1995, n. 265, ed agli articoli 1, comma 1, e 1-ter, comma 3, della legge 27 ottobre 1995, n. 438"; Vista la propria deliberazione del 14 marzo 1996, registrata alla Corte dei conti in data 20 maggio 1996, recante: "Riparto per l'anno 1996 della somma di lire 111 miliardi da assegnare per le finalita' di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35"; Vista la propria deliberazione dell'11 aprile 1996, registrata dalla Corte dei conti in data 20 maggio 1996, recante: "Determinazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile"; Considerato che le leggi n. 265/1995 e n. 438/1995 hanno disposto parziali utilizzazioni della disponibilita' di lire 200 miliardi assegnata con l'art. 4 della richiamata deliberazione adottata da questa Conferenza in data 2 marzo 1995; Vista la nota prot. n. 21256 del 13 marzo 1996 con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato le proprie osservazioni in merito allo schema di testo coordinato predisposto dalla segreteria di questa conferenza in attuazione dell'art. 4 della citata deliberazione del 15 settembre 1995; Vista la propria deliberazione dell'11 aprile 1996 con la quale, a parziale modifica di quanto disposto dal citato art. 4 della deliberazione del 15 settembre 1995, la segreteria di questa conferenza e' stata delegata alla stesura di un testo coordinato delle deliberazioni adottate sino alla data dell'11 aprile 1996 in materia di provvidenze a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994; Ritenuta l'opportunita', stante la complessita' e l'articolazione della normativa intervenuta; di procedere, ai soli fini di una maggiore intelligibilita', all'adozione di un testo coordinato Delibera: Articolo unico 1. E' approvato, nella forma che riportata in allegato al presente atto ne costituisce parte integrante, il testo coordinato delle delibere, adottate da questa Conferenza in materia di interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994, rispettivamente nelle date 22 dicembre 1994, 12 gennaio 1995, 2 febbraio 1995, 2 marzo 1995, 4 aprile 1995, 13 luglio 1995, 3 agosto 1995, 15 settembre 1995, 23 novembre 1995, 21 dicembre 1995, 14 marzo 1996 e 11 aprile 1996 meglio individuate nelle premesse. 2. Il presente atto e' trasmesso al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza, al Ministero del tesoro per l'inoltro alla cassa depositi e prestiti, al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato per l'inoltro alle camere di commercio, industria ed artigianato, nonche' al dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perche', per il tramite dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate. 3. Il presente atto, soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 1996 Il Presidente BASSANINI Il segretario CARPANI Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1996 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 376