IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con cui sono state definite le modalita' e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato; Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-bis, con cui si stabilisce, fra l'altro, che: per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione; con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 349 del 1995, sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli stessi; Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995, con il quale sono state fissate le caratteristiche finanziarie dei suddetti titoli di Stato, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta ai sensi della citata normativa verranno assegnati certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1 gennaio 1996, ed, in particolare, il terzo comma dell'art. 2, ove si prevede che i predetti certificati verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta, arrotondando, quando necessario, al milione inferiore l'importo di ciascun credito; Vista la lettera in data 16 luglio 1996, con cui il Ministero delle finanze ha rappresentato le difficolta' tecniche che tale arrotondamento al milione inferiore comporterebbe in sede di attuazione delle procedure meccanografiche relative alla predisposizione degli elenchi concernenti i soggetti creditori d'imposta, con conseguente notevole ritardo nell'effettuazione dei rimborsi, ed ha chiesto di modificare il predetto decreto del 9 novembre 1995, prevedendo l'arrotondamento dei singoli crediti al milione superiore; Attesa l'opportunita' di procedere alla modifica del citato decreto del 9 novembre 1995 nei termini richiesti dal suddetto Dicastero; Decreta: Il terzo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 novembre 1995, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: "I certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dall'elenco dei contribuenti, di cui al precedente art. 1, arrotondando, quando necessario, al milione superiore l'importo di ciascun credito". Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 1996 Il Ministro: CIAMPI