IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  31  dicembre 1992, n. 545, recante
norme  sull'ordinamento  degli  organi  speciali   di   giurisdizione
tributaria;
  Visto l'art. 45, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del
1992,  come  modificato  dall'art.  11,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329, che prevede che le elezioni per
la prima costituzione del consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria hanno luogo entro il 31 dicembre 1996;
  Visto  l'art.  21, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545
del 1992, che prevede che le  succitate  elezioni  sono  indette  con
decreto   del   Ministro  delle  finanze  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale almeno trenta giorni  prima  della  data  stabilita,  e  si
svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21;
  Visto  l'art.  21, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 545
del 1992, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle finanze
dell'ufficio  elettorale  centrale  e   presso   ciascuna   direzione
regionale  delle entrate di un ufficio elettorale regionale, nominati
dal Ministro delle finanze, nelle rispettive  composizioni  stabilite
nel medesimo comma 2;
  Visto  l'art.  45,  comma  1, e l'art. 17, commi 2 e 4 dello stesso
decreto   legislativo   n.   545   dell   1992    che    individuano,
rispettivamente, l'elettorato attivo e l'elettorato passivo;
  Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono indette le elezioni per la prima costituzione del consiglio
di presidenza della giustizia tributaria.
  2. Le elezioni si svolgono nella data del 13 ottobre 1996.