IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria; Visto l'art. 45, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329, che prevede che le elezioni per la prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro il 31 dicembre 1996; Visto l'art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che le succitate elezioni sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita, e si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21; Visto l'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle finanze dell'ufficio elettorale centrale e presso ciascuna direzione regionale delle entrate di un ufficio elettorale regionale, nominati dal Ministro delle finanze, nelle rispettive composizioni stabilite nel medesimo comma 2; Visto l'art. 45, comma 1, e l'art. 17, commi 2 e 4 dello stesso decreto legislativo n. 545 dell 1992 che individuano, rispettivamente, l'elettorato attivo e l'elettorato passivo; Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito; Decreta: Art. 1. 1. Sono indette le elezioni per la prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 2. Le elezioni si svolgono nella data del 13 ottobre 1996.