IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rifinanziare gli
interventi  di  cui  all'articolo  9 della legge 26 febbraio 1992, n.
211,  per  l'installazione  di sistemi di trasporto rapido di massa a
guida  vincolata  in sede propria a carattere innovativo, finalizzati
al  miglioramento della mobilita' e delle condizioni ambientali delle
citta'  metropolitane e dei centri urbani, nonche' il potenziamento e
l'ammodernamento  delle reti ferroviarie di cui all'articolo 2, comma
3,   della   legge   22  dicembre  1986,  n.  910,  per  la  relativa
interconnessione con il trasporto urbano;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
definire  il  limite del concorso dello Stato alla garanzia dei mutui
per  gli  interventi  di  cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio
1992,  n.  211,  in  favore degli enti indicati nell'articolo 8 della
legge 15 dicembre 1990, n. 385, con esclusione degli enti in gestione
commissariale governativa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
       Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti
  1.  Per  consentire  la prosecuzione degli interventi concernenti i
sistemi  di  trasporto  rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio
1992,  n.  211,  e'  autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno
trentennale di lire 100 miliardi per le finalita' di cui all'articolo
9 della stessa legge n. 211.
  2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211,
le  parole:  "entro  novanta  giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"entro duecentoquaranta giorni".
  3.  Per  consentire il completamento dei programmi di potenziamento
ed  ammodernamento  delle  ferrovie  in  concessione  ed  in gestione
commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge
22  dicembre  1986,  n. 910, e' autorizzata l'accensione di ulteriori
mutui  in  relazione  al  limite  di  impegno  decennale  di lire 150
miliardi  per  l'anno  1997, intendendosi conseguentemente elevato il
limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.