LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n. 266, recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n.  421,  con  particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31  dicembre
1993,  con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il proprio  provvedimento  9  luglio  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   118  del  15  luglio  1996  e  successive
modificazioni  e  integrazioni  con  cui   si   e'   proceduto   alla
riclassificazione  dei  medicinali  ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5
del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323;
  Visto il proprio provvedimento del 10 maggio 1996, registrato  alla
Corte dei conti l'8 luglio 1996, registro n.1, foglio n. 252;
  Considerato  che  le  ditte interessate si sono allineate al prezzo
piu' basso della specialita'  analoga  gia'  in  commercio  ai  sensi
dell'art. 1 comma 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le   specialita'   medicinali   indicate,   in  ordine  alfabetico,
nell'allegato 1 al presente provvedimento, classificate nella  classe
A  sono  inserite  nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione
unica del farmaco del  9  luglio  1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  108  del  15  luglio 1996 e
successive modificazioni  e  integrazioni,  e  conseguentemente  sono
cancellate dall'allegato n. 3.