IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.   234   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  modificato  dall'art.  3  della
legge  10  maggio  1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  e
dall'art.  14  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 155, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
  Visti gli articoli 257 e 262 del sopra citato testo unico approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   1124/1965,   e
successive modificazioni;
  Tenuto  conto  che  la lettera c) del citato art. 14 della legge 19
luglio 1993, n. 243, ha stabilito che, con decorrenza  dal  1  luglio
1993,  per  la  rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione
retributiva deve  fare  riferimento  al  coefficiente  di  variazione
previsto dall'art. 116 del citato testo unico;
  Considerato  che,  rispetto  alla  retribuzione  media  giornaliera
stabilita con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e'  intervenuta  una
variazione  del  10,25 per cento, in misura, quindi, non inferiore al
10 per cento, come previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 28
febbraio 1986, n. 41;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A norma dell'art.  234  del  testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 3 della
legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della  legge  28  febbraio
1986,  n.  41,  dall'art.  11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
dall'art. 14 lettera c), della legge  19  luglio  1993,  n.  243,  la
retribuzione  annua  convenzionale  per la liquidazione delle rendite
per inabilita' permanente e per morte e' fissata, per l'anno 1996, in
L. 29.285.000.
  A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19  luglio  1993,  n.
243,  la  retribuzione  annua convenzionale per la liquidazione delle
rendite per inabilita' permanente e per morte decorrenti dal 1 giugno
1993, in favore dei lavoratori di  cui  all'art.  205,  comma  primo,
lettera  b),  del citato testo unico, e' fissata, per l'anno 1996, in
L. 19.401.000, pari al minimale di legge previsto  per  i  lavoratori
dell'industria.