IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.   116   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  modificato  dall'art.  1  della
legge  10  maggio  1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Viste le retribuzioni  assunte  a  base  della  liquidazione  delle
indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro
avvenuti   e  da  malattie  professionali  manifestatesi  negli  anni
1992-1995 e definiti nei medesimi esercizi;
  Considerato  che,  rispetto  alla  retribuzione  media  giornaliera
stabilita  con  decreto ministeriale 2 marzo 1994, e' intervenuta una
variazione del 10,25 per cento, in misura, quindi, non  inferiore  al
10 per cento, come previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 28
febbraio 1986, n. 41;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  116  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  modificato  dall'art.  1  della
legge  10  maggio  1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  la
retribuzione  media giornaliera e' fissata in L. 92.388 ai fini della
determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua,
i quali, di conseguenza,  sono  stabiliti,  per  l'anno  1996,  nella
misura di L. 36.031.000 e di L. 19.401.000.
  Per  i  componenti  lo stato maggiore della navigazione marittima e
della pesca marittima il massimale della retribuzione  annua  risulta
stabilito, rispettivamente, in L. 51.885.000 per i comandanti e per i
capi macchinisti, in L. 43.958.000 per i primi ufficiali di coperta e
di macchina e in L. 39.995.000 per gli altri ufficiali.
  Ai  fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo
comma del citato art. 116 e successive modificazioni, i  coefficienti
annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
   anno 1992 e precedenti: 1,1025;
   anno 1993: 1,0756;
   anno 1994: 1,0378;
   anno 1995 ed oltre: 1,0000.