IL GOVERNATORE
   Vista  la legge 25 gennaio 1994, n. 86 (di seguito "legge 86/1994)
recante disposizioni per l'istituzione  e  la  disciplina  dei  fondi
comuni di investimento immobiliare chiusi;
   Visto  il  proprio  provvedimento  del  20  maggio 1994 emanato in
applicazione della legge n. 86/1994 e  concernente,  tra  l'altro,  i
criteri   generali   per  la  redazione  del  regolamento  del  fondo
immobiliare chiuso, i limiti all'attivita' di investimento del  fondo
immobiliare   chiuso   e  la  documentazione  contabile  (di  seguito
"regolamento");
   Vista la legge 29  novembre  1995,  n.  503,  di  conversione  del
decreto legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti
per  favorire  le  privatizzazioni, che ha apportato alcune modifiche
alla legge n. 86/1994;
   Ravvisata la necessita' di apportare modificazioni al  regolamento
per tener conto delle intervenute modifiche legislative;
   Sentita  la  Consob, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4,
della legge n. 86/1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  I  capitoli  III  (criteri  generali  per  la  redazione   del
regolamento  del  fondo immobiliare chiuso), VI (limiti all'attivita'
di investimento del fondo immobiliare chiuso)  e  IX  (documentazione
contabile)  nonche'  gli  allegati  C  (schema  tipo  della relazione
semestrale) e D (schema tipo del  rendiconto)  del  regolamento  sono
sostituiti conformemente al testo che si allega.
   2.  Al  regolamento  e'  aggiunto  l'unito  capitolo X (assunzione
dell'incarico di negoziazione delle quote).
   3. Le presenti disposizioni entreranno  in  vigore  il  giorno  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 25 luglio 1996
                                                Il Governatore: FAZIO