LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323; Visto il proprio provvedimento del 10 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 240; Considerato che le ditte interessate si sono allineate al prezzo piu' basso della specialita' analoga gia' in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323; Dispone: Art. 1. La specialita' medicinale indicata nell'allegato 1 al presente provvedimento, e' classificata nella classe B ed inserita nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni e integrazioni.