LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n. 266, recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  con  particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31  dicembre
1993,  con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali,
ai sensi dell'art.  8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  proprio  provvedimento  9  luglio 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  118  del  15  luglio   1996   e   successive
modificazioni   e   integrazioni   con   cui  si  e'  proceduto  alla
riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1  e  5,
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323;
  Visto  il proprio provvedimento del 10 maggio 1996, registrato alla
Corte dei conti il 28 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 240;
  Considerato che le ditte interessate si sono  allineate  al  prezzo
piu'  basso  della  specialita'  analoga  gia'  in commercio ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La specialita' medicinale  indicata  nell'allegato  1  al  presente
provvedimento,   e'   classificata   nella   classe   B  ed  inserita
nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del  farmaco
del 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  108  del  15 luglio 1996, e successive modificazioni e
integrazioni.