IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  17  febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca marittima;
  Visti  i  regolamenti  CEE numeri 2080/93 e 3699/93, concernenti lo
strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto
l'adeguamento dello  sforzo  di  pesca  prevedendo  tra  l'altro,  la
concessione  di  premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il
raggiungimento degli obiettivi  fissati  dai  piani  di  orientamento
pluriennali;
  Visto  il  IV  piano  triennale della pesca marittima, adottato con
decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  17 del 22 gennaio 1994, che
prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di  pesca,
anche  la  concessione  di  premi  di  fermo temporaneo delle navi da
pesca;
  Visto il decreto-legge 8 luglio 1996, n.  353,  recante  interventi
urgenti  nei  settori  agricoli  e fermo biologico della pesca per il
1996;
  Visto il decreto  ministeriale  15  luglio  1996  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  26  luglio  1996,  concernente  le
modalita' di attuazione del fermo biologico della pesca per il 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il comma 1 dell'art. 19 del decreto ministeriale 15 luglio  1996
e' cosi' modificato:
  "  1. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico
le unita' iscritte nei compartimenti  marittimi  dell'Adriatico,  ivi
operanti,  abilitate  allo  strascico  e  volante, rimangono ferme il
venerdi', sabato e domenica. Il venerdi' e'  consentito  il  recupero
dell'eventuale   giornata   di  inattivita'  per  avverse  condizioni
meteomarine".