IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti i regolamenti CEE numeri 2080/93 e 3699/93, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali; Visto il IV piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca; Visto il decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996; Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 1996, concernente le modalita' di attuazione del fermo biologico della pesca per il 1996; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 19 del decreto ministeriale 15 luglio 1996 e' cosi' modificato: " 1. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le unita' iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ivi operanti, abilitate allo strascico e volante, rimangono ferme il venerdi', sabato e domenica. Il venerdi' e' consentito il recupero dell'eventuale giornata di inattivita' per avverse condizioni meteomarine".