All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. All'Ispettorato centrale repressione frodi Ai sigg. commissari di Governo Al commissario di Stato per la regione siciliana Ai sigg. assessori all'agricoltura delle regioni Ai sigg. assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano Al Ministero delle finanze: Dipartimento dogane Dipartimento delle entrate Direzione centrale per la fiscalita' locale Comando generale della Guardia di finanza Ufficio operativo Al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato Direzione generale produzione industriale Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S. Alla Corte dei conti Ufficio di controllo per l'A.I.M.A. Alla Rappresentanza permanente d'Italia presso la U.E. Alla commissione U.E. Direzione generale Agricoltura - Div. vino Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Alla Direzione generale risorse forestali, idriche e montane Alle organizzazioni di categoria All'Istituto regionale della vite e del vino Alla Divisione IX Con il regolamento CE della Commissione numero 2402/1995 del 12 ottobre 1995 e' stata attivata per la presente campagna 1995/1996 la "distillazione preventiva" di cui all'art. 38 del regolamento n. 822/1987 per un volume di vino da tavola pari a 6,3 milioni di ettolitri, di cui 3,8 milioni riservati all'Italia. Tenuto conto del volume di vino che ha interessato la misura e dei prezzi di mercato dei vini soprattutto in alcune zone, la Commissione ha deciso, con regolamento CE 1483/1996 la riapertura della distillazione preventiva a valere sempre per la campagna 1995/1996 per un volume di vino in ambito comunitario di 2,7 milioni di ettolitri di cui 1,2 milioni riservati all'Italia. Con la presente circolare si forniscono le modalita' applicative ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della distillazione di cui trattasi. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni impartite con la circolare n. 8 del 30 ottobre 1996. Possono formare oggetto della distillazione in causa i vini da tavola rossi, rosati e bianchi aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonche' i vini atti a dare vini da tavola, aventi le caratteristiche di cui ai punti 12 e 13 dell'allegato 1 regolamento CE n. 822/1987 che risultano essere stati prodotti nella campagna 1995-1996. A tal fine ciascun produttore puo' concludere un solo contratto con una distilleria riconosciuta entro il 20 agosto 1996. Nel caso in cui uno stesso produttore abbia presentato piu' dichiarazioni di produzione in quanto i suoi impianti sono situati in province diverse la limitazione di cui sopra si intende riferita a ciascuna dichiarazione presentata. Qualora il quantitativo totale di vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive presentati dai produttori ai competenti uffici provinciali ai fini della loro approvazione superi il volume di 1,2 milioni di ettolitri, la scrivente amministrazione provvedera', entro il 6 settembre 1996, a fissare la percentuale del volume di vino che puo' essere avviata effettivamente alla distillazione rispetto al quantitativo indicato nei contratti o nelle dichiarazioni. Il livello dei prezzi e degli aiuti espressi in ECU sono gli stessi in vigore per la distillazione preventiva per la presente campagna decisa nello scorso mese di ottobre. Si precisa che, per quanto concerne il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la distillazione nonche' l'importo della riduzione del prezzo di acquisto da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario, il tasso applicabile e' quello in vigore il primo giorno del mese in cui e' avvenuta la prima consegna del vino alla distilleria, riferita allo stesso contratto. I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, debbono presentare una domanda ai competenti uffici provinciali per l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro e non oltre il 20 agosto 1996, corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna 1995/1996 e della copia del registro di carico e scarico comprovante l'effettiva giacenza del vino in cantina al momento della richiesta. Gli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive di distillazione devono comunicare telegraficamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre la data del 29 agosto 1996 il quantitativo totale del vino che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e dichiarazioni sostitutive presentati entro e non oltre il 20 agosto 1996. Si fa presente che le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e, pertanto, i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi. Oltre agli elementi previsti nella menzionata circolare n. 8, nei contratti di distillazione o dichiarazioni sostitutive devono essere indicati: a) le generalita' e l'indirizzo del produttore; b) la quantita', il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino di propria produzione che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in materia di qualita' dei prodotti destinati alla distillazione; c) il luogo ove e' immagazzinato il vino; d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria; e) l'indirizzo della distilleria; f) i volumi di vino consegnati in distilleria a titolo della distillazione preventiva 1995/1996. Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva dovranno essere corredati dalla prova che e' stata costituita, a favore dell'A.I.M.A., una cauzione pari a 5 ECU per ettolitro di vino oggetto del contratto stesso. Detta cauzione, a garanzia dell'esecuzione del contratto, dovra' avere validita' fino al 10 ottobre 1996 e rinnovarsi automaticamente fino all'autorizzazione di totale svincolo da parte dell'A.I.M.A. L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro organo destinato dalle regioni all'approvazione dei contratti di distillazione procedera' all'accertamento, sulla base della documentazione presentata: della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione; della giacenza in cantina di un volume di vino pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione. A tal fine, come sopra precisato, al contratto dovra' essere allegata, oltre alla dichiarazione di produzione 1995/1996, la fotocopia del registro di carico e scarico comprovante l'effettiva giacenza del vino in cantina. Il termine ultimo per l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive e' il 17 settembre 1996. Il vino oggetto della distillazione deve essere litiato secondo le disposizioni previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1986 e della piu' volte richiamata circolare n. 8 del 30 ottobre 1995. Il vino puo' essere introdotto in distilleria dal 1 settembre al 10 ottobre 1996. Le operazioni di distillazione possono avere inizio solo dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione i quali, come gia' detto in precedenza, sono approvati tenuto conto della riduzione del volume di vino da distillare. Il termine ultimo previsto per le operazioni di distillazione e' il 14 dicembre 1996. A seguito di molteplici richieste di chiarimenti formulate dagli Stati membri produttori, la Commissione U.E ha precisato che: la nuova distillazione e' riservata a tutti i produttori che hanno presentato la dichiarazione di produzione 1995/1996, che abbiano o no sottoscritto contratti per la distillazione preventiva 1995/1996; in concreto si tratta di una riapertura della distillazione preventiva 1995/1996, con l'introduzione di nuovi contratti o dichiarazioni; non si applica il limite hl/Ha previsto all'art. 2 del regolamento n. 2721/1988; non e' autorizzata l'elaborazione del vino alcolizzato; il diritto di beneficiare dell'aiuto anticipato deve essere imperativamente limitato alle richieste presentate al piu' tardi il 25 settembre 1996. Il Ministro: PINTO Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 1996 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 127