IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996; Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, e' stato nominato sub-commissario governativo con funzioni delegate e con funzioni di proposta; Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 45 del 19 giugno 1996; Atteso che con la suddetta ordinanza del commissario governativo n. 45 del 20 giugno 1996, sono stati ridefiniti, al fine di consentire, negli appalti inerenti alle opere commissariali ed alle opere dichiarate connesse, la piu' ampia concorrenza fra le imprese, i requisiti di qualificazione per l'accesso alle gare di importo superiore alla soglia comunitaria di 5 milioni di ECU, fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55; Atteso che ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, il requisito concernente l'organico e i tecnici, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, con riferimento agli ultimi tre anni, deve essere comprovato con la dimostrazione di aver sostenuto un costo per il personale dipendente negli ultimi tre esercizi non inferiore ad un valore pari al 10% della cifra d'affari in lavori derivante da attivita' diretta ed indiretta negli ultimi tre esercizi; Atteso che la cifra d'affari in lavori derivante da attivita' diretta ed indiretta, rispetto alla quale, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, deve essere comprovato il costo del personale, e' quella prevista dal medesimo art. 6 del provvedimento in parola; Atteso che in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991 entrambi i requisiti, costo del personale e cifra d'affari in lavori, devono essere dimostrati con riferimenti agli ultimi tre esercizi; Atteso che ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 45 del 20 giugno 1996 la cifra d'affari in lavori derivante da attivita' diretta ed indiretta deve essere richiesta con riferimento agli ultimi cinque esercizi, in deroga al disposto di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991, che prevede venga richiesta con riferimento agli ultimi tre esercizi; Atteso pertanto si rende necessario adeguare il periodo con riferimento al quale deve essere dimostrato il requisito concernente il costo del personale dipendente al periodo previsto nell'ordinanza n. 45 del 19 giugno 1996 per la cifra d'affari in lavori, al fine di mantenere, nella dimostrazione dei requisiti suddetti, la medesima uniformita' temporale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991; Vista la conforme proposta del sub-commissario governativo; Ordina: All'ordinanza commissariale n. 45 del 19 giugno 1996, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 6. Il requisito concernente l'organico e i tecnici, di cui all'art. 6, quinto comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991, con riferimento agli ultimi cinque anni, va documentato mediante la dimostrazione di aver sostenuto un costo per il personale dipendente negli ultimi cinque esercizi, non inferiore ad un valore pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori derivante da attivita' diretta ed indiretta dell'impresa, negli ultimi cinque esercizi. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione, parte II. Cagliari, 5 agosto 1996 Il commissario governativo PALOMBA Il sub-commissario governativo proponente FADDA