IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, con il quale sono stati previsti, fra l'altro, interventi di urgenza per la ricostruzione e rimessa in pristino del teatro "La Fenice" di Venezia, danneggiato dall'incendio verificatosi il 29 gennaio 1996; Considerato che l'art. 1, comma 3, prevede che alla realizzazione degli interventi medesimi si provveda, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, mediante ordinanze ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza n. 2421 del 6 febbraio 1996, con la quale all'art. 2 si prevede che il prefetto, commissario delegato all'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione del teatro "La Fenice", puo' utilizzare personale della sovrintendenza di Venezia per i beni artistici e storici e per i beni ambientali ed architettonici, nonche' personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici; Ravvisata l'esigenza di corrispondere ad un limitato numero di personale un trattamento aggiuntivo per lavoro straordinario; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge; Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Dispone: Articolo unico All'art. 2 dell'ordinanza n. 2421 del 6 febbraio 1996 sono aggiunti i seguenti commi: "2. In favore del commissario delegato e del personale di cui al comma 1 nel limite di quattro unita', e' autorizzata la corresponsione di un compenso per lavoro straordinario effettivamente prestato fino ad un massimo di 60 ore mensili, oltre quello gia' goduto ad altro titolo. 3. All'onere di cui al precedente comma si provvede con lo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401". La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 agosto 1996 Il Ministro: NAPOLITANO