IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  3  giugno  1996, n. 310, convertito dalla
legge 29 luglio 1996, n. 401, con il quale sono stati  previsti,  fra
l'altro,  interventi  di  urgenza  per  la ricostruzione e rimessa in
pristino del teatro "La Fenice" di Venezia, danneggiato dall'incendio
verificatosi il 29 gennaio 1996;
  Considerato che l'art. 1, comma 3, prevede che  alla  realizzazione
degli  interventi  medesimi  si  provveda,  anche  in  deroga ad ogni
disposizione vigente, mediante ordinanze ai sensi dell'art.  5  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  l'ordinanza  n.  2421  del  6  febbraio  1996,  con la quale
all'art.  2  si  prevede  che  il  prefetto,   commissario   delegato
all'attuazione  degli  interventi  relativi  alla  ricostruzione  del
teatro "La Fenice", puo' utilizzare personale della sovrintendenza di
Venezia per i beni artistici e storici e per  i  beni  ambientali  ed
architettonici,    nonche'    personale    appartenente    ad   altre
amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici;
  Ravvisata l'esigenza di corrispondere  ad  un  limitato  numero  di
personale un trattamento aggiuntivo per lavoro straordinario;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il proprio decreto in  data  5  giugno  1996,  con  il  quale
vengono  delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,  con  esclusione
del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                              Dispone:
                           Articolo unico
  All'art. 2 dell'ordinanza n. 2421 del 6 febbraio 1996 sono aggiunti
i seguenti commi:
  "2.  In  favore  del commissario delegato e del personale di cui al
comma  1  nel  limite  di   quattro   unita',   e'   autorizzata   la
corresponsione di un compenso per lavoro straordinario effettivamente
prestato  fino  ad  un  massimo  di 60 ore mensili, oltre quello gia'
goduto ad altro titolo.
  3. All'onere  di  cui  al  precedente  comma  si  provvede  con  lo
stanziamento  di  cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 3 giugno
1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401".
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 agosto 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO