Con   decreto   ministeriale   25  luglio  1996  e'  accertata  la
sussistenza dello  stato  di  grave  crisi  dell'occupazione  per  un
periodo  massimo di 27 mesi, a decorrere dal 6 agosto 1994, nell'area
sottoindicata  in  conseguenza  del  previsto   completamento   degli
impianti  industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di
seguito elencati:
    area del comune di Roccella  Jonica  (Reggio  Calabria):  imprese
impegnate   nei   lavori   di   costruzione  della  variante  esterna
all'abitato di Roccella Jonica tra i km 110+550 al km  114+240  sulla
s.s. 104.
   Comitato tecnico del 21 maggio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui sopra e tenendo conto della
decorrenza iniziale della  crisi  ivi  indicata,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in  favore
dei  lavoratori  edili  licenziati  dalle  imprese  edili  ed  affini
impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal  6  agosto
1994 al 5 febbraio 1995.
   Il   trattamento  speciale  di  disoccupazione  di  cui  sopra  e'
prorogato dal 6 febbraio 1995 al 5 novembre 1996 (limite massimo).
   Con  decreto  ministeriale  25  luglio  1996   e'   accertata   la
sussistenza  dello  stato  di  grave  crisi  dell'occupazione  per un
periodo massimo di  27  mesi,  a  decorrere  dal  30  novembre  1994,
nell'area  sottoindicata  in  conseguenza  del previsto completamento
degli  impianti  industriali  o  delle  opere  pubbliche  di   grandi
dimensioni di seguito elencati:
    area   del   comune   di   Benevento:   imprese  impegnate  nella
realizzazione della strada di  collegamento  fondo  Valle  Tammaro-S.
Croce del Sannio-Castelpagano-Colle Sannita.
   Comitato tecnico del 23 maggio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui sopra e tenendo conto della
decorrenza iniziale della  crisi  ivi  indicata,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in  favore
dei  lavoratori  edili  licenziati  dalle  imprese  edili  ed  affini
impegnate nelle attivita'  di  cui  sopra,  per  il  periodo  dal  30
novembre 1994 al 29 maggio 1995.
   Il   trattamento  speciale  di  disoccupazione  di  cui  sopra  e'
prorogato dal 30 maggio 1996 al 28 febbraio 1997 (limite massimo).
   Con  decreto  ministeriale  25  luglio  1996   e'   accertata   la
sussistenza  dello  stato  di  grave  crisi  dell'occupazione  per un
periodo massimo di  27  mesi,  a  decorrere  dal  31  dicembre  1994,
nell'area  sottoindicata  in  conseguenza  del previsto completamento
degli  impianti  industriali  o  delle  opere  pubbliche  di   grandi
dimensioni di seguito elencati:
    area  del  comune  di  Chiauci  (Isernia):  imprese impegnate nel
lavori di costruzione della diga di Chiauci (Isernia).
   Comitato tecnico del 31 maggio 1996 - favorevole.
   A seguito dell'accertamento di cui sopra  e  tenendo  conto  della
decorrenza  iniziale  della  crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura  prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore
dei  lavoratori  edili  licenziati  dalle  imprese  edili  ed  affini
impegnate  nelle  attivita'  di  cui  sopra,  per  il  periodo dal 31
dicembre 1994 al 30 giugno 1995.
   Il  trattamento  speciale  di  disoccupazione  di  cui  sopra   e'
prorogato dal 1 luglio 1995 al 31 marzo 1997 (limite massimo).