Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 6 agosto 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria): imprese impegnate nei lavori di costruzione della variante esterna all'abitato di Roccella Jonica tra i km 110+550 al km 114+240 sulla s.s. 104. Comitato tecnico del 21 maggio 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 6 agosto 1994 al 5 febbraio 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 6 febbraio 1995 al 5 novembre 1996 (limite massimo). Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 novembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Benevento: imprese impegnate nella realizzazione della strada di collegamento fondo Valle Tammaro-S. Croce del Sannio-Castelpagano-Colle Sannita. Comitato tecnico del 23 maggio 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 30 maggio 1996 al 28 febbraio 1997 (limite massimo). Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 dicembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Chiauci (Isernia): imprese impegnate nel lavori di costruzione della diga di Chiauci (Isernia). Comitato tecnico del 31 maggio 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 31 dicembre 1994 al 30 giugno 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 1 luglio 1995 al 31 marzo 1997 (limite massimo).