IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 30 luglio 1990,  n.  218,  recante  disposizioni  in
materia   di  ristrutturazione  ed  integrazione  patrimoniale  degli
istituti di credito di diritto pubblico;
  Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per  la  ristrutturazione  e  per  la
disciplina del gruppo creditizio;
  Visto  l'art.  12,  comma  3,  del decreto legislativo 356/1990, il
quale dispone che  le  modifiche  statutarie  degli  enti  che  hanno
effettuato  il  conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal
Ministro del tesoro;
  Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
  Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e  Pescia,
con sede in Pistoia;
  Vista la delibera del 22 novembre 1995 con la quale il consiglio di
amministrazione  dell'Ente,  con  il parere favorevole dell'assemblea
dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 10 e  18  dello
statuto,  nonche'  la  modifica concernente l'abrogazione del secondo
comma dell'art. 3 dello statuto medesimo;
  Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
                              Decreta:
  Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli  2,  10  e  18
dello  statuto  dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con
sede in Pistoia,  secondo  l'allegato  testo  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto,  nonche'  la modifica concernente
l'abrogazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto medesimo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 luglio 1996
                                            p. Il Ministro: CAVAZZUTI