IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio; Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro; Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994; Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia; Vista la delibera del 22 novembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 10 e 18 dello statuto, nonche' la modifica concernente l'abrogazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto medesimo; Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito; Decreta: Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 10 e 18 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' la modifica concernente l'abrogazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto medesimo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 1996 p. Il Ministro: CAVAZZUTI