IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini
"San Gimignano";
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
riconoscimento   della  denominazione  di  origine  controllata  "San
Gimignano" e del relativo disciplinare di  produzione  formulata  dal
comitato  stesso,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7
giugno 1996;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Considerato che l'art. 4 del citato  regolamento  20  aprile  1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine  e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che
le denominazioni di origine controllata  vengano  riconosciute  ed  i
relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  "San
Gimignano"  ed  e'  approvato,  nel  testo   annesso,   il   relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.