Con  decreto  ministeriale  25  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 19 dicembre 1994 al 18 dicembre 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Proedi,  con sede in Brescia e unita' di Brescia per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  13  mesi,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a
22.40 ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  6  unita', di cui cui 2 part-time da 30 a 20 ore
medie settimanali, su un organico complessivo di 7 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di previdenza per i giornalisti italiani, ove interessato,
sono altresi' autorizzati, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1
in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.r.l.   Proedi,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n.   148, convertito con modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  25  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 19 dicembre 1994 al 18 dicembre 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Edizioni  Madre,  con sede in Brescia e unita' di Brescia per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
13  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore
settimanali a 16.00 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo di lavoratori pari a 5 unita', di cui cui 2 part-time da 30 a
20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 8 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, ove  interessato,
sono  altresi'  autorizzati,  nell'ambito di quanto sopra disposto in
favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Edizioni  Madre,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  25  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 26 gennaio 1994 al 23 novembre  1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Plastica  Entella,  con  sede in Genova e unita' di Chiavari (Genova)
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 26.60 ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di lavoratori pari a  23  unita',  su  un  organico
complessivo di 37 unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 19062 del 23 ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Entella, a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 febbraio 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicon,
con sede in Firenze e unita' di Sinalunga  (Siena)  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 21 unita', su un organico complessivo di
22 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Sicon,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 16 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Esi
Stampa Medica, con sede in S. Donato Milanese (Milano) e unita' di S.
Donato  Milanese (Milano) per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 20  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25.00 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
42  unita', di cui 2 part-time da 30 a 22.30 ore medie settimanali; 1
part-time da  23  a  18.45  ore  medie  settimanali  su  un  organico
complessivo di 46 unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 20927 del 13 giugno 1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esi Stampa Medica, a corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Cementi  della Lucania, con sede in Potenza e unita' di Potenza per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  22  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 42 unita', su un organico complessivo di
46 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cementi   della   Lucania,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  25  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Palmar, con sede in Torino e unita' di Fiat auto  Mirafiori  ed  enti
centrali  (Torino),  Fiat  auto  ricambi  di  None  (Torino), Volvera
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 22 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  16.25  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a  148  unita',  di
cui   116   lavoratori   part-time  secondo  le  modalita'  riportate
nell'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento,  su
un organico complessivo di 609 unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 20818 del 1 giugno 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Palmar,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  25  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.
Impresa  generale  appalti,  con  sede in Roma e unita' di Roma per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 15 unita', su un organico complessivo di
27 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. Impresa generale appalti, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 gennaio 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Meccanica  costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Predda Niedda
(Sassari) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 11 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo di lavoratori pari a 5 unita', su un organico
complessivo di 26 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.   Meccanica   costruzioni,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  25  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Maglificio Gran Sasso, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo)  e
unita'  di  S.  Egidio  alla  Vibrata  (Teramo)  per i quali e' stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a 220 unita', di cui 1 part-time da 20 a 15 ore medie
settimanali,  3  part-time  da  30  a  22,5 ore medie settimanali, 11
part-time  da  20  a  15  ore  medie  settimanali,  su  un   organico
complessivo di 236 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  Maglificio  Gran  Sasso,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  aprile  1996 al 31 marzo 1997, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3  del  decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  C.I.D.,  con  sede  in  Milano  e
unita'  di  Fossombrone  (Pesaro)  per  i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
32 unita', su un organico complessivo di 73 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  C.I.D.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del  decreto-legge
3  giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  13 novembre 1995 al 12 novembre 1996, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3  del  decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igino Mazzola, con sede in  Marano
Lagunare  (Udine) e unita' di Marano Lagunare (Udine), San Giorgio di
Nogaro (Udine) per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
169 unita', su un organico complessivo di 173 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igino Mazzola, a corrispondere  il
particolare  beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge
3  giugno  1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 luglio 1994 al 25 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
Edilter,  con  sede  in  Bologna  e unita' di Bologna, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 26,65 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo  di  lavoratori pari a 102 unita', su un organico complessivo
di 366 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 17289 dell'11 aprile 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l. Edilter, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui sopra
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al  trattamento
di   integrazione   salariale  straordinaria  ed  al  trattamento  di
integrazione salariale da solidarieta' siano diversi  e  precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera  c)  del  decreto  ministeriale  23 dicembre 1994, registrato
dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n.  1,  foglio  n.
40.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1996  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Legatoria
Parella,  con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  38,50  ore  a 30,20 ore medie
settimanali per 22 unita' su un organico complessivo di 34 unita' per
il periodo dal 5 aprile 1995 al 4 aprile 1996.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  novembre 1993 al 19 febbraio 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Armando  Curcio  editore,  con  sede  in  Roma  e  unita'  di  Roma e
Monterotondo  Scalo  (Roma),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
67 unita', su un organico complessivo di 72 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16824 del 24 febbraio 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Armando  Curcio  editore,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 10 gennaio 1995 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta  G.I.M.
di  Francesco  Politano,  con  sede  in  Cosenza  e unita' di Cellara
(Cosenza),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unita', su  un  organico
complessivo di 26 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  G.I.M. di Francesco Politano, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio   1996   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. L.E.S.
Legatoria Editoriale  Scarrone,  con  sede  in  Torino  e  unita'  di
Grugliasco  (Torino),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 38,50 ore a 30,20 ore medie settimanali per 17 unita' su un
organico complessivo di 46 unita' per il periodo dal 5 aprile 1995 al
4 aprile 1996.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio
Liguria, con sede in Brugnato (La Spezia) e unita'  di  Brugnato  (La
Spezia)  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25,50  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 114 unita', su un
organico complessivo di 140 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16727 del 16 febbraio 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  Consorzio  Liguria,  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale   26   luglio   1996   e'   autorizzata
limitatamente  al  periodo  dal  1 marzo 1995 al 16 novembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Wax e Vitale, con sede in Genova e unita' di
Genova per i quali e' stato stipulato un  contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  22  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore  settimanali  a  32,00  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 51 unita', su un
organico complessivo di 56 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 20156 del 7 marzo 1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Wax e Vitale, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo   dal  12  settembre  1994  all'11  settembre  1995,  con  la
decurtazione delle ore recuperate dal personale nei periodi di lavoro
ad orario pieno per un totale di 2330,5 ore,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
C.K.C.,  con  sede  in Arezzo e unita' di Arezzo per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  12  mesi,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a
24,30  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 20 unita', su un organico complessivo di 22 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  C.K.C.,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1996  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 31 dicembre  1995,  in
attesa  che  vengano  stabiliti i criteri predetti, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Unifarma, con sede in Teramo e unita' di S.  Atto  di  Teramo  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  24  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo di lavoratori pari a 44 unita', su un organico complessivo di
62 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l. Unifarma, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck
Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita'  di  settore
contabilita'  personale;  settore controllo qualita'; settore vendite
nastro tubi; settore vendite segreteria di Vobarno (Brescia),  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo di lavoratori pari a 17 unita', su un organico complessivo di
483 unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 19220 dell'8 novembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falk Vobarno,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrate  nell'art.  4, comma 1, della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori  interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento
di  integrazione  salariale  straordinaria  ed  al   trattamento   di
integrazione  salariale  da solidarieta' siano diversi e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lett. c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla
Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 17 marzo 1994 al 16 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Lara
Confezioni,  con  sede  in  Bastia Umbra (Perugia) e unita' di Bastia
Umbra (Perugia) per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20.00  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
14 unita', su un organico complessivo di 14 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  e'   altresi',
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lara Confezione, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 18 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Tacchella Macchine, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di
Cassine  (Alessandria) per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  8  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  10.00 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
102 unita', su un organico complessivo di 105 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori    dipendenti   dalla   S.r.l.   Tacchella   Macchine,   a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 gennaio 1995 all'8 luglio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Conceria  Velsesia,  con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unita' di
Varallo Sesia (Vercelli) per i quali e' stato stipulato un  contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  7 mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  16.00  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
15 unita', su un organico complessivo di 15 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Valsesia, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  6  marzo  1995  al  5 marzo 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiser,
con sede in Giaveno (Torino) e unita' di Giaveno (Torino) per i quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
12 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 12 unita', su un organico complessivo di
12 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Fiser,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 gennaio 1995 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cell,
con sede in Celano (L'Aquila) e unita' di  Celano  (L'Aquila)  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a
25.00 ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  65  unita',  su  un  organico complessivo di 115
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Cell,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1995 al 31 marzo  1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Ergon
Sutramed,  con sede in Torino e unita' di Torino per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  24  mesi,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a
10.00 ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 47 unita', su un organico complessivo di 62 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Ergon Sutramed, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 23 maggio 1995 al 22 novembre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.
C.E.V.O.  Di  Biona  A.  &  C.,  con sede in Bannio Anzino (Novara) e
unita' di Bannio Anzino (Novara) per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.00 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
42 unita', su un organico complessivo di 57 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  C.E.V.O.  Di Bionda A. & C., a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 18 aprile 1995 al 31 marzo 1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Biophar  Laboratori  Chimici,  con  sede  in  Roma e unita' di Atella
(Potenza) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20.00  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unita', su  un
organico complessivo di 19 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Biophar  Laboratori Chimici, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.
Societa'  Tekos,  con  sede  in Alghero (Sassari) e unita' di Alghero
zona ind.le San Marco (Sassari) per i quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27.30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
11 unita', su un organico complessivo di 16 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.n.c. Societa' Tekos, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Ice,
con  sede in Napoli e unita' di Napoli per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30.00
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 12 unita', su un organico complessivo di 13 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ice, a corrispondere i particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13, dell'art. 5 del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   26   luglio  1996  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 13 febbraio 1995 al 1 ottobre  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Saf, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti)
e unita' di S.  Giovanni  Teatino  (Chieti)  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.00 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
20 unita', su un organico complessivo di 33 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saf, a corrispondere i particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 gennaio 1997, la  corresponsione  del
trattamento   di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984,  n.  863,  nella  misura  ivi  prevista
dall'art.  6,  comma  3  del  decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Creazioni Pulcino,  con
sede in Cassano Magnago (Varese) e unita' di Cassano Magnago (Varese)
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di lavoratori pari a  25  unita',  su  un  organico
complessivo di 25 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Creazioni Pulcino, a corrispondere
il   particolare   beneficio   previsto  dai  comma  4,  art.  6  del
decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti  dal
comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte  dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 27 novembre 1995 al 26 novembre 1996,  la  corresponsione
del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui all'art. 1, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  dicembre  1984,  n.  863, nella misura ivi prevista
dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3  giugno  1996,  n.  300,  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Callippo Conserve
Alimentari, con sede in Pizzo Calabro (Vibo  Valentia)  e  unita'  di
Maierato  (Vibo Valentia) per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  39  ore  settimanali  a  30.00 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
52 unita', su un organico complessivo di 60 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Callippo Conserve Alimentari, a
corrispondere il particolare beneficio previsto dai comma 4,  art.  6
del  decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti
dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di  priorita'  individuati
nel  decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 3 ottobre 1995 al 30 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento   di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984,  n.  863,  nella  misura  ivi  prevista
dall'art.  6,  comma  3  del  decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guardini e  Faccincani,
con  sede in Milano e unita' di Milano per i quali e' stato stipulato
un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35.00 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
95 unita', su un organico complessivo di 192 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  Guardini  e  Faccincani,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto dai comma 4,  art.  6
del  decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti
dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di  priorita'  individuati
nel  decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  19 giugno 1995 al 18 giugno 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  dicembre  1984,  n.  863, nella misura ivi prevista
dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3  giugno  1996,  n.  300,  in
favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurogroup, con sede in
Fano e unita' di Fano per i quali e' stato stipulato un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30.00  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
28 unita', su un organico complessivo di 29 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Eurogroup,  a corrispondere il
particolare beneficio previsto dai comma 4, art. 6 del  decreto-legge
3  giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio  1996 in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio  n.
24.