Con  decreto ministeriale 18 luglio 1996 e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo  dal  1  marzo  1995  al  28
febbraio  1996,  della  ditta S.r.l. - Cooperativa Cisat, con sede in
Caltanisetta e unita' di Crotone (Catanzaro).
   Parere comitato tecnico del 16 maggio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  -  Coopertiva  Cisat,  con  sede in
Caltanisetta e unita' di Crotone (Catanzaro), per il  periodo  dal  1
marzo 1995 al 31 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  9  marzo 1995 con decorrenza 1
marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 18 luglio 1996:
    1)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  16  luglio  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 14 marzo
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  El.te  Siciliana,  con  sede  in Palermo e unita' di Catania,
Palermo e uffici, per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con  decorrenza  14
marzo 1995;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 21 agosto 1995 al 20  agosto  1996,  della  ditta  S.r.l.
Intelcat, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Misterbianco
(Catania).
   Parere comitato tecnico del 23 maggio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l.  Intelcat,  con  sede  in  Misterbianco
(Catania)  e  unita' di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 21
agosto 1995 al 20 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995  con  decorrenza
21 agosto 1995;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con  con  effetto  dal 21 agosto 1995, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Intelcat, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Misterbianco
(Catania), per il periodo dal 21 febbraio 1996 al 20 agosto 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 13 marzo 1996 con decorrenza 21
febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  25  luglio 1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 21, del decreto-legge 3  giugno  1996  n.  300,  in  favore  di
massimo  21  lavoratori  sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti ad orario
ridotto, dipendenti dalla Tecnotubi S.p.a. sede di  Torre  Annunziata
(Napoli),  ed  unita'  di  Torre  Annunziata  (Napoli) e' concesso il
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  17  giugno
1996 al 16 dicembre 1996.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 13
giugno 1997.
   L'erogazione del trattamento di cui ai  precedenti  commi,  per  i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.R.L.M.O. di
Napoli come da protocollo dello stesso, in data 9 ottobre 1995.
   Pagamento diretto: no.
   L'Istituto nazionale della  previdenza  e  assistenza  sociale  e'
autorizzato,  la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  sotto  specificate,  sospesi dal lavoro o
lavoranti  ad  orario  ridotto,  e'   disposta   la   proroga   della
corresponsione   dell'indennita'   pari  al  trattamento  massimo  di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma  19,
del  decreto-legge  1  febbraio  1996,  n. 39, per i periodi e per il
numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
    1) S.r.l. Intersped World, con sede in Fiumicino (Roma) e  unita'
di Fiumicino (Roma).
   Periodo: 15 febbraio 1995 - 14 febbraio 1996.
   Causale: art. 1, legge n. 293/1993.
   Numero lavoratori interessati: 2.
   1 decreto ministeriale: 14 settembre 1993, dal 16 febbraio 1993;
     2)  S.r.l.  Cipolli  e  Zanetti,  con sede in Fiumicino (Roma) e
unita' di Fiumicino (Roma).
   Periodo: 16 aprile 1995 - 15 aprile 1996.
   Causale: art. 1, legge n. 293/1993.
   Numero lavoratori interessati: 2.
   1 decreto ministeriale: 14 settembre 1993, dal 16 aprile 1993.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' approvato il  programma
per  crisi  aziendale,  relativo al periodo dal 16 ottobre 1995 al 15
ottobre 1996, della ditta S.p.a. Corimec Italiana, con sede in Milano
e unita' di Piacenza.
   Parere comitato tecnico del 28 maggio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Corimec Italiana, con sede in Milano e
unita'  di  Piacenza, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 aprile
1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 16
ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 novembre 1993 al 1 novembre 1994,  della  ditta  S.r.l.
N.I.S.  Impianti,  con  sede  in  Selargius  (Cagliari)  e  unita' di
Portoscuso (Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 16 maggio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. N.I.S. Impianti, con sede in Selargius
(Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il  periodo  dal  2
novembre 1993 al 1 maggio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 2
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con  con  effetto dal 2 novembre 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
N.I.S.  Impianti,  con  sede  in  Selargius  (Cagliari)  e  unita' di
Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 giugno  1994  con  decorrenza  2
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 19 giugno 1993 al 18 giugno 1994, della ditta
S.p.a. Nuova Scaini, con sede in Cagliari e unita' di Agrate (Milano)
e Villacidro (Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 24 maggio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Scaini, con sede  in
Caglari  e  unita' di Agrate (Milano) e Villacidro (Cagliari), per il
periodo dal 19 giugno 1993 al 18 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1993 con  decorrenza  19
giugno 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 19 giugno 1993,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Nuova Scaini, con sede in Cagliari e  unita'  di  Agrate  (Milano)  e
Villacidro  (Cagliari),  per  il  periodo  dal 19 dicembre 1993 al 18
giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza  19
dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo  1996,
e'   autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  7  marzo  1996  con effetto dal 22 maggio 1995, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
F.I.R.  Fabbrica  Italiana  Rele',  con  sede  in S. Pellegrino Terme
(Bergamo) e unita' di S. Pellegrino Terme (Bergamo), per  il  periodo
dal 22 novembre 1995 al 21 maggio 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 5 dicembre 1995 con decorrenza 22
novembre 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  27  giugno  1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
27  giugno  1996  con  effetto  dal  5  settembre 1995, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Bragonzi,  con
sede  in Lonate Pozzolo (Varese) e unita' di Lonate Pozzolo (Varese),
per il periodo dal 5 marzo 1996 al 4 settembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1996  con  decorrenza  5
marzo 1996;
    3)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 21 agosto 1995 al 20 agosto 1996, della ditta
S.p.a. B.F.E.,  con  sede  in  Erba  (Como)  e  unita'  di  Altavilla
Vicentina (Vicenza).
   Parere comitato tecnico del 28 maggio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.F.E., con sede  in  Erba
(Como)  e unita' di Altavilla Vicentina (Vicenza), per il periodo dal
21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995  con  decorrenza
21 agosto 1995;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 21 agosto 1995,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
B.F.E., con sede in Erba  (Como)  e  unita'  di  Altavilla  Vicentina
(Vicenza), per il periodo dal 21 febbraio 1996 al 20 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 21
febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996:
    1)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione  aziendale, relativa al periodo dal 1 giugno 1995 al
31  maggio  1996,  della  ditta  S.p.a.  S.E.C.  Societa'   Esercizio
Cantieri,  con  sede  in  Roma, Ufficio di Roma e unita' di Viareggio
(Lucca).
   Parere comitato tecnico del 3 maggio 1996 - favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  17  dicembre 1993 con effetto dal 31
maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  S.E.C. Societa' Esercizio Cantieri, con sede in Roma e
unita' Ufficio di Roma e Viareggio (Lucca),  per  il  periodo  dal  1
giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 18 maggio 1996 con decorrenza 1
giugno 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del 27 dicembre 1993 con effetto dal 31 maggio 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
S.E.C. Societa' Esercizio Cantieri, con sede in Roma, ufficio di Roma
e  unita' di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 1 dicembre 1995 al
31 maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1995 con decorrenza  1
dicembre 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   25   luglio    1996    a    seguito
dell'approvazione   relativa   al   programma   per  riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  7  dicembre
1994,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Pietro Cidonio, con sede in Roma e unita' Roma, per il periodo dal 15
maggio 1995 al 1 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con  decorrenza  15
maggio 1995.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
4 luglio 1996, n. 21078/5.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   25   luglio  1996  e'  concessa  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p .a Standa,
con sede in Rozzano (Milano)  e  stabilimenti  di  Caserta  Strutture
periferiche  e  Castellammare  di  Stabia (Napoli) e S. Maria Capua a
Vetere (Caserta).
   Periodo: 18 gennaio 1994 - 17 luglio 1994.
   Causale: ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991.
   CIPI 30 novembre 1993.
   1 decreto ministeriale: 8 luglio 1994, dal 18 gennaio 1993.
   Pagamento diretto: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato,  la'
dove  concesso  a  provvedere  al  pagamento  diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' approvato il  programma
per  riorganizzazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal 10
gennaio 1995 al 9 gennaio 1996,  della  ditta  S.p.a.  C.M.F.  Sud  -
Gruppo  Iritecna, con sede in Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno)
e unita' di Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno).
   Trattamento    straordinario   di   integrazione   salariale   per
riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. C.M.F. Sud - Gruppo Iritecna, con sede
in Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno) e unita' di  Collesalvetti
fraz.  Guasticce  (Livorno)  per  il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9
luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza  10
gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  agosto 1995 con decorrenza 10
luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' approvato il programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 novembre 1994  al
31  agosto  1995, della ditta S.c.a.r.l. Coop. Agricola della Riforma
Fondiaria di San Severo, con sede in San Severo (Foggia) e unita'  di
San Severo (Foggia).
   Trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  per crisi
aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta  S.c.a.r.l.  Coop.  Agricola  della  Riforma  Fondiaria  di San
Severo, con sede in San  Severo  (Foggia)  e  unita'  di  San  Severo
(Foggia) per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 ottobre 1994 con decorrenza 1
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 1 maggio 1995 al 31 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 27 aprile 1995 con decorrenza 1
maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Lonardi Prefabbricati, con sede in S. Pietro
in Cariano (Verona) e unita' di S. Pietro in Cariano (Verona), per un
massimo di  100  dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 1 settembre
1996 al 31 agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Ediltermica, con sede in Milano e unita' di
Milano, per  un  massimo  di  25  dipendenti  e  Montalto  di  Castro
(Viterbo),  per  un  massimo  di  20  dipendenti,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 25 luglio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. El.Vi.,  con  sede  in  Trontano  (Novara)  e
unita'  di  Trontano  (Novara),  per  un massimo di 70 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 25 luglio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova  e
unita'  di Finale Ligure (Savona), per un massimo di 756 dipendenti e
Genova-Sestri  (Genova),  per  un  massimo  di  406  dipendenti,   e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 16 gennaio 1996 al 15 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli  Costanzo,  con sede in Misterbianco
(Catania) e unita' in provincia di Campobasso, per un massimo  di  31
dipendenti,  unita'  in  provincia  di Catania, per un massimo di 406
dipendenti, unita' in provincia di Macerata, per  un  massimo  di  12
dipendenti,  unita'  in  provincia  di  Ravenna, per un massimo di 14
dipendenti, unita'  in  provincia  di  Roma,  per  un  massimo  di  6
dipendenti, unita' in provincia di Caltanissetta, per un massimo di 2
dipendenti,  unita'  in  provincia  di  Enna,  per  un  massimo di 44
dipendenti, unita' in provincia di Messina, per  un  massimo  di  386
dipendenti,  unita'  in  provincia  di  Palermo,  per un massimo di 2
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  26  marzo 1996 al 25
settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 26 settembre 1996 al 25 marzo 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' accertata la condizione
di cui all'art. 35, comma 3,  legge  n.  416/1981,  relativamente  al
periodo  dal  19  settembre  1995  al  18 settembre 1997, della ditta
S.r.l. I.S.A. Informazione Stereo Antenna,  con  sede  in  Trieste  e
unita' di Trieste.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.A.
Informazione Stereo Antenna, con sede in Trieste e unita' di Trieste,
per il periodo dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale   previdenza   giornalisti  italiani,  sono  autorizzati  a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordianrio  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con    decreto    ministeriale    25   luglio   1996   a   seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, legge
n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale  del  30  aprile
1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Investeditor Editrice del "Il Giornale di Bergamo  Oggi",  con
sede  in  Bergamo  e  unita' di Bergamo, per il periodo dall'11 marzo
1996 al 10 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale   previdenza   giornalisti  italiani,  sono  autorizzati  a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' accertata la permanenza
della  condizione  di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1
novembre 1995  al  31  gennaio  1996,  della  ditta  S.p.a.  Marsilio
Editori, con sede in Venezia e unita' di Venezia Marittima (Venezia).
   A   seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui
all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n.  67,  dipendenti  dalla
S.p.a.  Marsilio  Editori,  con  sede  in Venezia e unita' di Venezia
Marittima (Venezia), per il periodo dal 1 novembre 1995 al 31 gennaio
1996.
   Con decreto ministeriale 26  luglio  1996  in  favore  di  n.  659
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domenichelli, con sede in Padova e
unita'  nazionali,  e'  prorogata  la  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale cosi' concesso, per il periodo dal 27 ottobre
1995 al 26 aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dal 27 aprile 1996 al 26 ottobre 1996.
   Le proroghe di cui  sopra,  non  operano  per  il  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto  legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazione nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/1988 citata in preambolo.
   Con    decreto    ministeriale    26   luglio   1996   a   seguito
dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta  con
il  decreto  ministeriale  del  21  novembre  1994, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29
settembre  1994  con  effetto  dal  6  dicembre  1993,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Siciet,  con
sede  in  Ariccia  (Roma)  e  unita'  nazionali, per il periodo dal 6
giugno 1994 al 15 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 21 luglio 1994 con decorrenza 6
giugno 1994.
   Contributo addizionale: no - Amm.ne straordinaria  del  16  giugno
1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
21 novembre 1994, n. 16150/3.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il  programma
per  crisi  aziendale,  relativo  al periodo dal 26 aprile 1994 al 25
ottobre 1994, della ditta S.p.a. S.P.I. Societa' per  la  Pubblicita'
in Italia, con sede in Roma e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico del 17 maggio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. S.P.I. Societa' per la  Pubblicita'  in
Italia,  con  sede  in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 26
aprile 1994 al 25 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza  26
aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  2  maggio  1995  al  1  maggio 1996, della ditta S.p.a.
Industrie Laterizi Tacconi, con sede in Pomezia (Roma)  e  unita'  di
Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico del 30 maggio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie Laterizi Tacconi, con sede in
Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia  (Roma),  per  il  periodo  dal  2
maggio 1995 al 1 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 maggio 1995 con decorrenza 2
maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 2 agosto 1995, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Industrie
Laterizi Tacconi, con sede in Pomezia  (Roma)  e  unita'  di  Pomezia
(Roma), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 15 dicembre 1995 con decorrenza 2
novembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996:
   1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa   al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 7 agosto 1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 16  maggio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Serono Pharma - Gruppo Serono, con sede in Roma  e  unita'  di
Milano e Roma, per il periodo dal 16 maggio 1995 al 15 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 giugno 1995 con decorrenza 16
maggio 1995;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1 settembre 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.r.l.
Ponteggi Brindisi, con sede in Fasano  (Brindisi)  e  unita'  di  C/O
Enichem di Brindisi (Brindisi).
   Parere comitato tecnico del 16 maggio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Ponteggi Brindisi, con sede  in  Fasano
(Brindisi)  e  unita'  di  C/O Enichem di Brindisi (Brindisi), per il
periodo dal 1 settembre 1995 al 29 gennaio 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 300/1996.
   Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1995 con  decorrenza  1
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996,  della  ditta
S.p.a.  La  Rinascente,  con  sede  in Rozzano-Milanofiori (Milano) e
unita' di Catania, Altopascio (Lucca) e Castelmaggiore (Bologna).
   Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Rinascente, con sede in
Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Catania, Altopascio  (Lucca)
e  Castelmaggiore  (Bologna),  per  il periodo dal 5 giugno 1995 al 4
dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1995  con  decorrenza  5
giugno 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con effetto dal 5 giugno 1995,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
La  Rinascente,  con  sede in Rozzano-Milanofiori(Milano) e unita' di
Catania,  Altopascio  (Lucca)  e  Castelmaggiore  (Bologna),  per  il
periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 5
dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il programma
per riorganizzazione aziendale, relativo al  periodo  dal  2  ottobre
1995  all'11  ottobre  1996,  della ditta S.p.a. Grande Distribuzione
Avanzata G.DI.A., con sede in Milano e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico del 6 giugno 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Grande  Distribuzione
Avanzata G.DI.A., con sede in  Milano  e  unita'  nazionali,  per  il
periodo dal 12 ottobre 1995 all'11 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 12
ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.