IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  imposizione  diretta  ed indiretta, di
funzionalita'  dell'Amministrazione  finanziaria, nonche' di gestioni
fuori bilancio, fondi previdenziali e contenzioso tributario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio  e  della  programmazione economica, di grazia e giustizia e
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
 Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
      con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche'
   disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994.
  1.  Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21
del   decreto-legge   23   febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori
iscritti  in  bilancio  per effetto dell'imputazione dei disavanzi di
annullamento   derivanti   da   operazioni  di  fusione  o  scissione
deliberate  anteriormente  al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti
della  parte  di  essi  dedotta  a  titolo di ammortamento o ad altro
titolo  nei  periodi  di  imposta  definiti alla data del 24 febbraio
1995.
  2.  All'articolo  19-bis,  comma  1,  del decreto-legge 23 febbraio
1995,  n.  41,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995,   n.  85,  come  modificato  dall'articolo  1,  comma  27,  del
decreto-legge  28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  349,  e dall'articolo 5, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: "31
ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995".
  3.  Nell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995,
n.  250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
349, le parole: "30 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15
dicembre 1995".
  4. Il comma 16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre
1994,  n.  646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995,  n.  22,  introdotto  dall'articolo  1-bis del decreto-legge 28
agosto  1995,  n.  364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1995, n. 438, e' abrogato.
  5.  Il  termine  di  cinque  giorni previsto dall'articolo 17 della
legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  a  favore  delle  banche  per il
riversamento  alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle
imposte  e  dei  contributi  pagati  dai contribuenti e' prorogato al
primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra
la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine
non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga
il  riversamento  dovesse essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per
l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono
essere  riversate  alle  sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
entro il 29 dicembre 1995.
  6.  All'articolo 1-bis, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge
28  giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1995,  n.  349,  le  parole:  "8-bis"  sono  sostituite dalle
seguenti: "8-ter".