IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA
                      E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
gennaio 1995 con il  quale  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
famiglia  e  la  solidarieta'  sociale  al Ministro senza portafoglio
prof. Adriano Ossicini;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  26
gennaio 1995 recante delega di funzioni al Ministro per la famiglia e
per la solidarieta' sociale;
  Visto  l'articolo  127  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante la istituzione e la disciplina del  "Fondo  nazionale
d'intervento per la lotta alla droga";
  Visto  l'articolo  4  del  decreto  legge 19 marzo 1996, n. 130 che
dispone il trasferimento alle  regioni,  "in  proporzione  al  numero
degli  abitanti  ed  alla diffusione delle tossicodipendenze", del 75
per cento delle disponibilita' del "Fondo nazionale d'intervento  per
la lotta alla droga";
  Verificato  l'entita'  del  predetto Fondo, di lire 202.940.000.000
come iscritto nel bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 1996, categoria IX, capitolo 2966, rubrica 13 Ufficio per
la  famiglia  e  la  solidarieta'  sociale tabella 1/A Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Considerato che tale stanziamento va ridotto di lire  7.940.000.000
in  conseguenza  della  campagna informativa di cui all'art. 1, comma
13, del decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.
309,  modificato  dall'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge
19 marzo 1996, n. 130; e che quindi il "Fondo" da ripartire ammonta a
L. 195.000.000.000 da cui scomputare il 75  per  cento  da  destinare
pari a L. 146.250.000.000;
  Ritenuto  a  mente  dell'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1996, n.
130, di dover ripartire tale  finanziamento  distintamente  per  ogni
regione  secondo due criteri: 1) in base al "numero degli abitanti" e
2) in relazione alla "diffusione delle tossicodipendenze";
  Valutato legittimo ed opportuno suddividere tale quota del Fondo da
destinare alle regioni per il 50 per cento  in  rapporto  al  "numero
degli  abitanti"  e  per il 50 per cento in rapporto alla "diffusione
delle tossicodipendenze";
  Stimato  utile  ed  equo,  ai  fini  di  un  "riequilibrio"   nella
destinazione  degli impieghi, distribuire alle regioni la quota parte
relativa al criterio 2) "diffusione delle tossicodipendenze"  secondo
alcuni  "indicatori"  quali  "l'eta'  a  rischio  di  diffusione  del
fenomeno" (15/39 anni), la consistenza numerica  degli  "utenti",  il
numero  medio degli "utenti" in relazione alla popolazione residente,
il numero dei "segnalati" per la prima volta ai Prefetti dagli organi
di  polizia  come   tossicodipendenti,   il   numero   dei   detenuti
dichiaratisi  tossicodipendenti ed il numero dei "deceduti" per cause
conseguenti all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
  Attribuito un "peso" a ciascuno dei suddetti "indicatori", come  e'
dato rilevare dalla tabella C allegata al presente decreto, di cui fa
parte integrante;
  Individuato   il   coefficiente   moltiplicativo   derivante  dalla
sommatoria  delle  percentuali  parziali   degli   indicatori   sopra
descritti  in  relazione  ai  diversi  "pesi" assegnato a ciascuno di
essi;
  Effettuato il calcolo matematico sulle basi di  dati  dell'ISTAT  e
dell'Osservatorio permanente sul fenomeno delle tossicodipendenze del
Ministero dell'interno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvate  le  tabelle A (ripartizione del 75 cento del Fondo
nazionale per la lotta alla droga), B (ripartizione del 50 per  cento
del  75  per cento del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla
droga in proporzione al numero dei residenti per ciascuna  Regione  e
ai  parametri  evidenziati  nelle  premesse del presente decreto) e C
(riparametrazione degli indicatori elementari  con  attribuzione  dei
relativi pesi e calcolo dei coefficienti moltiplicativi).
          AVVERTENZA:
             Alla  pag.  59  di questa stessa Gazzetta Ufficiale sono
          pubblicate  le  "Indicazioni  del  Comitato  nazionale   di
          coordinamento  per  l'azione antidroga alle regioni ed alle
          province autonome di Trento e Bolzano  sull'erogazione  dei
          finanziamenti  provenienti dal Fondo nazionale d'intervento
          per la lotta alla droga".