IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto l'art. 53, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; Visto l'art. 67, comma 1, lettera d), del medesimo decreto, che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; Considerata la rilevanza della variabile organizzativa nell'assicurare la competitivita' dell'intermediario e la sua capacita' di gestire i rischi in modo efficiente, preservandone la reputazione sui mercati e contribuendo ad assicurarne e a mantenerne la stabilita' nel tempo; Considerato il rilievo che l'autonomia degli intermediari bancari assume nell'adozione delle scelte organizzative piu' idonee alle proprie esigenze gestionali; Considerate le linee fino ad ora seguite dalla Banca d'Italia nel fornire alle banche indicazioni di carattere generale cui orientare le proprie scelte in materia di assetti organizzativi e contabili e controlli interni; Considerato che le segnalazioni in matrice dei conti che le banche sono tenute ad effettuare gia' comportano il rispetto, da parte delle medesime, di requisiti minimi in materia di organizzazione contabile; Ravvisata la necessita' di delineare una disciplina unitaria ed organica in materia di organizzazione amministrativa e di controlli interni; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia; Delibera: La Banca d'Italia, avute presenti le raccomandazioni fornite in sede internazionale sulla gestione dei rischi connessi all'erogazione del credito e all'operativita' in strumenti derivati da parte delle banche, emana istruzioni di vigilanza aventi ad oggetto requisiti organizzativi minimi con riferimento ai seguenti settori e sulla base dei principi generali per ciascuno di essi indicati. In particolare: con riguardo ai controlli interni aziendali, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che le banche si dotino al proprio interno di unita' di controllo, di auditing e di riscontro amministrativo-contabile che, operando secondo criteri di funzionalita' ed efficienza, concorrano al corretto andamento della gestione aziendale; in relazione alla centralita' che l'attivita' di erogazione del credito assume per gli intermediari bancari, la Banca d'Italia emana disposizioni affinche' le banche definiscano al proprio interno metodi di selezione e monitoraggio dei rischi di credito assunti nei confronti della clientela. Con specifico riferimento alle ipotesi di operazioni di finanziamento in favore di soggetti interni alla struttura aziendale, le banche sono tenute ad adottare procedure atte a prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi; in particolare, nell'elaborazione di tali procedure, le banche si attengono al principio in base al quale i finanziamenti in questione non possono essere deliberati da un soggetto subordinato; in relazione all'ampliamento dell'attivita' delle banche nel campo dell'intermediazione in valori mobiliari e valute, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che le banche si dotino di strutture organizzative atte a misurare, controllare e gestire i rischi di mercato e, piu' in generale, i rischi connessi all'operativita' nel comparto degli strumenti derivati e dei prodotti innovativi; con riferimento alle succursali all'estero, la Banca d'Italia detta regole sull'operativita' di tali dipendenze, con particolare riguardo agli indirizzi strategici dalle medesime adottati, nonche' sulla tipologia e la frequenza dei relativi controlli; con riferimento alla emissione e alla gestione dei mezzi di pagamento, anche elettronici, la Banca d'Italia indica le cautele che in tale campo le banche sono tenute ad osservare. In particolare, le banche si astengono dall'acquisire assegni postdatati a garanzia di operazioni di affidamento o, comunque, dal negoziare titoli della specie, salvo che per l'immediato incasso. La Banca d'Italia emana disposizioni alle capogruppo di gruppi bancari affinche' le istruzioni applicative delle previsioni di cui ai punti precedenti siano osservate all'interno del gruppo, complessivamente considerato, ovvero presso le societa' che lo compongono. La Banca d'Italia puo' stabilire requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti delle banche con la clientela. Requisiti minimi possono essere altresi' stabiliti ove connessi a strumenti di vigilanza prudenziale ovvero necessari allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza cartolare o ispettiva. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 1996 Il Presidente: CIAMPI