IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Visto l'art. 53, comma 1, lettera d),  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni  del  CICR,  il  compito  di  emanare  disposizioni  di
carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione  amministrativa
e contabile e i controlli interni;
  Visto l'art. 67, comma 1, lettera d), del medesimo decreto, che, al
fine  di  realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di
impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale  o
particolare,    disposizioni    concernenti    il   gruppo   bancario
complessivamente considerato o suoi  componenti,  aventi  ad  oggetto
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  Considerata    la    rilevanza    della   variabile   organizzativa
nell'assicurare  la  competitivita'  dell'intermediario  e   la   sua
capacita'  di  gestire  i rischi in modo efficiente, preservandone la
reputazione sui mercati e contribuendo ad assicurarne e a  mantenerne
la stabilita' nel tempo;
  Considerato  il  rilievo che l'autonomia degli intermediari bancari
assume nell'adozione delle  scelte  organizzative  piu'  idonee  alle
proprie esigenze gestionali;
  Considerate  le  linee fino ad ora seguite dalla Banca d'Italia nel
fornire alle banche indicazioni di carattere generale  cui  orientare
le  proprie  scelte in materia di assetti organizzativi e contabili e
controlli interni;
  Considerato che le segnalazioni in matrice dei conti che le  banche
sono tenute ad effettuare gia' comportano il rispetto, da parte delle
medesime, di requisiti minimi in materia di organizzazione contabile;
  Ravvisata  la  necessita'  di  delineare una disciplina unitaria ed
organica in materia di organizzazione amministrativa e  di  controlli
interni;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
                              Delibera:
  La  Banca  d'Italia,  avute  presenti le raccomandazioni fornite in
sede internazionale sulla gestione dei rischi connessi all'erogazione
del credito e all'operativita' in strumenti derivati da  parte  delle
banche,  emana  istruzioni  di  vigilanza aventi ad oggetto requisiti
organizzativi minimi con riferimento ai seguenti settori e sulla base
dei principi generali per ciascuno di essi indicati. In particolare:
   con riguardo ai controlli interni  aziendali,  la  Banca  d'Italia
emana  istruzioni  volte  ad  assicurare  che  le banche si dotino al
proprio interno di unita' di controllo, di auditing  e  di  riscontro
amministrativo-contabile    che,    operando   secondo   criteri   di
funzionalita' ed efficienza, concorrano al corretto  andamento  della
gestione aziendale;
   in  relazione  alla  centralita' che l'attivita' di erogazione del
credito assume per gli intermediari bancari, la Banca d'Italia  emana
disposizioni  affinche'  le  banche  definiscano  al  proprio interno
metodi di selezione e monitoraggio dei rischi di credito assunti  nei
confronti  della clientela. Con specifico riferimento alle ipotesi di
operazioni  di  finanziamento  in  favore  di  soggetti  interni alla
struttura aziendale, le banche sono tenute ad adottare procedure atte
a prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi; in
particolare,  nell'elaborazione  di  tali  procedure,  le  banche  si
attengono  al principio in base al quale i finanziamenti in questione
non possono essere deliberati da un soggetto subordinato;
   in relazione all'ampliamento dell'attivita' delle banche nel campo
dell'intermediazione in valori mobiliari e valute, la Banca  d'Italia
emana  istruzioni  volte  ad  assicurare  che  le banche si dotino di
strutture organizzative atte a  misurare,  controllare  e  gestire  i
rischi   di   mercato   e,   piu'  in  generale,  i  rischi  connessi
all'operativita' nel comparto degli strumenti derivati e dei prodotti
innovativi;
   con riferimento alle  succursali  all'estero,  la  Banca  d'Italia
detta  regole  sull'operativita'  di tali dipendenze, con particolare
riguardo agli indirizzi strategici dalle medesime  adottati,  nonche'
sulla tipologia e la frequenza dei relativi controlli;
   con  riferimento  alla  emissione  e  alla  gestione  dei mezzi di
pagamento, anche elettronici, la Banca d'Italia indica le cautele che
in tale campo le banche sono tenute ad osservare. In particolare,  le
banche  si  astengono dall'acquisire assegni postdatati a garanzia di
operazioni di affidamento o, comunque,  dal  negoziare  titoli  della
specie, salvo che per l'immediato incasso.
  La  Banca  d'Italia  emana  disposizioni  alle capogruppo di gruppi
bancari affinche' le istruzioni applicative delle previsioni  di  cui
ai   punti   precedenti   siano  osservate  all'interno  del  gruppo,
complessivamente  considerato,  ovvero  presso  le  societa'  che  lo
compongono.
  La  Banca  d'Italia  puo'  stabilire requisiti organizzativi minimi
volti a salvaguardare la correttezza e la  trasparenza  dei  rapporti
delle  banche  con  la  clientela.  Requisiti  minimi  possono essere
altresi' stabiliti ove connessi a strumenti di vigilanza  prudenziale
ovvero   necessari   allo  svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza
cartolare o ispettiva.
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 agosto 1996
                                                Il Presidente: CIAMPI