Il Comitato nazionale di  coordinamento  per  l'azione  antidroga,
istituito  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la
previsione dell'art. 1 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, presa visione del
decreto  del  Ministro  per  la  famiglia  e  la solidarieta' sociale
dell'11 aprile 1996, che dispone la ripartizione del "Fondo nazionale
d'intervento per la lotta alla droga"  per  il  75  per  cento  delle
disponibilita'  in  favore delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano e ritenendolo conforme  alle  previsioni  normative,
indirizza  alle  regioni  medesime le seguenti indicazioni, utili per
una  coordinata  e   coerente   erogazione   dei   finanziamenti   su
presentazione  di  progetti  per  la  prevenzione  e  il recupero dei
tossicodipendenti da  parte  degli  enti  locali  (e  loro  organismi
sociali  e sanitari) e di altri enti, organizzazioni di volontariato,
cooperative e privati che operano senza scopi  di  lucro,  riservando
una  quota  parte  dal  fondo  per  autonomi  progetti e attivita' di
formazione degli operatori sociali.
   1. Al fine di preservare l'omogeneita' d'indirizzo delle politiche
di prevenzione e di recupero delle tossicodipendenze, nell'ambito  di
una  azione  di intervento globale, e di assicurare il rispetto degli
obblighi internazionali assunti dall'Italia in armonia  con  analoghe
politiche  dell'O.N.U.  e  dell'Unione  europea,  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  verifichera'  annualmente,  servendosi  delle
relazioni  che  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di
Bolzano presenteranno a chiusura di ciascun esercizio finanziario,  a
mente  del  comma  4  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.  375/1996,
l'efficacia  degli  interventi  realizzati  tramite  i  finanziamenti
concessi   agli   organismi   aventi   diritto,   nel   quadro  della
programmazione e  degli  indicatori  per  la  valutazione  regionali,
nonche'   dei   criteri   e   delle  modalita'  di  attribuzione  dei
finanziamenti medesimi. La Presidenza medesima calibrera', anche  sui
risultati  raggiunti, la ripartizione per gli anni successivi al 1996
del "Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga",  in  modo
tale  da  incentivare le regioni verso il piu' corretto impiego delle
risorse in termini di progressivo miglioramento dei  servizi  offerti
agli utenti, di strutture adeguate, di raggiungimento degli obiettivi
programmati,  d'integrazione degli interventi pubblici e privati, con
particolare riferimento alla famiglia, alla scuola ed al  lavoro,  di
riduzione del danno e del rischio, di formazione e di sostegno, fermo
restando  l'esercizio  dei poteri sostitutivi del Governo previsti in
caso d'inutile decorso del termine di finanziamento  da  parte  delle
regioni.
   2.  Per  pervenire  ad  una metodologia d'intervento possibilmente
uniforme sul territorio, le regioni e le province autonome di  Trento
e Bolzano avranno cura:
     a)  di  utilizzare al meglio gli attuali strumenti di raccordo a
carattere interregionale con funzioni di supporto, se  del  caso  con
l'apporto  di  esperti  anche  delle  amministrazioni dello Stato, in
special modo in  ipotesi  di  progetti  che  possono  avere  riflessi
internazionali,  nel rispetto delle varie programmazioni regionali, e
di   coordinamento  degli  organismi  di  riferimento  delle  singole
regioni, al fine  di  individuare  le  aree  di  esigenze  funzionali
prioritarie   e   ricondurle  alle  responsabilita'  progettuali  dei
soggetti abilitati dalla legge agli interventi specifici;
     b) di individuare criteri generali comuni di riferimento per  la
selezione  dei  progetti  meritevoli  di  finanziamento  evitando una
eccessiva  frammentazione  e   dispersione   degli   interventi   sul
territorio;
     c)  di  coordinare  le informazioni utili per la predisposizione
della relazione annuale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
collaborazione con le prefetture ed i  commissariati  di  Governo  su
linee guida di riferimento predisposte dalla Presidenza del Consiglio
medesima;
     d)  di  indicare le modalita' procedurali e operative di massima
per  la  selezione  e  l'esame  istruttorio  dei   progetti   e   per
l'erogazione dei relativi finanziamenti;
     e)  di  verificare  lo stato di avanzamento e la omogeneita' dei
sistemi di rilevazione dei dati, nonche' dei  metodi  di  verifica  e
valutazione  degli  interventi  finanziati  utilizzando eventualmente
anche  il  nucleo  operativo  di  cui  all'art.  5,  comma   1,   del
decreto-legge  n.  375/1996, al fine di pervenire all'elaborazione di
sistemi e metodi applicabili da tutte le regioni in modo uniforme  ed
alla  produzione di dati finali omogenei raffrontabili tra loro e con
quelli delle amministrazioni statali competenti;
     f) di dotarsi di  uno  strumento  contabile  volto  a  garantire
l'utilizzazione del Fondo per le sue specifiche finalita'.
   3.  Fermi  restando gli obblighi previsti dagli articoli 1 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  309/1990  relativi  alla
raccolta  e  trasmissione  dei  dati  conoscitivi  del fenomeno delle
tossicodipendenze, dovendo  le  regioni  e  gli  organi  dello  Stato
perseguire  interessi  e  finalita'  armoniosamente  concomitanti nel
settore delle tossicodipendenze, anche per l'elaborazione dei criteri
e degli indirizzi comuni da recepirsi con atto d'intesa  in  sede  di
Conferenza  Stato-regioni,  ai  sensi  del  comma  4  dell'art. 4 del
decreto-legge n. 375/1996, le prime avranno cura di intrattenere  con
i   secondi  rapporti  di  aperta  collaborazione  e  di  scambio  di
informazioni reciprocamente utili  anche  attraverso  l'utilizzazione
comune  di dati e di notizie a distanza resa possibile dalle tecniche
combinate dell'informatica e della telematica con  l'ausilio  di  una
banca dati di cui si dotera' la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali.
   4.  Per raggiungere la massima diffusione esterna delle iniziative
in atto e per consentire l'accesso alle informazioni sui  servizi  da
parte  dei cittadini e degli utenti, la campagna informativa relativa
alla prevenzione primaria ed al recupero dei tossicodipendenti  avra'
un  respiro nazionale ma sara' predisposta anche con l'apporto attivo
delle regioni per una informazione mirata sul territorio.
   La Presidenza del Consiglio dei Ministri avra' cura di  coordinare
tale  campagna informativa d'accordo con le regioni e con le province
autonome di Trento e Bolzano di supportare i livelli di autonomia con
l'ausilio  delle  proprie  strutture   tecniche   e   della   propria
professionalita' nel settore.