IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Visti gli articoli 1, 3, comma 1, lettera i), comma 2, lettera  b),
della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visti  gli articoli 2, 3, comma 3, e 28, commi 1 e 2, della legge 5
gennaio 1994, n. 36;
  Visto l'art. 17 della legge n. 183/1989, modificato  dall'art.  12,
comma  3,  del  decreto-legge  5  ottobre  1993  n.  398,  cosi' come
modificato ed integrato dalla legge di conversione 4  dicembre  1993,
n.  493 che, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, prevede
da  parte  delle   Autorita'   di   bacino,   tramite   il   Comitato
istituzionale,  la  possibilita'  di  adottare misure di salvaguardia
anche con riferimento ai contenuti di cui alla lettera C dell'art.17,
immediatamente   vincolanti   e   che   restano   in   vigore    fino
all'approvazione  del  piano  di bacino e comunque per un periodo non
superiore a tre anni;
  Considerato che nel mese di giugno del corrente anno nel bacino del
Piave si sono verificati ulteriori eventi  siccitosi,  come  peraltro
accaduto nei mesi estivi degli anni 1993 e 1994, che hanno comportato
la completa mancanza d'acqua nell'alveo per lunghi tratti del fiume e
conseguentemente hanno dato luogo a situazioni conflittuali in merito
all'uso della risorsa idrica disponibile;
  Considerato  che  l'insieme  degli  utilizzi delle acque del Piave,
preso  atto  delle  priorita'  previste  dalla  legge   n.   36/1993,
costituisce  un  sistema  socio-economico particolarmente complesso e
diversificato  le  cui  valenze  rivestono  carattere   di   pubblico
interesse;
  Considerato   che   tra   le   piu'   significative  situazioni  di
conflittualita', si manifesta:
   la  conflittualita'  degli  usi  idroelettrici  ed   irrigui   nei
confronti   degli  aspetti  naturalistico-ambientali,  in  quanto  in
situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso
minimo vitale in alcuni tratti del  corso  d'acqua,  con  conseguente
sofferenza  dell'assetto  idrobiologico  del  corpo idrico, delle sue
capacita' autodepurative e della  capacita'  di  ricarica  dei  corpi
idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;
   la  conflittualita' tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli
usi ricreativi dei bacini artificiali montani;  infatti  tali  ambiti
territoriali,  a  notevole  vocazione turistica, risultano fortemente
penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva;
  Considerato che in attesa di predisporre il piano di bacino risulta
necessario, presentandosi una situazione di carenza idrica nel  corso
d'acqua,  al  fine di tutelare gli interessi collettivi sopraccitati,
attivare  una  serie  coordinata  di   azioni   nel   settore   delle
infrastrutture  atte a garantire il superamento dello stato di crisi,
richiedenti provvedimenti non attuabili con le ordinarie procedure in
relazione alle situazione in atto;
  Considerato che il Comitato istituzionale con delibere n. 15 del 23
novembre 1994 e n. 10 del 24 luglio 1995 aveva gia' preso atto  della
situazione  critica che si verifica nel bacino del Piave in occasione
di eventi siccitosi, approvando un piano  per  la  regolazione  delle
utilizzazioni  contenente  le modalita' delle azioni da intraprendere
nella   stagione   estiva  1995  qualora  si  verificassero  fenomeni
siccitosi;
  Visto il piano per la regolazione delle utilizzazioni  idriche  nel
medio   bacino  del  Piave  per  il  periodo  agosto-settembre  1996,
predisposto dall'Autorita' di bacino, approvato nella  seduta  del  2
agosto  1996  dal  Comitato  istituzionale nel quale sono riportati i
criteri informatori attraverso i  quali  sono  state  individuate  le
misure di salvaguardia da adottare;
                               Delibera:
                               Art. 1.
  A  partire dal 2 agosto e fino al 30 settembre del presente anno le
utilizzazioni nel fiume Piave sono regolate secondo quanto  riportato
nel  piano  per la regolazione delle utilizzazioni idriche, di cui in
premessa, predisposto  dalla  segreteria  tecnica  dell'Autorita'  di
bacino, che fa parte integrante del presente provvedimento.