IL COMITATO ISTITUZIONALE Visti gli articoli 1, 3, comma 1, lettera i), comma 2, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visti gli articoli 2, 3, comma 3, e 28, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36; Visto l'art. 17 della legge n. 183/1989, modificato dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 che, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, prevede da parte delle Autorita' di bacino, tramite il Comitato istituzionale, la possibilita' di adottare misure di salvaguardia anche con riferimento ai contenuti di cui alla lettera C dell'art.17, immediatamente vincolanti e che restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni; Considerato che nel mese di giugno del corrente anno nel bacino del Piave si sono verificati ulteriori eventi siccitosi, come peraltro accaduto nei mesi estivi degli anni 1993 e 1994, che hanno comportato la completa mancanza d'acqua nell'alveo per lunghi tratti del fiume e conseguentemente hanno dato luogo a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile; Considerato che l'insieme degli utilizzi delle acque del Piave, preso atto delle priorita' previste dalla legge n. 36/1993, costituisce un sistema socio-economico particolarmente complesso e diversificato le cui valenze rivestono carattere di pubblico interesse; Considerato che tra le piu' significative situazioni di conflittualita', si manifesta: la conflittualita' degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacita' autodepurative e della capacita' di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile; la conflittualita' tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva; Considerato che in attesa di predisporre il piano di bacino risulta necessario, presentandosi una situazione di carenza idrica nel corso d'acqua, al fine di tutelare gli interessi collettivi sopraccitati, attivare una serie coordinata di azioni nel settore delle infrastrutture atte a garantire il superamento dello stato di crisi, richiedenti provvedimenti non attuabili con le ordinarie procedure in relazione alle situazione in atto; Considerato che il Comitato istituzionale con delibere n. 15 del 23 novembre 1994 e n. 10 del 24 luglio 1995 aveva gia' preso atto della situazione critica che si verifica nel bacino del Piave in occasione di eventi siccitosi, approvando un piano per la regolazione delle utilizzazioni contenente le modalita' delle azioni da intraprendere nella stagione estiva 1995 qualora si verificassero fenomeni siccitosi; Visto il piano per la regolazione delle utilizzazioni idriche nel medio bacino del Piave per il periodo agosto-settembre 1996, predisposto dall'Autorita' di bacino, approvato nella seduta del 2 agosto 1996 dal Comitato istituzionale nel quale sono riportati i criteri informatori attraverso i quali sono state individuate le misure di salvaguardia da adottare; Delibera: Art. 1. A partire dal 2 agosto e fino al 30 settembre del presente anno le utilizzazioni nel fiume Piave sono regolate secondo quanto riportato nel piano per la regolazione delle utilizzazioni idriche, di cui in premessa, predisposto dalla segreteria tecnica dell'Autorita' di bacino, che fa parte integrante del presente provvedimento.