IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348 con il quale e' stato emanato il Regolamento  recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1971,
con  il quale e' riconosciuta la denominazione di origine controllata
dei vini "Colli Lanuvini" ed e' approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad  ottenere
la   modifica   del   disciplinare   di  produzione  dei  vini  della
denominazione di origine controllata di che trattasi;
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica  del  relativo  disciplinare  di produzione pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1996;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  e  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto   necessario   procedere   alla   modifica   del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Colli Lanuvini" in conformita' della proposta  formulata
dal citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento 20 aprile 1994
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede  che
le  denominazioni  di  origine  controllata  vengano  riconosciute  e
modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata  "Colli  Lanuvini",  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1971, e' sostituito per intero, dal testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in  vigore  a
decorrere dal 1 settembre 1996.