IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale e' stato emanato il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, con il quale e' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Trentino" ed e' approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1979 e il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985 con i quali e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini di cui sopra; Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata di che trattasi; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione modificato, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996. Visto il ricorso presentato avverso il parere del sopra citato Comitato circa l'utilizzo del termine "kretzer" per definire, secondo l'uso tradizionale, la tipologia "rosato" della denominazione di origine controllata "Trentino"; Considerato che il sopra citato Comitato ha ritenuto di non dover accogliere detto ricorso; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino" in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino" - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1979 e con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985 - e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dal 1 settembre 1996.