IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348 con il quale e' stato emanato il Regolamento  recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, con
il quale e' riconosciuta la denominazione di origine controllata  dei
vini   "Trentino"   ed  e'  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1979 e il
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985 con i  quali
e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini di cui sopra;
  Vista  la  domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere
la  modifica  del  disciplinare  di   produzione   dei   vini   della
denominazione di origine controllata di che trattasi;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare  di  produzione  modificato,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996.
  Visto  il  ricorso  presentato  avverso  il parere del sopra citato
Comitato circa l'utilizzo del termine "kretzer" per definire, secondo
l'uso tradizionale, la  tipologia  "rosato"  della  denominazione  di
origine controllata "Trentino";
  Considerato  che  il sopra citato Comitato ha ritenuto di non dover
accogliere detto ricorso;
  Ritenuto  pertanto   necessario   procedere   alla   modifica   del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Trentino" in conformita' della  proposta  formulata  dal
citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento 20 aprile 1994
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede  che
le  denominazioni  di  origine  controllata  vengano  riconosciute  o
modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata  "Trentino"  - approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1971 e successivamente modificato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  7  luglio  1979  e  con  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  12  febbraio  1985 - e' sostituito per
intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano  in
vigore a decorrere dal 1 settembre 1996.