IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 17 commi 41 e 42,
ha  autorizzato  il  concorso  dello Stato nella misura del 90% della
spesa   ammissibile   risultante   dal   progetto,   necessaria   per
l'esecuzione  da  parte  delle  province  di  opere  di sistemazione,
ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini  di  sicurezza  e
riqualificazione delle strade provinciali;
  Visto  l'art.  17 della predetta legge che al comma 42 ha demandato
al Ministero dei lavori pubblici  l'autorizzazione  alla  concessione
del  mutuo  da  parte  della Cassa depositi e prestiti sulla base dei
criteri stabiliti dal C.I.P.E.,  statuendo  nel  contempo  la  revoca
dell'autorizzazione  predetta  nel  caso  in cui le opere relative al
progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data
di concessione del mutuo;
  Vista  la  delibera  C.I.P.E.  14  giugno  1988   che,   nel   dare
esecutivita'  al  disposto  del  citato  articolo,  nel  contempo  ha
attribuito  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  la   competenza   a
redistribuire le economie a diverso titolo realizzate;
  Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18
gennaio  1990  pubblicati  rispettivamente,  nei supplementi ordinari
alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1989  e  n.  42  del  20
febbraio  1990,  approvativi dei programmi di intervento per gli anni
1988 e 1989;
  Visti i decreti ministeriali nn. 1725 dell'8 novembre 1993, 590 del
7 maggio 1994 e 430 del 6 maggio 1996, con i quali si  e'  provveduto
alla  revoca  dell'autorizzazione  alla concessione di mutui da parte
della Cassa depositi e prestiti nei confronti, rispettivamente, della
province di Cosenza, Catanzaro, e Padova per un  importo  complessivo
pari a L. 9.423.100.000;
  Considerato   che   a  valere  su  tale  disponibilita'  sussistono
richieste di finanziamento, ai sensi  del  succitato  art.  17  della
legge   n.   67/88,   da  parte  delle  sottolencate  amministrazioni
provinciali per i seguenti progetti:
  Provincia di Forli'-Cesena:
   s.p. n. 77 "Spinello"....................   L. 1.350.000.000
   s.p. n. 10 "S. Mauro-Cagnona"............   L. 2.200.000.000
  Provincia di Pisa:
   s.p. n. 50 "di Montaione"................   L.   880.000.000
   s.p. "del Lodano"........................   L. 1.880.000.000
  Provincia di Cremona:
   s.p. "Annico-Casalbuttano"...............   L. 3.160.000.000
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono autorizzate le concessioni  di  mutuo  da  parte  della  Cassa
depositi  e  prestiti  a  favore  delle  suindicate  province per gli
importi sopraspecificati, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  17,
commi 41 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67.