IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenente nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare  il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2
della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si e' stabilito il  limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22
agosto 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.813 miliardi;
  Visti i propri decreti in data 11 e 25 luglio e 13 agosto 1996, con
i  quali  e'  stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei
certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette
anni, con godimento 1 luglio 1996;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati
di credito del Tesoro;
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
settima tranche dei certificati di credito Tesoro  al  portatore  con
godimento 1 luglio 1996, della durata di sette anni, fino all'importo
massimo   di   nominali  lire  7.000  miliardi,  di  cui  al  decreto
ministeriale dell'11 luglio  1996,  citato  nelle  premesse,  recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni e
modalita' di emissione stabilite dal citato decreto  ministeriale  11
luglio 1996.