IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per completare la manovra di finanza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 agosto 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
  1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo  netto  da
finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996,  1997  e  1998
stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente decreto  effettua
una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996,  a
2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per  il
1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a  1.485,  2.380  e
2.900 miliardi di  lire  in  termini  di  cassa;  quota  parte  della
manovra, pari a 1.476 miliardi per il 1996,  1.159  miliardi  per  il
1997 e 1.853 miliardi  per  il  1998  in  termini  di  competenza  e,
rispettivamente, a 700, 1.200 e 1.480 miliardi in termini  di  cassa,
e' realizzata mediante mantenimento del fondo negativo iscritto nelle
tabelle A e B allegate alla legge 28 dicembre  1995,  n.  550  (legge
finanziaria 1996). Il  presente  decreto  dispone  altresi'  maggiori
entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia  di
cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per  il
1997 e a lire 1.600 miliardi per il 1998. 
  2. Gli incrementi di entrate tributarie previsti dal fondo negativo
della tabella A allegata alla citata legge finanziaria per il 1996 si
intendono realizzati per  3.809  miliardi  per  il  1996,  per  2.341
miliardi per il 1997 e per 1.647 miliardi per il 1998.