IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  disporre
interventi  per  le  aree  depresse  e  protette e per manifestazioni
sportive internazionali;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
modificare  la  legge  25  febbraio  1992, n. 210, relativamente alle
modalita'  di  erogazione  degli  indennizzi  a  favore  dei soggetti
danneggiati   da   complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di
vaccinazioni   obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazione  di
emoderivati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
              Autorizzazione alla contrazione di mutui
  1.  Al  fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a
favorire  lo  sviluppo  sociale  ed economico delle aree depresse del
territorio  nazionale,  in  linea  con  i principi e nel rispetto dei
criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare
per  gli  interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre
1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992,  n.  488,  dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla  legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge
23  febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22  marzo  1995,  n.  85,  dal  decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341,
nonche'  per  gli  interventi  di  cui all'articolo 1, commi 78 e 79,
della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549, il Ministro del tesoro e'
autorizzato  a  contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti,  con  istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di
credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato.
  2.  Le  somme  derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte,
con  decreti  del  Ministro  del tesoro, su proposta del Ministro del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  in appositi capitoli,
anche   di   nuova  istituzione,  degli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  statali  interessate,  sulla  base  del riparto allo
scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno
1995,  n.  244,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995,  n.  341, al comma 1 dopo le parole: "il Ministro del tesoro e'
autorizzato    a    contrarre    mutui"   e'   aggiunta   la   parola
"quindicennali,";  al  comma 2 dopo le parole: "a decorrere dall'anno
2001" sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015,".
  3.  Per  l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di  lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a
decorrere  dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997
e  1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio triennale
1996-1998,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo   al  Ministero  del  tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.