IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322;
  Visto   il  decreto  13  maggio  1996  concernente  i  criteri  per
l'assegnazione del beneficio del pensionamento  anticipato  a  favore
dei  lavoratori  e  dipendenti  delle  compagnie  e  gruppi portuali,
compresi i lavoratori della compagnia carenanti del porto di  Genova,
trasformati  in  impresa ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84/1994
richiamata nelle premesse;
  Visto il decreto 18 maggio 1996 con il quale sono state fissate per
ciascun porto le unita' da collocare in pensionamento anticipato;
  Ritenuto che  il  livello  occupazionale  delle  categorie,  stante
l'andamento  dei  traffici  e  la presente fase riorganizzativa delle
compagnie  imprese,  richiede   l'assegnazione   del   beneficio   di
integrazione  salariale  previsto  dal  decreto-legge  n.  322/1996 a
favore dei lavoratori e dipendenti delle  compagnie-imprese  portuali
compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova;
  Valutata   l'opportunita'  di  procedere,  nell'assegnazione  delle
unita' da collocare in  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,
tenuto  conto  dei  criteri  fissati  dall'art.  4 del citato decreto
ministeriale 13 maggio 1995;
  Considerato  che  la  vigilanza  sull'applicazione   del   presente
decreto, anche al fine di evitare forme distorsive di concorrenza, e'
esercitata  dall'Ispettorato  provinciale  del  lavoro  e  dalla sede
provinciale  dell'INPS,  su  loro  iniziativa  o   dietro   richiesta
dell'autorita'  portuale  e,  laddove  non  istituita, dell'autorita'
marittima;
  Ritenuto che il  responsabile  di  ciascuna  compagnia-impresa  che
usufruisce  del  beneficio  della  cassa integrazione straordinana e'
tenuto a comunicare all'autorita' portuale ovvero ove non  istituita,
all'autorita'   marittima   alla  fine  di  ogni  mese  la  posizione
giornaliera di ciascun lavoratore al fine di  assicurare  la  massima
trasparenza in ordine all'utilizzo di detto istituto;
  Ritenuto,  altresi',  che  l'applicazione  non corretta delle norme
sulla cassa integrazione e delle disposizioni contenute nel  presente
decreto   da'  luogo  all'adozione  dei  provvedimenti  previsti  nei
confronti   dei   trasgressori,   ferme   restando    le    eventuali
responsabilita' penali;
  Visto il decreto di delega in data 23 luglio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  numero  delle  unita'  da  collocare  in cassa integrazione
guadagni straordinaria viene attribuito, alla luce di quanto indicato
nelle premesse, per il periodo 1  luglio  31  dicembre  1996  secondo
quanto  risulta  dalla  tabella allegata, che fa parte integrante del
presente decreto.