IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322; Visto il decreto 13 maggio 1996 concernente i criteri per l'assegnazione del beneficio del pensionamento anticipato a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, compresi i lavoratori della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84/1994 richiamata nelle premesse; Visto il decreto 18 maggio 1996 con il quale sono state fissate per ciascun porto le unita' da collocare in pensionamento anticipato; Ritenuto che il livello occupazionale delle categorie, stante l'andamento dei traffici e la presente fase riorganizzativa delle compagnie imprese, richiede l'assegnazione del beneficio di integrazione salariale previsto dal decreto-legge n. 322/1996 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie-imprese portuali compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova; Valutata l'opportunita' di procedere, nell'assegnazione delle unita' da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria, tenuto conto dei criteri fissati dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 13 maggio 1995; Considerato che la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, anche al fine di evitare forme distorsive di concorrenza, e' esercitata dall'Ispettorato provinciale del lavoro e dalla sede provinciale dell'INPS, su loro iniziativa o dietro richiesta dell'autorita' portuale e, laddove non istituita, dell'autorita' marittima; Ritenuto che il responsabile di ciascuna compagnia-impresa che usufruisce del beneficio della cassa integrazione straordinana e' tenuto a comunicare all'autorita' portuale ovvero ove non istituita, all'autorita' marittima alla fine di ogni mese la posizione giornaliera di ciascun lavoratore al fine di assicurare la massima trasparenza in ordine all'utilizzo di detto istituto; Ritenuto, altresi', che l'applicazione non corretta delle norme sulla cassa integrazione e delle disposizioni contenute nel presente decreto da' luogo all'adozione dei provvedimenti previsti nei confronti dei trasgressori, ferme restando le eventuali responsabilita' penali; Visto il decreto di delega in data 23 luglio 1996; Decreta: Art. 1. 1. Il numero delle unita' da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria viene attribuito, alla luce di quanto indicato nelle premesse, per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1996 secondo quanto risulta dalla tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto.