IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 138, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo  27
gennaio 1992, n. 89;
  Vista  la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  Visti gli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
  Visto il regolamento per l'emissione di  titoli  obbligazionari  di
enti  locali,  emanato con decreto del Ministro del tesoro 29 gennaio
1996;
  Sentita la  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa
(CONSOB);
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
778563 del 3 luglio 1996);
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 13 giugno 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  capo  disciplina  l'ammissione  alla   quotazione
ufficiale  di  tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e
lungo termine, emessi con apposito decreto del Ministero del  tesoro,
compresi  i  titoli  di Stato convertibili in azioni o con warrant di
societa' per azioni quotate.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138,
          come  modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.
          89, e' il seguente:
             "Art.  8  (Ammissione  dei  titoli  alla  quotazione  di
          borsa).  -  Le  societa' e gli enti nazionali ed esteri che
          intendano ottenere la ammissione  dei  propri  titoli  alla
          quotazione   di  borsa  devono  produrre  alla  Commissione
          nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  formale  istanza
          deliberata dagli organi sociali competenti.
             La  Commissione  delibera  in via generale o per singole
          borse, sentiti in quest'ultimo caso la deputazione di borsa
          e il comitato direttivo degli agenti di cambio, i requisiti
          per l'ammissione su domanda e d'ufficio anche per categorie
          di  titoli  o  di  emittenti,  con  particolare riguardo al
          minimo di capitale o  di  patrimonio  netto  richiesto,  al
          grado di diffusione dei titoli fra il pubblico ed alla loro
          redditivita'.  Puo'  inoltre  stabilire  che, ai fini della
          ammissione a quotazione,  il  bilancio  almeno  dell'ultimo
          esercizio  annuale della societa' emittente sia certificato
          a  norma  dell'art.  4,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Per le
          societa' e gli enti di diritto estero la  Commissione  puo'
          riconoscere    forme    equivalenti    di    revisione    o
          certificazione. L'ammissione di un titolo  alla  quotazione
          di  borsa  puo'  essere  subordinata dalla Commissione, nel
          solo interesse degli investimenti, a condizioni particolari
          che debbono essere comunicate al richiedente.
             La Commissione determina in via generale le modalita' di
          presentazione  delle  domande  e  le  relative   forme   di
          pubblicita',  i  documenti  e  gli elementi informativi che
          devono essere forniti dagli enti  richiedenti  in  allegato
          alla domanda e quelli che devono essere resi pubblici prima
          dell'inizio   delle  negoziazioni  di  borsa,  fissando  le
          modalita' di trasmissione e quelle della pubblicazione.  Un
          prospetto  informativo  contenente  dati  e  notizie  sulla
          societa' o l'ente i cui  titoli  sono  stati  ammessi  alla
          quotazione  di  borsa  deve  essere  pubblicato, a cura del
          richiedente, prima della data stabilita per l'inizio  delle
          negoziazioni.  I  contenuti e le modalita' di pubblicazione
          del   prospetto   informativo   sono   determinati    dalla
          Commissione  in  via  generale.  Per  i titoli gia' quotati
          presso altra borsa o ammessi alla negoziazione nel  mercato
          ristretto,  la  Commissione  puo' concedere l'ammissione in
          base alla semplice domanda o richiedere una  documentazione
          e informazione ridotte.
             I  regolamenti  contenenti le disposizioni di cui ai due
          commi precedenti sono pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica.
             La  Commissione  delibera,  con  provvedimento motivato,
          previo parere della deputazione di  borsa  e  del  comitato
          direttivo  degli agenti di cambio competenti, accertando la
          ricorrenza delle condizioni di legge,  la  sussistenza  dei
          requisiti   richiesti   e  l'osservanza  degli  adempimenti
          prescritti ai sensi del terzo comma.
             Per l'adozione dei provvedimenti di  cui  ai  precedenti
          commi  la  Commissione  puo'  avvalersi dei poteri previsti
          dall'art. 3, lettera c), sub art. 1 della  legge  7  giugno
          1974, n. 216.
             La  Commissione,  sentiti  la deputazione di borsa ed il
          comitato direttivo  degli  agenti  di  cambio,  dispone  la
          sospensione  o la revoca dell'ammissione quando lo richieda
          l'esigenza di tutela del pubblico risparmio ovvero in  caso
          di prolungata carenza di negoziazione o nel caso di mancata
          certificazione,  a  norma  dell'art.  4,  terzo  comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1975,  n.
          136,  dei  bilanci di due esercizi annuali successivi della
          societa' emittente o in altri casi di particolare gravita'.
          La  deputazione  di  borsa  ed  il comitato direttivo degli
          agenti di cambio segnalano tempestivamente alla Commissione
          il verificarsi di tali circostanze.
             Salvo quanto previsto nei commi undicesimo e  dodicesimo
          del  presente  articolo per la quotazione dei titoli emessi
          dagli Stati, da loro enti locali e da  enti  internazionali
          di carattere pubblico, la Commissione delibera l'ammissione
          delle  obbligazioni  garantite  dallo  Stato  e degli altri
          titoli per i  quali  la  legge  prevede  la  quotazione  di
          diritto,   previo   accertamento   della  ricorrenza  delle
          condizioni e dei requisiti per l'ammissione di tali titoli,
          ivi compresi la preventiva pubblicazione  di  un  prospetto
          informativo  da parte dell'emittente e la sussistenza di un
          sufficiente grado di diffusione dei titoli  stessi  tra  il
          pubblico,   da   essa   stabiliti,  limitandoli  al  minimo
          consentito dalle direttive comunitarie ed al solo  fine  di
          assicurare  le condizioni di un regolare andamento del loro
          mercato, con i regolamenti  di  cui  al  precedente  quarto
          comma.   Con  tali  regolamenti,  la  Commissione  delibera
          inoltre i tempi e le modalita' con cui gli emittenti titoli
          per i quali la  legge  prevede  la  quotazione  di  diritto
          devono  dare ad essa comunicazione della emissione, nonche'
          i documenti da allegare  alla  comunicazione  stessa.    La
          Commissione  delibera, altresi', la sospensione e la revoca
          di tale quotazione quando lo richieda la esigenza di tutela
          del pubblico risparmio.
             Le determinazioni della  Commissione  sulla  domanda  di
          ammissione   alla   quotazione   ufficiale   devono  essere
          comunicate ai richiedenti entro  sei  mesi  dalla  data  di
          presentazione  della  domanda,  ovvero  dallo  spirare  del
          termine di offerta al pubblico, se successivo.    Trascorso
          detto  termine,  la  domanda si intende respinta. Eventuali
          richieste di chiarimenti, dati o informazioni aggiuntive da
          parte  della  Commissione  non  interrompono  il   suddetto
          termine.
             La  Commissione puo' respingere la domanda di ammissione
          alla  quotazione  ufficiale,   se   ritiente   l'ammissione
          contraria all'interesse del pubblico.
             Il  Ministro del tesoro, con propri decreti da adottarsi
          sentita la Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la
          borsa, disciplina la quotazione dei titoli emessi da Stati,
          da  loro  enti locali e da enti internazionali di carattere
          pubblico, determinando le  condizioni,  i  requisiti  e  le
          modalita'  di  ammissione,  gli  obblighi da essa derivanti
          nonche' i casi di sospensione e revoca.
             Con proprio decreto, il Ministro del  tesoro  indica  le
          amministrazioni  dello  Stato  eventualmente competenti per
          l'espressione  del  parere  in  merito   all'ammissione   a
          quotazione  delle  singole  categorie  di  titoli di cui al
          comma precedente".
             - Il testo dell'art. 5 del D.Lgs. 27  gennaio  1992,  n.
          89, e' il seguente:
             "Art.   5.   -   1.   Le   disposizioni   di  attuazione
          nell'ordinamento nazionale della  direttiva  n.  79/279/CEE
          del  5  marzo  1979  non  si  applicano ai valori mobiliari
          emessi dagli Sati membri delle Comunita' europee e dai loro
          enti locali".
             - La legge 8 giugno 1990,  n.  142,  reca  l'ordinamento
          delle autonomie locali.
             -  Il  D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, approva il testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
             - L'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misura
          di  razionalizzazione  della  finanza   pubblica)   e'   il
          seguente:
             "Art. 35 (Emissione di titoli obbligazionari da parte di
          enti  territoriali). - 1. Le province, i comuni di cui agli
          articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
          le   comunita'   montane,   i   consorzi  tra  enti  locali
          territoriali e le regioni, possono  deliberare  l'emissione
          di  prestiti  obbligazionari  destinati  esclusivamente  al
          finanziamento degli  investimenti.  Per  le  regioni  resta
          ferma la disciplina di cui all'art. 10 della legge 16 marzo
          1970,  n.  281,  come modificato dall'art. 9 della legge 26
          aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere  prestiti
          obbligazionari  per finanziarie spese di parte corrente. Le
          unioni di comuni, le comunita' montane  e  i  consorzi  tra
          enti    locali   devono   richiedere   agli   enti   locali
          territoriali,  che   ne   fanno   parte,   l'autorizzazione
          all'emissione  di prestiti obbligazionari. L'autorizzazione
          si intende negata qualora non  sia  espressamente  concessa
          entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,  si  applicano le
          disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  504,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.  Il  costo  del  monotoraggio  previsto   nel
          predetto art. 40 sara' a totale carico dell'ente emittente.
             2.    L'emissione   dei   prestiti   obbligazionari   e'
          subordinata alle seguenti condizioni:
               a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in
          cui partecipino a consorzi  o  unioni  di  comuni,  non  si
          trovino   in   situazione   di  dissesto  o  in  situazioni
          strutturalmente deficitarie come definite dall'art. 45  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
               b)  che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di
          disavanzi di amministrazione  ai  sensi  dell'art.  20  del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
             3. Nessun prestito puo' comunque essere  emesso  se  dal
          conto   consuntivo   del  penultimo  esercizio  risulti  un
          disavanzo di amministrazione e se non sia stato  deliberato
          il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista
          l'emissione  del prestito. Il prestito obbligazionario deve
          essere  finalizzato  a  investimenti  e  deve  essere  pari
          all'ammontare  del  valore  del progetto esecutivo a cui fa
          riferimento. Gli investimenti, ai quali  e  finalizzato  il
          prestito   obbligazionario,   devono  avere  un  valore  di
          mercato, attuale e prospettico, almeno  pari  all'ammontare
          del  prestito.  Gli  interessi  sui prestiti obbligazionari
          emessi  dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli
          effetti alla determinazione  del  limite  di  indebitamento
          stabilito   dalla   normativa  vigente  per  le  rispettive
          tipologie di enti emittenti.
             4. La  durata  del  prestito  obbligazionario  non  puo'
          essere  inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi
          da un'unione di  comuni  o  da  consorzi  tra  enti  locali
          territoriali,   la  data  di  estinzione  non  puo'  essere
          successiva a quella in  cui  e'  previsto  lo  scioglimento
          dell'unione  o  del  consorzio.  Qualora  si  proceda  alla
          fusione dei comuni prima  della  scadenza  del  termine  di
          dieci  anni,  ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8
          giugno 1990, n. 142, il complesso  dei  rapporti  giuridici
          derivanti  dall'emissione  del  prestito  e'  trasferito al
          nuovo ente.
             5. Le obbligazioni potranno essere  convertibili  o  con
          warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali.
             6.  Il  prestito  obbligazionario  verra' collocato alla
          pari e  gli  interessi  potranno  essere  corrisposti,  con
          cedole  annue,  semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a
          tasso  variabile.  Il  rendimento  effettivo  al  lordo  di
          imposta per i sottoscrittori del prestito non dovra' essere
          superiore,  al momento della emissione, al rendimento lordo
          dei  titoli  di  Stati  di  pari  durata  emessi  nel  mese
          precedente  maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non
          vi  fossero  state  emissioni  della   specie,   si   fara'
          riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul
          mercato  con  vita  residua  piu'  vicina  a  quella  delle
          obbligazioni da emettere maggiorato di un punto.  I  titoli
          obbligazionari  sono  emessi al portatore, sono stanziabili
          in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono  essere
          ricevuti  in  pegno  per  anticipazioni  da  tutti gli enti
          creditizi. Gli enti emittenti devono operare  una  ritenuta
          del  12,50  per  cento a titolo di imposta sugli interessi,
          premi o altri  frutti  corrisposti  ai  possessori  persone
          fisiche  e  a  titolo  di anticipo d'imposta per i soggetti
          tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane
          di competenza degli enti emittenti che  dovranno  iscrivere
          la  somma  in apposito capitolo di bilancio al netto di una
          percentuale dello 0,1 per cento - una  tantum  -  calcolato
          sul  valore  del  prestito  obbligazionario,  da attribuire
          all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo  alle
          spese  relative  ad  atti  autorizzati. E' fatto divieto di
          accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione  dei
          nuovi  mutui  nel periodo amministrativo in cui il prestito
          e' stato sottoscritto.
             7. La delibera dell'ente emittente di  approvazione  del
          prestito   deve   indicare  l'investimento  da  realizzare,
          l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso
          e deve essere corredata del relativo piano di  ammortamento
          finanziario.  Il  rimborso  anticipato  del  prestito,  ove
          previsto, puo' essere effettuato esclusivamente  con  fondi
          provenienti   dalla  dismissione  di  cespiti  patrimoniali
          disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento
          del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla
          normativa   nazionale  o  comunitaria,  ferme  restando  le
          disposizioni  che  ne  disciplinano   l'attivita'.   L'ente
          emittente  provvede  ad  erogare  il  ricavato del prestito
          obbligazionario con le modalita' di cui all'art.  19  della
          legge   3  gennaio  1978,  n.  1.  Il  tesoriere  dell'ente
          emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli
          enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento  delle
          cedole,  al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso
          del capitale secondo il piano di ammortamento  predisposto.
          L'ente  o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei
          titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
             8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso  il
          rilascio  delle  delegazioni di pagamento di cui all'art. 3
          della legge 21 dicembre  1978,  n.  843.  Il  rimborso  del
          prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione
          in  bilancio  con  impegno  della regione a dare mandato al
          tesoriere ad accantonare le somme  necessarie.  E'  vietata
          ogni  forma  di  garanzia  a carico dello Stato; e' vietata
          altresi' ogni forma di garanzia delle regioni per  prestiti
          emessi da enti locali.
             9.  Alle  emissioni  obbligazionarie  si  applicano,  in
          quanto  compatibili,  le  norme  relative   alla   gestione
          cartolare  dei  BOT  di  cui  al  decreto del Ministero del
          tesoro del 25 luglio  1985.  Le  emissioni  obbligazionarie
          sono   sottoposte   al  benestare  preventivo  della  Banca
          d'Italia, che deve essere espresso  entro  sessanta  giorni
          dalla  richiesta,  nei limiti fissati dalla stessa ai sensi
          dell'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.
          385.  I  titoli  obbligazionari  possono essere quotati sui
          mercati regolamentati ai sensi della  normativa  vigente  e
          possono    essere    riacquistati    dall'ente    emittente
          esclusivamente  con  mezzi  provenienti  da   economie   di
          bilancio.
             10.  Con  apposito  regolamento  da  emanare entro il 30
          giugno  1995,  il  Ministro   del   tesoro   determina   le
          caratteristiche   dei   titoli  obbligazionari,  nonche'  i
          criteri e le procedure che gli enti emittenti  sono  tenuti
          ad  osservare  per  la  raccolta  del  risparmio; definisce
          l'ammontare delle commissioni di collocamento che  dovranno
          percepire  gli intermediari autorizzati; definisci altresi'
          i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal  fine
          possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni
          delle  certificazioni  di  bilancio  di cui all'art. 44 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".
             - Il testo dell'art. 37 della stessa legge  n.  724/1994
          e' il seguente:
             "Art.  37 (Indebitamento degli enti dissestati). - 1. In
          deroga a quanto stabilito dall'art. 35,  comma  2,  lettera
          a),   gli   enti   locali  territoriali  possono  procedere
          all'emissione di prestiti obbligazionari purche':
               a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei
          conti  consuntivi  relativi  all'ultimo  e   al   penultimo
          esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;
               b)   abbiano   interamente   ripianato  gli  eventuali
          disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a  mezzo
          di  aziende  municipalizzate,  provincializzate e speciali,
          nonche' gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a
          carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi  da
          assumere  a  riferimento  sono  quelli risultanti dai conti
          consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo  e  al
          penultimo  esercizio  precedente  quello dell'emissione del
          prestito.
             2.  Per  quanto  non  stabilito  dal  presente  articolo
          relativamente  ai  prestiti  obbligazionari si applicano le
          disposizioni recate dall'art.  35.
             3. Per gli enti locali dissestati che si  trovino  nelle
          condizioni   stabilite   nel   comma  1  cessano  i  limiti
          dell'assunzione di mutui disposti dall'art.  25,  comma  9,
          del  decreto-legge  2  marzo 1989, n.   66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.  144.
             4. I conti consuntivi  da  assumere  a  riferimento  per
          l'applicazione  del  presente  articolo non possono in ogni
          caso interessare gli  esercizi  precedenti  quello  per  il
          quale    e'   stata   approvata   l'ipotesi   di   bilancio
          riequilibrato".
             - Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, reca  l'ordinamento
          finanziario e contabile degli enti locali.
             - Il regolamento recante norme per l'emissione di titoli
          obbligazionari   da  parte  degli  enti  locali,  e'  stato
          approvato con D.M. 29 gennaio 1996, n. 152.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.