IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Visti gli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; Visto il regolamento per l'emissione di titoli obbligazionari di enti locali, emanato con decreto del Ministro del tesoro 29 gennaio 1996; Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB); Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 778563 del 3 luglio 1996); Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente capo disciplina l'ammissione alla quotazione ufficiale di tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Ministero del tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di societa' per azioni quotate.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89, e' il seguente: "Art. 8 (Ammissione dei titoli alla quotazione di borsa). - Le societa' e gli enti nazionali ed esteri che intendano ottenere la ammissione dei propri titoli alla quotazione di borsa devono produrre alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa formale istanza deliberata dagli organi sociali competenti. La Commissione delibera in via generale o per singole borse, sentiti in quest'ultimo caso la deputazione di borsa e il comitato direttivo degli agenti di cambio, i requisiti per l'ammissione su domanda e d'ufficio anche per categorie di titoli o di emittenti, con particolare riguardo al minimo di capitale o di patrimonio netto richiesto, al grado di diffusione dei titoli fra il pubblico ed alla loro redditivita'. Puo' inoltre stabilire che, ai fini della ammissione a quotazione, il bilancio almeno dell'ultimo esercizio annuale della societa' emittente sia certificato a norma dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Per le societa' e gli enti di diritto estero la Commissione puo' riconoscere forme equivalenti di revisione o certificazione. L'ammissione di un titolo alla quotazione di borsa puo' essere subordinata dalla Commissione, nel solo interesse degli investimenti, a condizioni particolari che debbono essere comunicate al richiedente. La Commissione determina in via generale le modalita' di presentazione delle domande e le relative forme di pubblicita', i documenti e gli elementi informativi che devono essere forniti dagli enti richiedenti in allegato alla domanda e quelli che devono essere resi pubblici prima dell'inizio delle negoziazioni di borsa, fissando le modalita' di trasmissione e quelle della pubblicazione. Un prospetto informativo contenente dati e notizie sulla societa' o l'ente i cui titoli sono stati ammessi alla quotazione di borsa deve essere pubblicato, a cura del richiedente, prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni. I contenuti e le modalita' di pubblicazione del prospetto informativo sono determinati dalla Commissione in via generale. Per i titoli gia' quotati presso altra borsa o ammessi alla negoziazione nel mercato ristretto, la Commissione puo' concedere l'ammissione in base alla semplice domanda o richiedere una documentazione e informazione ridotte. I regolamenti contenenti le disposizioni di cui ai due commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La Commissione delibera, con provvedimento motivato, previo parere della deputazione di borsa e del comitato direttivo degli agenti di cambio competenti, accertando la ricorrenza delle condizioni di legge, la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza degli adempimenti prescritti ai sensi del terzo comma. Per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi la Commissione puo' avvalersi dei poteri previsti dall'art. 3, lettera c), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216. La Commissione, sentiti la deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio, dispone la sospensione o la revoca dell'ammissione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio ovvero in caso di prolungata carenza di negoziazione o nel caso di mancata certificazione, a norma dell'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dei bilanci di due esercizi annuali successivi della societa' emittente o in altri casi di particolare gravita'. La deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio segnalano tempestivamente alla Commissione il verificarsi di tali circostanze. Salvo quanto previsto nei commi undicesimo e dodicesimo del presente articolo per la quotazione dei titoli emessi dagli Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, la Commissione delibera l'ammissione delle obbligazioni garantite dallo Stato e degli altri titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, previo accertamento della ricorrenza delle condizioni e dei requisiti per l'ammissione di tali titoli, ivi compresi la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo da parte dell'emittente e la sussistenza di un sufficiente grado di diffusione dei titoli stessi tra il pubblico, da essa stabiliti, limitandoli al minimo consentito dalle direttive comunitarie ed al solo fine di assicurare le condizioni di un regolare andamento del loro mercato, con i regolamenti di cui al precedente quarto comma. Con tali regolamenti, la Commissione delibera inoltre i tempi e le modalita' con cui gli emittenti titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto devono dare ad essa comunicazione della emissione, nonche' i documenti da allegare alla comunicazione stessa. La Commissione delibera, altresi', la sospensione e la revoca di tale quotazione quando lo richieda la esigenza di tutela del pubblico risparmio. Le determinazioni della Commissione sulla domanda di ammissione alla quotazione ufficiale devono essere comunicate ai richiedenti entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero dallo spirare del termine di offerta al pubblico, se successivo. Trascorso detto termine, la domanda si intende respinta. Eventuali richieste di chiarimenti, dati o informazioni aggiuntive da parte della Commissione non interrompono il suddetto termine. La Commissione puo' respingere la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale, se ritiente l'ammissione contraria all'interesse del pubblico. Il Ministro del tesoro, con propri decreti da adottarsi sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, disciplina la quotazione dei titoli emessi da Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalita' di ammissione, gli obblighi da essa derivanti nonche' i casi di sospensione e revoca. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro indica le amministrazioni dello Stato eventualmente competenti per l'espressione del parere in merito all'ammissione a quotazione delle singole categorie di titoli di cui al comma precedente". - Il testo dell'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Le disposizioni di attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva n. 79/279/CEE del 5 marzo 1979 non si applicano ai valori mobiliari emessi dagli Sati membri delle Comunita' europee e dai loro enti locali". - La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca l'ordinamento delle autonomie locali. - Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, approva il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. - L'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misura di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 35 (Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali). - 1. Le province, i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunita' montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 1970, n. 281, come modificato dall'art. 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziarie spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunita' montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monotoraggio previsto nel predetto art. 40 sara' a totale carico dell'ente emittente. 2. L'emissione dei prestiti obbligazionari e' subordinata alle seguenti condizioni: a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Nessun prestito puo' comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato a investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali e finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale e prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti. 4. La durata del prestito obbligazionario non puo' essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non puo' essere successiva a quella in cui e' previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito e' trasferito al nuovo ente. 5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali. 6. Il prestito obbligazionario verra' collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovra' essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stati di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie, si fara' riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua piu' vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzati. E' fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito e' stato sottoscritto. 7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, puo' essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attivita'. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalita' di cui all'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti. 8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. E' vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; e' vietata altresi' ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali. 9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministero del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio. 10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonche' i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisci altresi' i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504". - Il testo dell'art. 37 della stessa legge n. 724/1994 e' il seguente: "Art. 37 (Indebitamento degli enti dissestati). - 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purche': a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito; b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonche' gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito. 2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'art. 35. 3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti dell'assunzione di mutui disposti dall'art. 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale e' stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato". - Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, reca l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. - Il regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, e' stato approvato con D.M. 29 gennaio 1996, n. 152. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.