IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto-legge n. 101/1993 piu'  volte  reiterato  fino  al
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  6,  della  citata  legge  n.
493/93  che  fa  divieto  ai comuni di dar corso ad appalti per nuove
opere pubbliche  salvo  autorizzazione  del  Ministro  del  bilancio,
sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti
previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;
  Vista  la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la
metodologia  e  le  procedure  per  il  rilascio   delle   suindicate
autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;
  Vista la nota in data 5 agosto 1996, prot. DV/1549, con la quale il
comitato  costituito  ai  sensi  delle  disposizioni di cui sopra, ha
trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito
favorevole o negativo;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                            E S P R I M E
                         il seguente parere:
  1. I comuni di cui all'allegato 1  possono  essere  autorizzati  ad
utilizzare  i  fondi  disponibili presso gli stessi comuni, derivanti
dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi  e
gli   importi  indicati  e  con  rispetto  delle  eventuali  relative
prescrizioni formulate.
  Alla  realizzazione  delle  opere  i  comuni  dovranno   provvedere
mediante  espletamento  di  gare  da  effettuarsi  con  le  procedure
previste  dalle  vigenti  normative;  comunicheranno,   inoltre,   al
Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  la data
dell'avvenuta consegna dei lavori  da  effettuare  entro  centottanta
giorni  dalla  data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del
bilancio e della programmazione economica.
  Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente
interessato dovra'  darne  motivata  comunicazione  al  Ministro  del
bilancio  e  della programmazione economica e prospettare una diversa
utilizzazione della somma relativa.
  2.  I  comuni  di  cui  all'allegato  2  non  sono  autorizzati  ad
utilizzare  i  fondi  di  cui trattasi per gli interventi, e relativi
importi, in esso indicati.
   Roma, 8 agosto 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI