IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il terzo comma, lettera b), dell'art. 20 della legge  n.  675
del  1977, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente,
sentito il Comitato interministeriale per  il  credito  e  risparmio,
l'ammontare  dei  contributi da conferirsi da parte degli istituti ed
aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i  finanziamenti
a medio termine alle piccole e medie imprese;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373:  "Regolamento  recante  definizione  delle funzioni dei Comitati
interministeriali  soppressi  e  per  il  riordino   della   relativa
disciplina";
  Considerato  che  sulla  base  di  detto  regolamento  il  Ministro
dell'industria risulta competente alla determinazione dei  contributi
da  conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo
centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole
e medie imprese;
  Considerato che i contributi in questione sono stati fissati  negli
ultimi  anni  nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla
garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente, e che
e' opportuno confermare detto importo anche per il 1996;
  Visto il parere favorevole del Comitato  interministeriale  per  il
credito e risparmio, comunicato con nota del 5 luglio 1996;
                              Decreta:
  I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale
di  garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie
imprese sono quantificati, per l'anno 1996, nella misura dello  0,10%
dei  finanziamenti  ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla
fine dell'anno precedente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 agosto 1996
                                                 Il Ministro: BERSANI