IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  16  aprile  1987, n. 183, sul coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto in particolare l'art. 20, comma  1,  della  legge  16  aprile
1987,  n.  183,  che  ha  stabilito  che  con  decreti  dei  Ministri
interessati  sara'  data  attuazione  alle  direttive  emanate  dalla
Comunita'  economica  europea  per  le  parti  in  cui si modifichino
modalita' esecutive e caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  altre
direttive   della   Comunita'   economica   europea   gia'   recepite
nell'ordinamento nazionale;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 66/401/CEE, del 14 giugno 1966,
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e
successive modifiche;
  Vista  la  direttiva  96/18/CE  della  Commissione,  che   modifica
l'allegato  III  della  direttiva  66/401/CEE,  l'allegato  III della
direttiva 69/208/CEE e l'allegato III della direttiva 70/458/CEE;
  Considerando che  le  modifiche  apportate  dalla  direttiva  della
Commissione 96/18/CEE del 19 marzo 1996 alle norme vigenti in materia
di commercializzazione delle sementi di foraggere e di specie ortive,
devono  essere  recepite  nella  legislazione  italiana  e presentano
caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina
dell'attivita' sementiera;
  Vista la legge  20  aprile  1976,  n.  195,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
  Visto  il  decreto del Presidentre della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096, modificato ed integrato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio l984, n. 27, e 10
giugno  1987,  n.  398,  nonche'  con  decreto  del  Ministro  per il
coordinamento delle politiche comunitarie in data 14  dicembre  1987,
n. 600;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n.
373, e 10 maggio 1982, n. 517, nonche' il decreto  14  dicembre  1987
del  Ministro  per  il coordinamento delle politiche comunitarie, che
hanno apportato modifiche ed integrazioni  alla  succitata  legge  25
novembre 1971, n. 1096;
  Considerando  che  la direttiva 96/18/CE ha modificato la direttiva
66/401/CEE nella colonna 2, allegato III;  la  direttiva  69/208/CEE,
nella  colonna  2,  allegato  III;  la direttiva 70/458/CEE, punto 1,
allegato III, relativamente al peso massimo di un lotto;
  Ritenuto pertanto che occorre provvedere  a  dare  attuazione  alla
citata  direttiva  96/18/CE  ai  sensi  dell'art.  20, comma 1, della
citata legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'allegato II del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
ottobre  1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096
del 25 novembre 1971, alla lettera B), foraggere, colonna 2, la cifra
"20" e' sostituita dalla cifra "25" per quanto riguarda le specie:
   Lupinus albus
   Lupinus angustifolius
   Lupinus luteus
   Pisum sativum
   Vicia faba
   Vicia sativa