IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui si modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale; Vista la direttiva del Consiglio n. 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modifiche; Vista la direttiva 96/18/CE della Commissione, che modifica l'allegato III della direttiva 66/401/CEE, l'allegato III della direttiva 69/208/CEE e l'allegato III della direttiva 70/458/CEE; Considerando che le modifiche apportate dalla direttiva della Commissione 96/18/CEE del 19 marzo 1996 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi di foraggere e di specie ortive, devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto del Presidentre della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio l984, n. 27, e 10 giugno 1987, n. 398, nonche' con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, e 10 maggio 1982, n. 517, nonche' il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Considerando che la direttiva 96/18/CE ha modificato la direttiva 66/401/CEE nella colonna 2, allegato III; la direttiva 69/208/CEE, nella colonna 2, allegato III; la direttiva 70/458/CEE, punto 1, allegato III, relativamente al peso massimo di un lotto; Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva 96/18/CE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Art. 1. Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, alla lettera B), foraggere, colonna 2, la cifra "20" e' sostituita dalla cifra "25" per quanto riguarda le specie: Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus Pisum sativum Vicia faba Vicia sativa