IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: "il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1"; "decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle societa' individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM"; Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V; Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che "entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le societa' controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da societa' poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996"; Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la societa' Alures S.c.p.a. non e' stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto il programma del relativo settore prevedeva una durata di tre anni rispetto al termine biennale della liquidazione; Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996 (in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996), con il quale, a norma dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, e' stata (fra le altre) individuata la Alures S.c.p.a. come societa' controllata dall'EFIM da non sottoporre a liquidazione coatta amministrativa - con conseguente applicazione alla stessa delle disposizioni del citato decreto-legge n. 487/1992, fino al 31 dicembre 1996 - in attesa della stipulazione del contratto definitivo di compravendita delle aziende del settore da parte dell'Alcoa Italia S.p.a.; Vista la lettera n. CL 1840/96 del 31 luglio 1996, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha chiesto che la Alures S.c.p.a. sia sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, in quanto la stessa, con contratto definitivo del 29 marzo 1996, ha ceduto tutte le attivita' produttive alla Alcoa Italia S.p.a. e sono state definite, in forza di accordi sindacali, le modalita' di assunzione di n. 2.701 dipendenti da parte della societa' acquirente; Considerato che la Commissione europea ha deciso di chiudere la procedura aperta ai sensi dell'art. 93 del trattato CEE in ordine al settore Alumix, come comunicato dal segretariato generale con fax n. SG (96) D/032161 del 27 marzo 1996; Attese le ulteriori considerazioni esposte dal commissario liquidatore dell'EFIM nella citata lettera del 31 luglio 1996; Decreta: Art. 1. La societa' Alures S.c.p.a., con sede in Portoscuso (Cagliari), localita' Portovesme, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Cagliari n. 21083, e' assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.