IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175,  recante  attuazione  della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai
rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi  con determinate attivita'
industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante l'approvazione del regolamento concernente
  l'espletamento   dei   servizi   di   prevenzione  e  di  vigilanza
  antincendio;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere ad
una   sollecita   applicazione   delle   disposizioni  relative  alla
prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto
rischio  ed  alla  limitazione delle conseguenze per la popolazione e
per l'ambiente di eventuali incidenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente,  di concerto con i Ministri dell'interno, di
grazia  e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
   "Art.   4   (Obbligo   di   notifica).  -  1.  Fermo  il  disposto
dell'articolo  3,  sono  tenuti  a  notificare  l'oggetto  della loro
attivita' al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o
interregionale  di cui all'articolo 15, alla regione o alla provincia
autonoma territorialmente competente i fabbricanti che:
    a)  esercitino  un'attivita'  industriale  che  comporti  o possa
comportare  l'uso  di  una o piu' sostanze pericolose riportate nelle
quantita' indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', in
data  20  maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
31 maggio 1991, come:
      1)   sostanze  immagazzinate  o  utilizzate  in  relazione  con
l'attivita' industriale interessata;
      2) prodotti della fabbricazione;
      3) sottoprodotti;
      4) residui;
      5) prodotti di reazioni accidentali;
    b)  immagazzinino  una  o  piu'  sostanze  o preparati pericolosi
riportati  nell'allegato  II,  come  sostituito  dall'allegato  A  al
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita',  in  data 20 maggio 1991, nelle quantita' ivi indicate nella
seconda colonna;
    c)  posseggano  piu'  stabilimenti, distanti tra loro meno di 500
metri,  ove  le  quantita'  delle  sostanze  pericolose,  di cui alle
lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate;
    d)  nel  caso  di  aree  ad  elevata  concentrazione di attivita'
industriali,  individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera
c)  ,  operino  in  stabilimenti,  appartenenti  a distinti titolari,
distanti  tra loro meno di 500 metri, ove le quantita' delle sostanze
pericolose,  di  cui  alle  lettere  a)  e b), siano complessivamente
raggiunte o superate.
   2. Sono altresi' tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano
una  attivita' industriale rientrante nell'ambito di applicazione del
comma  1,  ovvero  apportino modifiche che possono avere implicazioni
per  i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con
i  decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di
tali  decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato A,
parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, come
modificato  dal  decreto  del Ministro dell'interno in data 11 giugno
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1986".