IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per disciplinare le attivita' di recupero dei rifiuti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri  di grazia e
giustizia,  delle  finanze,  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali,   del   tesoro  e  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                 Campo di applicazione ed esclusione
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le  attivita' finalizzate al
recupero  dei  rifiuti  in  attesa  del  recepimento  delle direttive
91/156/CEE e 91/689/CEE, e comunque non oltre il 30 novembre 1996.
  2.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  1, i materiali compresi
nell'allegato    I   alla   direttiva   91/156/CEE   ed   individuati
nell'allegato  1  al  decreto  del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  126 alla Gazzetta
Ufficiale  n.  212  del  10  settembre  1994  che, nel rispetto della
vigente   normativa   in   materia   ambientale   e  sanitaria,  sono
effettivamente  destinati  al  riutilizzo  in  cicli  di  produzione,
restano  esclusi  dal campo di applicazione del regime dei rifiuti di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, e successive modificazioni.
  3.  Fino  alla  scadenza del termine di cui al comma 1, fatti salvi
gli  adempimenti  in  ordine  alla  tenuta  dei  registri di carico e
scarico  di  cui  all'articolo  19  del  decreto del Presidente della
Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915, il deposito temporaneo dei
rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, all'interno dello
stabilimento dove sono prodotti, non deve essere autorizzato ai sensi
degli  articoli  6,  comma  1,  lettera  d),  e  16  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915, qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
    a) lo stoccaggio sia effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti
sono prodotti;
    b)  i  rifiuti  stoccati non contengano policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani,   policlorodibenzofenoli,  policlorobifenile,
policlorotrifenili in quantita' superiori a 25 ppm;
    c)  il  quantitativo  dei rifiuti stoccati non sia superiore a 10
metri cubi;
    d)   i  rifiuti  stoccati  siano  asportati  con  cadenza  almeno
semestrale,  ovvero,  qualora  il  quantitativo  massimo  di  rifiuti
stoccati sia inferiore a 2 metri cubi, con cadenza almeno annuale;
    e)  sia  data  comunicazione  dello  stoccaggio  dei rifiuti alla
regione  almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio  dello stoccaggio
stesso;
    f)  lo  stoccaggio  dei rifiuti sia effettuato nel rispetto delle
norme  che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute,  per  tipi  omogenei  e  nel rispetto delle norme tecniche
previste  dalla  delibera  in  data  27  luglio  1984, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984,  del  Comitato  interministeriale  di  cui  all'articolo  5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
  4.  La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 3 deve essere
corredata  da  una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa  ai  sensi  dell'articolo  4  della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante  la  sussistenza  ed  il  rispetto  dei  requisiti e delle
condizioni  previsti  al  comma  3 e deve essere rinnovata in caso di
modifica  delle  condizioni  richieste;  le  aziende gia' in possesso
dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla
scadenza dell'autorizzazione stessa.
  5.  Le  attivita'  di  recupero dei rifiuti effettuate nel luogo di
produzione, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o
altro  mezzo  per  produrre  energia, si considerano parte integrante
della  produzione  e  sono  escluse  dal  campo  di  applicazione del
presente decreto.
  6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
    a)  le  attivita' di riutilizzo dei residui di origine vegetale e
animale,  anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione
agro-alimentare  o  agro-industriale,  oggetto di specifiche norme di
carattere   igienico-sanitario,   alimentare   e   mangimistico   che
disciplinano la materia;
    b)  i  semilavorati  non  costituenti  residui di produzione o di
consumo;
    c)  i  materiali  litoidi  o  vegetali  utilizzati  nelle normali
pratiche  agricole  e  di  conduzione  dei fondi rustici, comprese le
terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali
eduli;
    d)  le  attivita' di raccolta di residui destinati al riutilizzo,
effettuate   da  associazioni,  organizzazioni  od  istituzioni,  che
operano  anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini
di  lucro,  ovvero  da  soggetti non dotati di sede fissa di cui alla
circolare  del  Ministro  delle  finanze  n.  26  del  19 marzo 1985,
pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69
del 21 marzo 1985;
    e) i residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da
processi  di  lavorazione  meccanici,  fisici,  chimico-fisici  e  di
trasformazione dei prodotti agricoli;
    f)  i  residui  e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle
cucine  di  qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati
nel   circuito   distributivo  di  somministrazione,  destinati  alla
struttura  di  ricovero  di animali di affezione di cui alla legge 14
agosto  1991,  n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della
vigente normativa;
    g)  le  attivita'  di  riutilizzo di residui che danno origine ai
fertilizzanti,  individuati  con  riferimento  alla  tipologia e alle
modalita'  di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e
successive  modifiche  ed  integrazioni.  All'articolo  8,  comma  2,
secondo  capoverso,  della  legge  19  ottobre  1984,  n.  748,  come
modificato  dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto legislativo 16
febbraio  1993,  n.  161,  le  parole:  "di  concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
dell'ambiente  e  il  Ministro  della  sanita'" sono sostituite dalle
seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  dell'ambiente  e  della  sanita'". All'articolo 8,
comma  3,  ultimo  capoverso, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le
parole:  "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e
il  Ministro  della  sanita'"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  dell'ambiente  e  della  sanita'". All'articolo 9,
comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e
il  Ministro  della  sanita'"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   dell'ambiente   e   della   sanita'".   Per   gli
insediamenti  che  producono  fertilizzanti  anche  con  l'impiego di
residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.