Sono da considerare annullati i testi pubblicati di seguito al provvedimento presidenziale citato in epigrafe, alle pagine 6, 7, 8, 9 e 10 del sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, riportanti erroneamente il "Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto scuola - Parte economica - Biennio 1996-1997, sottoscritto il 4 agosto 1996" ed il relativo comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). In sostituzione di tali testi, alle predette pagine 6, 7, 8, 9 e 10 del sopra indicato supplemento ordinario e di seguito al provvedimento presidenziale citato in epigrafe, devono intendersi pubblicati i seguenti testi: "AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1996, con il quale l'A.RA.N. e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo successivo che, per il personale delle Accademie e dei Conservatori di musica, e' previsto dall'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto del personale della scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, il giorno 1 agosto 1996, alle ore 10,30, presso la sede dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata da uno dei componenti del comitato direttivo, secondo quanto stabilito, dalla delibera del 17 luglio 1996 del comitato medesimo, ai fini della sottoscrizione dei contratti in corso di perfezionamento nel periodo dal 29 luglio al 15 settembre 1996, e le seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro sopraindicato: CGIL - CISL - UIL - CISAL - USPPI - RDB/CUB - CGIL SNS - CISL SISM - CISL SINASCEL - UIL SCUOLA - UNAMS. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'accordo successivo concernente l'adeguamento della normativa di cui al predetto contratto collettivo nazionale di lavoro alle peculiarita' delle prestazioni professionali del personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dei Conservatori di musica, nonche' dei modelli viventi anche dei licei artistici, secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo contratto collettivo nazionale. ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI (ART. 30 DEL C.C.N.L. PER IL COMPARTO SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995) Art. 1. Campo di applicazione 1. In attuazione dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto del personale della scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, il presente accordo provvede a dettare norme di adeguamento delle disposizioni recate dal contratto stesso alle peculiarita' delle prestazioni professionali del personale dipendente dalle seguenti istituzioni di alta cultura: accademie di belle arti, accademia nazionale di danza, accademia nazionale di arte drammatica e conservatori di musica; esso si applica altresi' ai modelli viventi delle accademie di belle arti e dei licei artistici. 2. Le norme di adeguamento tengono altresi' conto delle specifiche strutture organizzative in cui si svolgono le predette prestazioni professionali.