Sono da considerare annullati i  testi  pubblicati  di  seguito  al
provvedimento  presidenziale citato in epigrafe, alle pagine 6, 7, 8,
9 e  10  del  sopra  indicato  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale, riportanti erroneamente il "Contratto collettivo nazionale
di  lavoro  -  comparto scuola - Parte economica - Biennio 1996-1997,
sottoscritto il 4 agosto 1996" ed il relativo comunicato dell'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN).
   In  sostituzione  di tali testi, alle predette pagine 6, 7, 8, 9 e
10  del  sopra  indicato  supplemento  ordinario  e  di  seguito   al
provvedimento  presidenziale  citato  in  epigrafe, devono intendersi
pubblicati i seguenti testi:
      "AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
                           AMMINISTRAZIONI
   A seguito della registrazione da parte della Corte dei  conti  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1996,
con  il quale l'A.RA.N. e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo
concordato  dell'accordo  successivo  che,  per  il  personale  delle
Accademie  e dei Conservatori di musica, e' previsto dall'art. 30 del
contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo  al  comparto  del
personale  della  scuola,  sottoscritto il 4 agosto 1995, il giorno 1
agosto 1996, alle ore 10,30, presso la sede  dell'A.RA.N.,  ha  avuto
luogo  l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni, rappresentata da uno  dei  componenti  del
comitato  direttivo,  secondo quanto stabilito, dalla delibera del 17
luglio 1996 del comitato medesimo, ai fini della  sottoscrizione  dei
contratti in corso di perfezionamento nel periodo dal 29 luglio al 15
settembre  1996,  e  le  seguenti  confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo  nazionale
di lavoro sopraindicato:
    CGIL  -  CISL  -  UIL - CISAL - USPPI - RDB/CUB - CGIL SNS - CISL
SISM - CISL SINASCEL - UIL SCUOLA - UNAMS.
   Al termine della riunione le parti  hanno  sottoscritto  l'accordo
successivo  concernente  l'adeguamento  della  normativa  di  cui  al
predetto contratto collettivo nazionale di lavoro  alle  peculiarita'
delle  prestazioni  professionali  del  personale  delle Accademie di
belle  arti,  dell'Accademia  nazionale  di   danza,   dell'Accademia
nazionale  di  arte  drammatica e dei Conservatori di musica, nonche'
dei  modelli  viventi  anche  dei  licei  artistici,  secondo  quanto
previsto dall'art. 30 del medesimo contratto collettivo nazionale.
      ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI
     CONSERVATORI (ART. 30 DEL C.C.N.L. PER IL COMPARTO SCUOLA,
                   SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995)
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
   1.  In  attuazione dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale
di lavoro per il comparto del personale della scuola, sottoscritto il
4 agosto 1995, il  presente  accordo  provvede  a  dettare  norme  di
adeguamento  delle  disposizioni  recate  dal  contratto  stesso alle
peculiarita' delle prestazioni professionali del personale dipendente
dalle seguenti istituzioni di alta cultura: accademie di belle  arti,
accademia  nazionale di danza, accademia nazionale di arte drammatica
e conservatori di musica; esso si applica altresi' ai modelli viventi
delle accademie di belle arti e dei licei artistici.
   2. Le norme di adeguamento tengono altresi' conto delle specifiche
strutture organizzative in cui si svolgono  le  predette  prestazioni
professionali.