IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento universitario - e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia
di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162 - riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul pi-
ano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del pi-
ano quadriennale 1986-90;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli
ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore
medico;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 concernente
modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente
alle scuole di specializzazione del settore medico;
Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi
nelle adunanze del 21 aprile, del 28 ottobre e del 14 dicembre 1995;
Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e odontoiatri;
Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni
e di integrare la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici
delle scuole di specializzazione del settore medico;
Decreta:
Art. 1.
All'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11
maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995 sono aggiunte le seguenti scuole
di specializzazione:
30) Allergologia ed immunologia clinica;
31) Anestesia e rianimazione;
32) Dermatologia e venerologia;
33) Endocrinologia e malattie del ricambio;
34) Geriatria;
35) Medicina dello sport;
36) Medicina di comunita';
37) Medicina interna;
38) Medicina legale;
39) Radiodiagnostica;
40) Radioterapia;
41) Reumatologia;
42) Scienza dell'alimentazione.
Dopo l'art. 29 della medesima tabella sono aggiunti i seguenti: