IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  14  luglio  l965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modifiche, con il  quale  e'  stato  approvato  il
regolamento  di  esecuzione  della  predetta  legge ed in particolare
l'art. 27 e seguenti sulla ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n.  41,  e  successive  modifiche,
concernente  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,   n.   491,   concernente   il
riordinamento   delle  competenze  regionali  e  statali  in  materia
agricola e forestale e  l'istituzione  del  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Valutata   l'opportunita'   di   fissare   nuovi   criteri  per  il
riconoscimento degli istituti che esercitano la pesca scientifica;
  Sentiti la commissione consultiva centrale e il Comitato  nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare,
che  hanno reso parere favorevole nella riunione dell'11 ottobre 1994
e del 30 aprile 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del riconoscimento, per istituto scientifico si  intende
una  struttura  che  esercita,  in  via  continuativa, l'attivita' di
pesca, cosi' come definita dall'art. 7  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  1639/1968,  in  premessa  citato,  quale pesca
scientifica.