IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamita' naturali; Vista la legge di bilancio n. 726/1994 per l'esercizio 1995; Vista la legge 22 marzo 1995, n. 85, di conversione del decreto- legge 23 febbraio 1995, n. 41, con la quale viene ridotto, tra l'altro, lo stanziamento iniziale previsto per le finalita' della suddetta legge n. 261/1976 nella misura del 3%, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa; Considerato che, per l'anno 1995, non si e' potuto provvedere all'impegno di spesa a favore della regione Marche, in attuazione dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge n. 85/1995 con il quale veniva bloccata la facolta' di impegnare; Considerato, peraltro, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha trasmesso entro il 31 dicembre 1995, a questo Dicastero, la deroga al blocco degli impegni, richiesta in data 25 ottobre 1995; Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996; Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, che consente di impegnare le spese connesse ad interventi per calamita' naturali nei limiti dei fondi iscritti in bilancio; Ritenuto di dover provvedere all'impegno della somma di L. 1.940.000.000 a favore della regione Marche in conto residui 1995; Decreta: Art. 1. La somma di L. 1.940.000.000 e' impegnata, a favore della regione Marche, per le finalita' di cui alla legge n. 261/1976.